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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11700/2022 del 11/04/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Bel Italia aveva indicato per l'anno 2002 un credito IVA e, con opzione in dichiarazione, lo aveva utilizzato in compensazione orizzontale nel 2003 per pagare contributi INPS tramite mod. F24. L'INPS, per errori formali nella compilazione degli F24, ha disconosciuto la validità della compensazione e ha iscritto a ruolo i contributi (cartella del 25/05/2009). La società ha quindi pagato e ha chiesto all'Agenzia il rimborso del credito IVA originario, ottenendo un silenzio-rifiuto. CTP ha accolto il ricorso della società e la CTR ha confermato ritenendo tempestiva la domanda di rimborso facendo decorrere il termine dall'invio della cartella INPS. L'Agenzia ha impugnato in Cassazione sostenendo che l'opzione per la compensazione aveva già estinto il credito IVA verso il Fisco e che la cartella INPS riguarda un rapporto con terzi non idoneo a far nascere un nuovo termine di rimborso verso l'Amministrazione finanziaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto che l'esercizio dell'opzione di compensazione in dichiarazione determina l'estinzione del credito IVA nei confronti dell'Amministrazione finanziaria e che l'emissione della cartella da parte dell'INPS, relativa a contestazioni formali sull'uso degli F24, non costituisce il "presupposto per la restituzione" ai sensi dell'art. 21, comma 2, d.lgs. 546/1992 tale da far decorrere un nuovo termine per il rimborso. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata alla CTR competente in diversa composizione; sono state anche compensate le spese come richiesto.

Norme richiamate

  • art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    La nozione di "presupposto per la restituzione" richiede un evento oggettivo da cui far decorrere il termine per la richiesta di rimborso; l'emissione di una cartella dell'INPS non costituisce tale presupposto se il credito IVA è già stato estinto dall'opzione per la compensazione.

  • art. 17 d.lgs. n. 241/1997

    L'opzione per la compensazione esercitata con la dichiarazione determina l'estinzione del credito IVA nei confronti dell'Amministrazione finanziaria se esercitata nei termini previsti.

  • art. 22 d.lgs. n. 217/1997

    Regola le modalità di attribuzione delle somme agli enti destinatari nell'esecuzione della compensazione; l'efficacia dell'imputazione contabile verso l'ente terzo attiene al rapporto tra contribuente e terzo.

  • art. 30 e art. 38-bis d.P.R. n. 633/1972

    Disciplina le procedure per il rimborso del credito IVA, alternative all'utilizzo in compensazione.

  • art. 7, comma 2, lett. i) d.l. n. 70/2011 e art. 2, comma 8-ter d.P.R. n. 322/1998

    Introdotta la possibilità di modificare la dichiarazione originaria optando per la compensazione mediante dichiarazione integrativa entro termini stabiliti; tale facoltà è di carattere innovativo e non era applicabile ratione temporis al caso di specie.

  • artt. 1242 e 2033 c.c.

    Richiamati in relazione al pagamento e alla ripetizione dell'indebito: la Corte chiarisce che la contestazione dell'INPS sull'efficacia del versamento riguarda rapporti extrafiscali e, salvo la restituzione delle somme da parte dell'ente terzo, non produce automaticamente un credito reclamabile nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.

Massime di principio

  • L'opzione per la compensazione esercitata in dichiarazione estingue il credito IVA nei confronti dell'Amministrazione finanziaria: dopo l'opzione non è possibile chiedere il rimborso del medesimo credito salvo che vi sia un ritorno concreto delle somme dall'ente terzo all'Amministrazione.
  • Eventuali contestazioni dell'ente accreditatario (es. INPS) sulla corretta imputazione del pagamento tramite F24 attengono al rapporto tra contribuente e quell'ente e non incidono automaticamente sulla posizione dell'Amministrazione finanziaria.
  • L'emissione di una cartella di pagamento da parte di un ente terzo non costituisce di per sé il "presupposto per la restituzione" ai fini dell'art. 21, comma 2, d.lgs. 546/1992 quando il credito nei confronti del Fisco sia già stato estinto per effetto della compensazione.
  • Solo se l'ente terzo restituisce le somme all'Amministrazione finanziaria (rifiuto del versamento da parte del terzo e restituzione) può nascere un nuovo credito reclamabile nei confronti del Fisco, distinto dall'originario credito ormai estinto.
  • In situazioni analoghe il contribuente deve agire nei confronti dell'ente che contesta l'imputazione (richiesta di rettifica, azione di ripetizione) e non presumere che l'atto di riscossione esterno riapra automaticamente la posizione nei confronti dell'Agenzia.
  • Le modifiche legislative che hanno introdotto la possibilità di convertire una istanza di rimborso in compensazione mediante dichiarazione integrativa sono rilevanti per i casi successivi alla loro entrata in vigore; per periodi anteriori resta fermo il principio di alternatività tra rimborso e compensazione.

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