Cassazione Penale, Ordinanza n. 20809/2026 del 05/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo i motivi meramente reiterativi delle doglianze di appello e diretti a sollecitare una non consentita rilettura del merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di rapina aggravata. I motivi deducevano, da un lato, vizio di motivazione sul giudizio di responsabilità ex art. 628, primo e terzo comma, n. 1, c.p.; dall'altro, vizio di motivazione sulla mancata applicazione della circostanza attenuante del fatto di lieve entità, invocata in relazione all'intervento della Corte costituzionale n. 86 del 2024. La Corte di cassazione ha rilevato che entrambi i motivi riproponevano doglianze già formulate in appello e lì puntualmente disattese con motivazione esaustiva e priva di illogicità, mirando in sostanza a una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. È stata richiamata, inoltre, la motivazione della Corte territoriale sull'attendibilità della persona offesa, corroborata da plurimi riscontri, e sulla correttezza del trattamento sanzionatorio, anche alla luce della gravità del fatto, dell'allarme sociale e del valore non esiguo dell'oggetto sottratto.
Norme richiamate
primo comma e terzo comma, nr. 1
La fattispecie oggetto di ricorso è la rapina aggravata; la Corte non rivede il merito della responsabilità quando la motivazione d'appello è completa e logicamente coerente.
Corte cost. n. 86 del 2024
La sentenza richiama la pronuncia costituzionale quale fondamento della pretesa attenuante del fatto di lieve entità, ma ne esclude l'applicazione in concreto per la gravità complessiva del fatto.
In caso di inammissibilità del ricorso, è dovuta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili doglianze che si limitino a riproporre questioni già dedotte in appello e già decise con motivazione congrua e immune da vizi logici.
- Il vizio di motivazione non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del materiale probatorio o una diversa lettura del merito, quando la sentenza impugnata abbia spiegato in modo coerente le ragioni della decisione.
- Ai fini della responsabilità per rapina, l'attendibilità della persona offesa può essere valorizzata se riscontrata da elementi esterni convergenti, come chiamata ai soccorsi, reperimento di effetti personali e documentazione sanitaria compatibile con i fatti narrati.
- La mancata applicazione di un'attenuante fondata sulla lieve entità del fatto può essere correttamente esclusa quando il giudice evidenzi la gravità complessiva della condotta, l'allarme sociale generato e il valore non trascurabile del bene oggetto del reato.
Come è indicizzato
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