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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11677/2022 del 11/04/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti chiedevano l'accertamento del diritto ad essere inquadrati nel ruolo ordinario della Presidenza del Consiglio dei Ministri con decorrenza 29 novembre 2006, il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nel ruolo di provenienza e la condanna della PCM al pagamento delle differenze retributive e contributive. La controversia verteva in particolare sull'applicabilità, sin dalla data del trasferimento, del CCNL del Comparto PCM e sulla possibile revisione dei trattamenti economici dei dipendenti trasferiti nonché sull'interpretazione dei commi 25 e 25-bis dell'art. 1 del d.l. n. 181/2006

La decisione

La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ha rigettato il ricorso dei lavoratori. Ha confermato il principio secondo cui i commi 25 e 25-bis dell'art. 1 del d.l. n. 181/2006 contengono una clausola di invarianza finanziaria che esclude l'adozione automatica di una revisione dei trattamenti economici nel senso di un aumento che comporti oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Ne consegue che il personale trasferito conserva lo stato giuridico ed economico in godimento per un periodo ragionevolmente limitato, in attesa della riorganizzazione e dell'individuazione di coperture finanziarie: l'applicazione del CCNL della PCM è stata quindi esclusa con efficacia retroattiva rispetto al periodo 29/11/2006-31/12/2009 ma la legge n. 183/2010 ha disposto l'applicazione dei contratti del Comparto PCM a decorrere dal 1° gennaio 2010. La Corte ha altresì ritenuto legittima la disciplina speciale contenuta nei commi 25 e 25-bis e ha rigettato le censure di illegittimità costituzionale e di violazione degli artt. 31 e 45 del d.lgs. n. 165/2001 mosse dai ricorrenti

Norme richiamate

  • decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, art. 1, commi 25 e 25-bis

    "dal riordino delle competenze ... non deriva alcuna revisione dei trattamenti economici complessivi in atto corrisposti ai dipendenti trasferiti ovvero a quelli dell'amministrazione di destinazione che si rifletta in maggiori oneri per il bilancio dello Stato"

    La Corte ha interpretato questi commi come clausola di invarianza finanziaria che esclude la possibilità di riconoscere aumenti dei trattamenti economici trasferendo l'onere allo Stato senza specifica copertura; ne deriva che i dipendenti trasferiti mantengono il trattamento in godimento per un periodo limitato in attesa di riorganizzazione e reperimento di risorse

  • legge 4 novembre 2010, n. 183, art. 17

    "Al personale ... trasferito e inquadrato nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri ... si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2010, i contratti collettivi di lavoro del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri"

    Riconosce l'applicazione dei contratti del Comparto PCM a partire dal 1° gennaio 2010; non è stata ritenuta idonea a imporre l'applicazione retroattiva al periodo 2006-2009

  • decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 31

    "Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento ... si applicano l'articolo 2112 del codice civile ..."

    La norma generale sull'applicazione della contrattazione in caso di trasferimento è derogabile da disposizioni speciali di rango primario; i commi 25 e 25-bis sono stati ritenuti disciplina speciale che regola il trattamento economico nei limiti di copertura finanziaria

  • decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 45

    L'art. 45 rimette all'autonomia collettiva la definizione del trattamento economico; la Corte ha ritenuto compatibile la gestione contrattuale con la clausola di invarianza finanziaria e con la necessità di reperire adeguate risorse

  • Costituzione, art. 81 (cfr.), artt. 3, 36, 97

    Il principio di copertura finanziaria (art. 81, terzo comma) giustifica l'interpretazione restrittiva sulle maggiori spese; questioni di uguaglianza e adeguatezza retributiva (art. 3 e 36) non sono state ritenute violate dalla temporanea conservazione del trattamento in godimento

  • CCNL Comparto PCM del 22 luglio 2010, art. 1, comma 6

    "A seguito di specifici interventi legislativi, il presente contratto si applica anche al personale trasferito ... per i compiti in materia di Turismo e Sport ..."

    Il contratto prevedeva l'applicazione al personale trasferito ma condizionata all'intervento legislativo e alla disponibilità delle risorse; conferma che l'estensione del CCNL richiedeva coperture

  • D.P.C.M. 22 ottobre 2007, art. 3

    "A decorrere dal 29 novembre 2006 ... il personale ... è trasferito ... nei ruoli del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, conservando lo stato giuridico ed economico in godimento, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 25-bis, del decreto n. 181"

    Atto attuativo che ha previsto il trasferimento conservando il trattamento in godimento, in coerenza con la disciplina primaria di invarianza finanziaria

  • codice civile, art. 2112

    Richiamato in ordine ai trasferimenti di ramo/attività; la Corte ha ritenuto prevalente la disciplina speciale prevista dal legislatore per il riordino

Massime di principio

  • Se il legislatore, in una riorganizzazione di pubbliche amministrazioni, inserisce una clausola di 'invarianza della spesa' e una previsione che esclude maggiori oneri per il bilancio, i dipendenti trasferiti mantengono generalmente lo stato giuridico ed economico in godimento fino all'effettivo reperimento di coperture finanziarie o fino alla decorrenza normativa predisposta per l'estensione del nuovo CCNL
  • La norma generale che impone la sostituzione del contratto di comparto (art. 31 d.lgs. 165/2001 e art. 2112 c.c.) può essere derogata da disposizioni speciali di rango primario: bisogna verificare se esiste una norma primaria che disciplina specificamente il trasferimento
  • L'applicazione retroattiva automatica del CCNL del comparto di destinazione è ostacolata quando l'azione normativa espressamente vincola l'estensione dei trattamenti a disponibilità finanziarie o a decorrenze legislative (in tal caso i rimedi concreti sono l'azione legislativa successiva o la contrattazione collettiva con reperimento delle risorse)
  • In giudizio, per ottenere l'estensione immediata del trattamento è utile provare in modo specifico e documentato l'esistenza di risorse finanziarie disponibili nelle poste trasferite o nel bilancio statale: l'assenza di tale prova rende difficile vincere sulla base del solo principio di parità
  • Quando si impugna in sede di legittimità il rifiuto di equiparazione, le censure sulla violazione della clausola di invarianza finanziaria devono considerare il quadro costituzionale (art.81 Cost.) e le scelte di politica di bilancio; un ricorso basato su interpretazioni alternative della disciplina finanziaria rischia di essere rigettato
  • Strategia pratica: valutare sia la via giurisdizionale (contestare specifiche violazioni normative o costituzionali) sia la via negoziale/legislativa (richiedere interventi normativi o accordi collettivi per la copertura delle maggiori spese)

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