Cassazione Penale, Ordinanza n. 17088/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, deducendo un unico motivo: violazione di legge e vizio di motivazione per omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. in suo favore, in relazione a un reato previsto dagli artt. 633 e 639-bis c.p. La censura riproponeva questioni già sollevate in appello e già disattese. La Corte di merito aveva escluso la particolare tenuità del fatto valorizzando la gravità della condotta, la non esiguità del danno arrecato alla persona offesa e la particolare intensità del dolo. La ricorrente contestava sostanzialmente la valutazione negativa sulla sussistenza dei presupposti dell'istituto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché la sentenza impugnata conteneva una motivazione congrua e non illogica sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p., fondata su elementi rilevanti ai sensi dell'art. 133, comma 1, c.p. La Corte ha inoltre osservato che la valutazione sulla particolare tenuità dell'offesa è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è censurabile in cassazione quando sia sorretta da motivazione sufficiente e non arbitraria o manifestamente illogica. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessa e congiunta delle peculiarità concrete della fattispecie; la sua applicazione è esclusa quando il giudice di merito motivi congruamente sulla gravità della condotta, sull'entità del danno e sull'intensità del dolo.
Per valutare la tenuità dell'offesa occorre considerare modalità della condotta, grado di colpevolezza ed entità del danno o del pericolo; non è necessaria la disamina di tutti gli elementi, essendo sufficiente indicare quelli ritenuti rilevanti.
Norme incriminatrici richiamate come base del reato oggetto del giudizio, in relazione al quale è stata invocata la causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. va apprezzata attraverso una valutazione complessiva delle concrete modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo, secondo i parametri dell'art. 133, comma 1, c.p.
- Ai fini dell'esclusione della punibilità non è necessario che il giudice analizzi in modo analitico tutti i parametri astrattamente rilevanti; è sufficiente che motivi sugli elementi ritenuti decisivi nel caso concreto.
- La valutazione sulla particolare tenuità dell'offesa appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non apparente, non arbitraria e non manifestamente illogica.
- È manifestamente infondato il ricorso che si limiti a riproporre in sede di legittimità censure già esaminate e disattese in appello, senza evidenziare un vizio reale della motivazione o un errore di diritto.
- In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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