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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33590/2025 del 10/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito resta quindi ferma quanto al diniego delle attenuanti generiche.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Palermo, deducendo un unico motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che la decisione di merito avesse illegittimamente negato il beneficio. La Corte di cassazione ha però rilevato che la censura, così formulata, non era consentita in sede di legittimità e risultava comunque manifestamente infondata, poiché la motivazione della sentenza impugnata non presentava evidenti illogicità e valorizzava elementi ostativi ritenuti decisivi: il considerevole valore economico del bene e la capacità a delinquere desunta dai plurimi e specifici precedenti penali dell'imputato.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate dal giudice di merito sulla base di elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza necessità di confutare puntualmente tutti gli elementi favorevoli allegati dalle parti o emergenti dagli atti.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità la censura contro il diniego delle attenuanti generiche è sindacabile solo nei limiti della manifesta illogicità o della violazione di legge; non è ammissibile una mera richiesta di diversa valutazione del merito.
  • Il giudice di merito può motivare il diniego delle attenuanti generiche richiamando gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover prendere in esame espressamente tutti i dati favorevoli o sfavorevoli prospettati dalle parti.
  • La valorizzazione del rilevante valore economico del bene e dei precedenti penali specifici dell'imputato può costituire motivazione sufficiente a fondare il diniego delle attenuanti generiche.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MateriePena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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