Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18844/2023 del 04/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Marti impugnava l'ordinanza del 20/12/2022 che confermava la custodia cautelare in carcere per la partecipazione ad associazione mafiosa (art. 416-bis c.1), contestando la gravità indiziaria e la motivazione del Tribunale dopo il rinvio disposto dalla Corte di cassazione. I difensori contestavano in particolare: la valutazione delle intercettazioni ritenute irrilevanti o interpretate erroneamente; l'assenza di reati-fine e di condotte che dimostrassero un ruolo dinamico e funzionale nella consorteria; l'uso di dichiarazioni di un collaboratore relative a periodo per il quale il ricorrente era stato già assolto; e la presunta nullità per difetto di imparzialità del Collegio (mancata tempestiva dichiarazione di ricusazione). Si deducevano violazioni di legge e vizi di motivazione (artt. 274, 275, 623, 627 c.p.p.).

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati i motivi principali: ha escluso che il Tribunale, in sede di rinvio, avesse svolto un percorso valutativo immune dai vizi già rilevati dalla sentenza rescindente, avendo sostanzialmente replicato la stessa analisi sui medesimi elementi (intercettazioni e dichiarazioni) senza dimostrare come tali elementi delineassero un ruolo partecipativo effettivo, nemmeno defilato. È stato inoltre ritenuto inammissibile valorizzare le dichiarazioni del collaboratore relative a un periodo per il quale Marti era stato irrevocabilmente assolto. La questione di presunta nullità per imparzialità è stata dichiarata manifestamente infondata per mancata tempestiva ricusazione. Per questi motivi la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e l'ordinanza originaria del GIP (28/03/2022), disponendo l'immediata liberazione di Sergio Marti ove non ristretto per altra causa (ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La norma è stata il capo di accusa (partecipazione ad associazione mafiosa). La Corte ha richiamato che per configurare una partecipazione, anche non apicale, occorre provare un ruolo dinamico e funzionale volto alla conservazione e allo sviluppo della consorteria; mere consulenze occasionali o contatti sociali non sono sufficienti a fondare la gravità indiziaria.

  • art. 623 cod. proc. pen.

    Rilevata nella censura sulla nullità per difetto di imparzialità del Collegio, la Corte ha richiamato che la mancata tempestiva dichiarazione di ricusazione esclude la nullità dedotta, rendendo la contestazione manifestamente infondata.

  • art. 627 cod. proc. pen.

    Invocato dai ricorrenti in relazione alla motivazione e alla gravità indiziaria; la Corte ha esaminato la fondatezza dei motivi di merito e procedurali, ritenendo comunque fondati altri motivi e quindi annullando il provvedimento.

  • artt. 274 e 275 cod. proc. pen.

    Richiamati dai ricorrenti per vizio di motivazione; la Corte ha confermato che il Tribunale non ha svolto una valutazione argomentativa diversa e convincente rispetto a quella già censurata dalla sentenza rescindente.

  • art. 620, comma 1, lett. I cod. proc. pen.

    La Corte ha applicato questa norma per annullare senza rinvio l'atto impugnato e l'ordinanza genetica, disponendo la liberazione del ricorrente perché non risultavano elementi nuovi che giustificassero un rinvio per nuovo esame.

  • art. 3 e art. 111 Cost.

    Richiamati in relazione alla presunta violazione dei diritti costituzionali (giudice imparziale e giusto processo). La Corte ha osservato che, in assenza della tempestiva ricusazione, non sussiste la nullità invocata e che il diritto al giusto processo non è stato leso in modo da giustificare l'annullamento per questo motivo.

Massime di principio

  • Per sostenere la custodia cautelare per associazione mafiosa è necessaria una gravità indiziaria che dimostri non solo contatti o consigli occasionali, ma un ruolo dinamico e funzionale nella consorteria (contributo alla conservazione/sviluppo dell'organizzazione).
  • Il giudice chiamato a decidere in sede di rinvio deve svolgere una motivazione autonoma e adeguata che affronti esplicitamente i rilievi indicati dalla Corte di cassazione; la mera ripetizione delle argomentazioni già censurate non è sufficiente e può determinare l'annullamento senza rinvio.
  • Le dichiarazioni di collaboratori vanno valutate con cautela, specie se attengono a periodi per i quali l'imputato è stato irrevocabilmente assolto; tali dichiarazioni non possono, da sole, supplire la mancanza di altri elementi indiziari concreti.
  • La contestazione di nullità per presunta imparzialità del giudice richiede la tempestiva e formale dichiarazione di ricusazione: in sua assenza la deduzione è generalmente inammissibile.
  • Se, dopo duplice esame (GIP e Tribunale) e successivo intervento della Cassazione, non emergono elementi probatori nuovi o più solidi, l'annullamento dell'ordinanza cautelare può essere pronunciato senza rinvio con conseguente immediata liberazione del detenuto.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.