Cassazione Civile, Ordinanza n. 22534/2023 del 26/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cessionaria credito)
La controversia
La controversia nasce dall'insinuazione al passivo fallimentare di un credito assistito da ipoteca iscritta su un immobile poi acquisito alla massa. La banca originaria aveva iscritto ipoteca su un bene acquistato da terzi e gravato da successiva dichiarazione di inefficacia della compravendita. Il curatore aveva eccepito l'invalidità dell'iscrizione ipotecaria perché nella nota era stato indicato il diritto di piena proprietà, mentre il debitore era titolare soltanto di proprietà superficiaria, e aveva inoltre contestato l'opponibilità della nota di rettifica eseguita in epoca successiva alla trascrizione della domanda giudiziale. La cessionaria del credito ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello che aveva confermato la nullità dell'iscrizione e l'inopponibilità della rettifica, deducendo: violazione degli artt. 2826, 2839 e 2841 c.c. e dell'art. 832 c.c.; erronea qualificazione dell'errore come incidente su elemento essenziale; omesso esame del fatto decisivo che l'intero contenuto della nota avrebbe comunque consentito di individuare il bene e il diritto; omessa pronuncia sull'argomento per cui l'ipoteca sarebbe stata valida almeno per il diritto di minore ampiezza effettivamente spettante al debitore; violazione dell'art. 2841, comma 2, c.c. per avere ritenuto la rettifica una nuova iscrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri, e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Firenze in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità. Ha ritenuto che l'indicazione del diritto reale oggetto di garanzia non rientra tra gli elementi essenziali della nota di iscrizione ipotecaria previsti dall'art. 2839 c.c., sicché l'eventuale erroneità dell'indicazione non determina nullità ex art. 2841 c.c. né richiede rettifica. Inoltre ha affermato che la dizione riferita alla piena proprietà è comunque idonea a comprendere la proprietà superficiaria, che è un quid minoris incluso nella nozione di proprietà nei confronti dei terzi; pertanto l'iscrizione ipotecaria non poteva essere ritenuta invalida per il solo fatto che il debitore fosse superficiario anziché pieno proprietario.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente per sostenere che non impone l'indicazione del diritto reale oggetto di garanzia tra gli elementi essenziali della nota.
individua il contenuto della nota di iscrizione ipotecaria; la Corte afferma che l'indicazione del diritto reale oggetto di garanzia non è tra gli elementi essenziali richiesti dalla norma.
disciplina gli effetti degli errori o delle omissioni nella nota; la nullità opera solo per incertezze sugli elementi essenziali, mentre le inesattezze non essenziali sono rettificabili. La Corte esclude che l'errore sul diritto reale garantito rientri nell'ambito della nullità o della rettifica.
richiamato in relazione alla nozione di proprietà, utilizzata dalla Corte per spiegare che la proprietà superficiaria può essere ricondotta a una proprietà limitata nei confronti dei terzi.
richiamato per descrivere il procedimento di iscrizione ipotecaria e il deposito della nota in duplice esemplare con il titolo.
dedotto come violato per omessa pronuncia, motivo poi assorbito dall'accoglimento dei primi due.
Massime di principio
- Nella nota di iscrizione ipotecaria la nullità ex art. 2841 c.c. colpisce solo omissioni o inesattezze che generino incertezza sugli elementi essenziali espressamente richiesti dall'art. 2839 c.c., come identità delle parti, credito garantito e identificazione del bene; gli errori su profili non essenziali non determinano invalidità dell'iscrizione.
- L'indicazione del diritto reale oggetto di garanzia non costituisce elemento essenziale della nota di iscrizione ipotecaria; un'erronea qualificazione del diritto non basta di per sé a rendere nulla l'iscrizione.
- La proprietà superficiaria, con riguardo ai terzi e ai fini della garanzia ipotecaria, può essere ricondotta a una nozione di proprietà limitata: l'iscrizione riferita alla piena proprietà è idonea a colpire anche il minor diritto effettivamente spettante al debitore, se il bene è sufficientemente individuato.
- La rettifica della nota non è necessaria quando l'errore non riguarda un elemento essenziale della iscrizione; non può essere utilizzata per sanare un vizio che in realtà non sussiste.
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