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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11951/2025 del 26/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore ha chiesto la revoca della sospensione condizionale concessa a Ilario con la sentenza irrevocabile del 11/12/2017, sostenendo che il beneficio era stato illegittimamente concesso per la terza volta (violazione del divieto di reiterazione previsto dall'art. 164 c.p.) e che si trattava di una ipotesi di revoca obbligatoria ai sensi dell'art. 168 c.p.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che la revoca prevista dal terzo comma dell'art. 168 cod. pen. può essere disposta solo se le cause ostative alla concessione della sospensione condizionale non erano documentalmente note al giudice che aveva concesso il beneficio. Il giudice dell'esecuzione aveva acquisito il fascicolo del giudizio anteriore e dal certificato del casellario risultava nota la precedente concessione (del marzo 1980), per cui non ricorrevano le condizioni per la revoca d'ufficio prevista dal terzo comma: la richiesta di revoca presentata dalla Procura è quindi stata legittimamente respinta.

Norme richiamate

  • art. 164 cod. pen.

    stabilisce i limiti di reiterabilità della sospensione condizionale; la sua violazione rende la concessione del beneficio illegittima se sussistono precedenti ostativi

  • art. 168 cod. pen.

    distinzione tra le ipotesi: il comma 1 disciplina la revoca di diritto nelle ipotesi previste dalla legge (revoca obbligatoria in senso ampio), mentre il comma 3 riguarda la revoca della sospensione concessa in violazione dei limiti di reiterabilità; per il comma 3 la revoca può essere disposta solo se le cause ostative non erano documentalmente note al giudice che aveva concesso il beneficio

  • art. 674 cod. proc. pen.

    consente al giudice dell'esecuzione di disporre la revoca anche in sede esecutiva, previa acquisizione del fascicolo del giudizio di cognizione per verificare la conoscibilità delle cause ostative

  • Sezioni Unite, 23/04/2015, Longo (Rv. 264381)

    Sentenza di riferimento citata

    afferma che il giudice dell'esecuzione può revocare la sospensione concessa in violazione dell'art. 164 solo se le cause ostative non erano documentalmente note al giudice della cognizione e che il giudice deve acquisire il fascicolo per verificarlo

  • Sez. 1, 12/02/2020, Jandoubi (Rv. 279053)

    richiamata per la distinzione tra le diverse ipotesi di revoca: nel caso trattato dalla pronuncia la revoca era obbligatoria indipendentemente dalla conoscibilità negli atti del giudice di cognizione, ma tale principio si applica a un diverso ambito normativo (comma 1) rispetto a quello del comma 3

Massime di principio

  • Prima di chiedere o disporre la revoca della sospensione condizionale per violazione dei limiti di reiterabilità, verificare se le cause ostative erano documentalmente note al giudice che aveva concesso il beneficio; se erano note, la revoca ai sensi del terzo comma dell'art. 168 non è consentita
  • Il giudice dell'esecuzione deve acquisire il fascicolo del giudizio di cognizione e il casellario per accertare la conoscibilità delle cause ostative prima di decidere sulla revoca
  • La revoca "obbligatoria" prevista dal primo comma dell'art. 168 ha natura diversa rispetto alla revoca prevista dal terzo comma: non confondere le due ipotesi quando si valuta la necessità di revoca d'ufficio
  • Per il pubblico ministero che propone la revoca: è utile allegare o indicare prove che dimostrino che i precedenti ostativi non erano documentalmente noti al giudice che concesse la sospensione, altrimenti la richiesta rischia di essere respinta
  • Per il giudice di primo grado che concede la sospensione: è buona prassi acquisire e verificare il casellario e i fascicoli precedenti prima della concessione per evitare vizi nella pronuncia che possano dar luogo a successivi atti di revoca

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