Cassazione Civile, Ordinanza n. 16232/2025 del 17/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla contribuente e della contestuale accettazione dell'Avvocatura dello Stato per entrambe le amministrazioni resistenti. In applicazione dell'art. 390 c.p.c., ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione. È stata inoltre disposta la compensazione delle spese di lite. Non vi è stata pronuncia nel merito del motivo di ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario l'iscrizione ipotecaria eseguita su un immobile di sua proprietà, deducendone l'illegittimità perché il bene risultava conferito in fondo patrimoniale destinato ai bisogni della famiglia. La C.T.P. aveva accolto il ricorso, ritenendo l'ipoteca illegittima per tale ragione; l'Ufficio aveva proposto appello e la C.T.R. aveva invece accolto l'impugnazione dell'amministrazione, affermando la legittimità della misura anche rispetto a un debito tributario collegato all'attività d'impresa. In Cassazione la contribuente ha proposto un solo motivo, formalmente qualificato come omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., contestando che la sentenza d'appello avesse ritenuto che anche il debito tributario derivante dall'esercizio dell'impresa possa considerarsi contratto per i bisogni della famiglia e quindi idoneo a giustificare l'esecuzione sui beni del fondo patrimoniale. Successivamente, tuttavia, la ricorrente ha rinunciato al ricorso, dichiarando di avere aderito alla "rottamazione quater"; l'Avvocatura dello Stato ha accettato la rinuncia con richiesta di compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
"Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti"
La contribuente ha fondato su tale parametro il motivo di ricorso, lamentando che la CTR avesse omesso di esaminare un fatto decisivo relativo alla natura del debito tributario e al suo rapporto con i bisogni della famiglia.
"il giudizio, a mente dell’art. 390 cod. proc. civ., va dichiarato estinto per intervenuta rinuncia al ricorso e contestuale rinuncia"
La rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
"cd. rottamazione quater"
La contribuente ha dichiarato di avere aderito alla definizione agevolata dei carichi, quale ragione della rinuncia al ricorso.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, una volta accettata dalla parte intimata, estingue il giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 390 c.p.c., precludendo ogni decisione sul merito delle censure.
- Quando interviene l'estinzione del giudizio per rinuncia, la Corte non si pronuncia sui motivi di ricorso, anche se essi attengono a questioni sostanziali rilevanti come la legittimità dell'iscrizione ipotecaria su beni conferiti in fondo patrimoniale.
- In presenza di rinuncia e accettazione con concorde richiesta delle parti, il giudice può disporre la compensazione delle spese di lite.
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