Cassazione Civile, Ordinanza n. 06602/2026 del 19/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un'azione proposta da una banca per far dichiarare inefficace, nei propri confronti, l'atto pubblico di costituzione di un fondo patrimoniale con conferimento di immobili, compiuto dai coniugi debitori pochi mesi dopo l'apertura di credito e l'incremento di una garanzia fideiussoria, in pregiudizio delle ragioni creditorie fondate su un ingiunto di pagamento. In subordine era stata anche dedotta la simulazione dell'atto. Il Tribunale ha accolto la domanda revocatoria e la Corte d'appello ha confermato. In cassazione i debitori hanno denunciato: 1) violazione degli artt. 115, 116, 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., contestando la motivazione sulla loro consapevolezza del pregiudizio arrecato al creditore; 2) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., sostenendo che le presunzioni valorizzate dalla corte territoriale non fossero gravi, precise e concordanti; 3) violazione dell'art. 2901 c.c., per insussistenza del requisito soggettivo della conoscenza dello stato di insolvenza; 4) violazione dell'art. 96, comma 1, c.p.c., in relazione alla liquidazione delle spese di lite che aveva tenuto conto della presenza in giudizio di una cessionaria intervenuta ex art. 111 c.p.c. e della medesima attività difensiva svolta per entrambe le parti appellate.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse motivato in modo esistente e congruo sulla scientia damni, valorizzando in modo complessivo: la qualità di socio del debitore rispetto alla società debitrice, il rapporto di coniugio tra i costituenti il fondo e la vicinanza temporale tra apertura di credito, incremento della fideiussione e costituzione del fondo patrimoniale. Ha inoltre affermato che le censure sui primi tre motivi miravano in realtà a ottenere un nuovo esame del fatto e della prova, inammissibile in sede di legittimità, e che il quarto motivo era inammissibile perché la liquidazione delle spese, compiuta in base alla soccombenza e alla comune posizione delle parti appellate, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito quando non sia violato il principio della soccombenza. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico solidale dei ricorrenti, con ulteriore dichiarazione dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
la revocatoria presuppone, sul piano soggettivo, la consapevolezza del pregiudizio arrecato al creditore; tale requisito può essere provato anche per presunzioni, purché tratte da elementi gravi, precisi e concordanti.
le presunzioni semplici sono ammesse come metodo di ricostruzione del fatto quando il ragionamento inferenziale si fondi su fatti noti idonei a risalire al fatto ignoto.
il controllo di legittimità può investire l'esatta applicazione concreta dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; non è invece consentito sostituire al ragionamento presuntivo del giudice di merito una diversa ricostruzione dei fatti.
la violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non dedotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi; non quando attribuisce maggiore forza persuasiva ad alcune prove rispetto ad altre.
la censura è ammissibile solo se il giudice abbia attribuito a una prova un valore legale diverso da quello previsto o abbia dichiarato di valutare secondo prudente apprezzamento una prova soggetta a diversa regola legale; non se si contesta il mero cattivo esercizio del prudente apprezzamento.
la motivazione è sufficiente se espone, anche sinteticamente ma in modo non apparente, l'iter logico-giuridico seguito dal giudice.
richiede un'idonea esposizione della motivazione, qui ritenuta sussistente.
le censure sono state ritenute, per i primi tre motivi, in sostanza dirette a sollecitare un nuovo giudizio di fatto; il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile nell'ambito del ricorso per cassazione.
l'intervento della cessionaria nel lato attivo del rapporto è stato preso in considerazione ai fini della liquidazione delle spese, senza che ciò escludesse la soccombenza degli appellanti.
la doglianza è stata ritenuta non pertinente, poiché la statuizione sulle spese era riconducibile al principio di soccombenza e non a responsabilità aggravata.
pur non essendo formalmente indicato nel motivo, è la norma correttamente riferibile alla condanna alle spese secondo il principio della soccombenza.
ha regolato la trattazione camerale del ricorso.
art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti.
Massime di principio
- In tema di azione revocatoria ordinaria, la consapevolezza del pregiudizio arrecato al creditore può essere desunta anche per presunzioni, purché il giudice valorizzi congiuntamente elementi fattuali gravi, precisi e concordanti.
- La critica in cassazione al ragionamento presuntivo è ammissibile solo se investe la concreta sussistenza dei requisiti dell'art. 2729 c.c.; è invece inammissibile quando si traduce nella richiesta di una diversa lettura del compendio probatorio.
- La deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere usata per contestare il mero apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito, salvo che si alleghi l'utilizzo di prove inesistenti o l'attribuzione a una prova di un regime legale diverso da quello previsto.
- La motivazione della sentenza è sufficiente se rende percepibile l'iter logico seguito dal giudice, anche quando si fondi su una valutazione sintetica di più indizi.
- In tema di spese processuali, la liquidazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e in cassazione è censurabile solo la violazione del principio di soccombenza, non la mera quantificazione entro i limiti di legge.
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