Cassazione Civile, Ordinanza n. 31770/2025 del 04/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Una società correntista aveva agito contro la banca chiedendo la rideterminazione del saldo di un conto corrente, deducendo plurime illegittimità nelle condizioni applicate nel corso del rapporto: interessi usurari, anatocismo, commissioni di massimo scoperto nulle perché indeterminate e prive di causa, oltre ad addebiti per valute artificiose e fittizie. Il tribunale aveva ricalcolato il saldo in favore della correntista; la corte d'appello, accogliendo in parte l'appello della banca, aveva invece rideterminato il saldo tenendo conto dell'eccezione di prescrizione e delle rimesse solutorie anteriori al decennio rilevante, con forte riduzione del credito riconosciuto alla correntista. Nel ricorso per cassazione la società ha censurato: 1) la limitazione degli effetti della nullità al solo periodo non prescritto e la considerazione dei saldi banca per individuare le rimesse solutorie, ritenendo imprescrittibile l'azione di nullità e vietata ogni convalida degli addebiti illegittimi; 2) la ripartizione dell'onere della prova in tema di prescrizione e affidamento, sostenendo che spettasse alla banca provare il fido, la scadenza dell'affidamento e il saldo passivo alla data delle singole rimesse, nonché la rilevanza probatoria dei saldi banca contestati; 3) la disciplina delle spese, contestando la compensazione parziale e la liquidazione anche della fase cautelare e assumendo violazione dei parametri professionali e del dovere di motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo conforme alla giurisprudenza consolidata secondo cui, nelle azioni di mero accertamento o rideterminazione del saldo del conto corrente, la prescrizione può essere opposta e deve essere considerata ai fini della corretta ricostruzione del saldo, poiché essa incide sulla non ripetibilità dei prelievi prescritti. Ha ritenuto il secondo motivo inammissibile perché la corte territoriale si è attenuta ai principi in tema di allegazione e prova: il correntista deve provare la natura ripristinatoria delle rimesse invocate, mentre la banca, per opporre la prescrizione, deve allegare l'inerzia e la volontà di avvalersene; il fido può essere rilevato anche d'ufficio se emergente dagli atti. Ha ritenuto il terzo motivo inammissibile perché la regolazione delle spese segue l'esito finale unitario della lite e non è censurabile quando non siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa; anche la liquidazione delle spese è stata ritenuta corretta. La società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato come parametro della denuncia di violazione di legge, ma le censure sono state ritenute inammissibili perché dirette in realtà a contestare l'apprezzamento di merito o comunque infondate rispetto ai principi di diritto richiamati.
il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la decisione impugnata era conforme alla giurisprudenza consolidata della Corte.
l'azione di nullità è imprescrittibile, ma ciò non impedisce che, in sede di rideterminazione del saldo, si tenga conto della prescrizione del diritto di ripetizione dei pagamenti indebitamente eseguiti.
richiamato dalla ricorrente per sostenere l'inammissibilità di una sorta di convalida degli addebiti nulli; la Corte non ha accolto la censura.
la prescrizione estingue il diritto di ripetizione e deve essere considerata ai fini della ricostruzione del saldo.
la Corte ribadisce che l'onere probatorio sulla natura ripristinatoria delle rimesse grava sul correntista che intenda contrastare l'eccezione di prescrizione.
può configurarsi violazione solo se il giudice fonda la decisione su prove non dedotte o acquisite fuori dei limiti di legge, non per la sola diversa valutazione del materiale probatorio.
richiamati nel motivo, ma la Corte ha escluso che vi fosse un vizio nella valutazione delle prove o delle presunzioni.
artt. 117 e 127, comma 2, t.u.b.
richiamati per contestare la prova del fido e dei rapporti bancari; la Corte ha però confermato che l'affidamento può essere desunto dagli atti e rilevato d'ufficio se documentato.
la condanna alle spese segue la soccombenza finale e non può essere censurata se non quando siano poste a carico della parte integralmente vittoriosa.
la compensazione parziale delle spese è stata ritenuta legittima alla luce dell'esito complessivo della lite.
art. 111, comma 6, Cost.
la censura di difetto di motivazione sulle spese è stata respinta perché la motivazione del giudice di merito è stata ritenuta sufficiente.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato per denunciare nullità della sentenza, ma la motivazione della corte d'appello è stata considerata non apparente né mancante.
la corte d'appello ha revocato la condanna irrogata in primo grado; la circostanza è riportata ma non costituisce il fulcro della decisione di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in ragione dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nelle controversie bancarie di rideterminazione del saldo del conto corrente, la prescrizione del diritto di ripetizione dei versamenti indebitamente eseguiti può e deve essere considerata già nella fase di accertamento del saldo, perché i pagamenti prescritti restano idonei a incidere sulla quantificazione finale del rapporto.
- L'azione di nullità delle clausole o delle prassi bancarie è imprescrittibile, ma ciò non impedisce che, ai fini del ricalcolo del conto, si distingua tra nullità della posta e prescrizione del diritto di ripetere i pagamenti già eseguiti.
- In tema di prescrizione opposta dalla banca, il correntista che agisca per la ripetizione o per la rideterminazione del saldo deve provare la natura ripristinatoria delle rimesse e, se invoca l'esistenza di un affidamento, tale affidamento deve risultare da documenti o deduzioni ritualmente acquisiti.
- L'eccezione di prescrizione della banca richiede l'allegazione dell'inerzia del titolare e della volontà di profittarne; non è invece necessario che la banca indichi sin dall'inizio tutte le singole rimesse solutorie prescritte, poiché la loro individuazione attiene al successivo piano probatorio.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. o delle norme sulle prove non deriva dalla semplice contestazione della valutazione del materiale istruttorio: il vizio è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non dedotte o acquisite fuori dai limiti di legge.
- La regolazione delle spese processuali va effettuata in base all'esito unitario finale della lite e non in funzione delle singole fasi o dei singoli gradi del giudizio; la censura per violazione dell'art. 91 c.p.c. è proponibile solo se le spese siano poste a carico della parte integralmente vittoriosa.
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