Cassazione Civile, Sentenza n. 11673/2022 del 11/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in cassazione della sentenza della Corte di Appello di Torino che aveva confermato la decisione del Tribunale di Novara accogliente l'opposizione di Banco BPM avverso il pignoramento delle azioni C.I.M. S.p.A. eseguito da Panico. Il ricorso per cassazione prospettava cinque motivi deducendo errori di diritto nella conferma della pronuncia di merito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile per carenza dei presupposti di procedibilità: il ricorrente non ha depositato la copia autentica della sentenza impugnata completa della relata di notifica correttamente attestata conforme all'originale telematico con sottoscrizione autografa del difensore (notificazione avvenuta via PEC). Per tale motivo il merito non è stato esaminato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di cassazione in favore della controricorrente (liquidate in complessivi euro 1.600,00 oltre euro 200,00 per esborsi e spese accessorie) e gli è imposto, ove dovuto, il pagamento del contributo unificato aggiuntivo ai sensi dell'art. 13 DPR 115/2002.
Norme richiamate
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
Richiede il deposito della copia autentica della sentenza impugnata, comprensiva della relata di notifica: la mancata produzione comporta l'improcedibilità del ricorso per cassazione.
art. 9, commi 1-bis e 1-ter, legge 21 gennaio 1994 n. 53
art. 9, commi 1-bis e 1-ter, legge 21/01/1994 n. 53
Per le notificazioni via PEC la relata è in formato telematico e l'attestazione di conformità all'originale telematico deve essere munita della sottoscrizione autografa del legale; senza tale attestazione la copia si considera incompleta ai fini della procedibilità.
Norma sulla formazione giudiziale del titolo esecutivo (ordinanza di assegnazione) che ha costituito il titolo su cui Panico ha eseguito il pignoramento; citata per il fatto costitutivo del procedimento esecutivo.
Prevede la condanna per lite temeraria o per responsabilità processuale; in sede di merito le parti sono state condannate al pagamento di somme ex art. 96, commi 2 e 3, e la Corte di Appello ha incrementato tali somme.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30/05/2002 n. 115
Regola l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi di rigetto o improcedibilità dell'impugnazione; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale maggior versamento.
decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, art. 23, comma 8-bis
decreto-legge 28/10/2020 n. 137, art. 23, comma 8-bis (convertito in legge 18/12/2020 n. 176)
Citato solo in relazione alla disposizione procedurale che ha consentito la trattazione in pubblica udienza in camera di consiglio; non incide sul merito o sulla decisione di improcedibilità.
Massime di principio
- Prima di proporre ricorso per cassazione depositare la copia autentica della sentenza impugnata completa della relata di notifica: se la notificazione è avvenuta via PEC, la relata telematica deve essere corredata dall'attestazione di conformità all'originale telematico con sottoscrizione autografa del difensore.
- La mancanza di detta documentazione processuale è una causa di improcedibilità che impedisce alla Corte di Cassazione di esaminare il merito dell'impugnazione.
- Verificare se la copia correttamente attestata sia stata prodotta da altre parti: la presenza di copia autentica regolare nell'intero fascicolo può evitare la sanzione di improcedibilità.
- Controllare sempre i termini di notifica e deposito collegati alla pubblicazione e alla notificazione della sentenza (termine breve derivante dalla data di notificazione vs termine dalla pubblicazione) per non incorrere in decadenze o problemi di procedibilità.
- Se la notifica è telematica, ottenere dalla cancelleria o dal fascicolo informatico la copia autenticata con la necessaria attestazione, o integrare il deposito prima dell'udienza, perché l'assenza non è normalmente sanabile ex post.
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