Cassazione Penale, Ordinanza n. 35297/2025 del 29/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, senza incidere sulla condanna già pronunciata in appello per evasione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che lo aveva condannato per evasione ex art. 385 c.p. I motivi dedotti erano tre: 1) mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 2) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; 3) mancata applicazione di una pena sostitutiva, in particolare la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria. Con memoria successiva il ricorrente ha ribadito tali censure. La Corte di cassazione ha rilevato che tutti i motivi erano generici e aspecifici, perché non si confrontavano con la motivazione della Corte territoriale, la quale aveva escluso il beneficio ex art. 131-bis c.p. per l'ostatività derivante da un precedente riconoscimento del medesimo beneficio per un reato della stessa indole e per la gravità della condotta; aveva negato le attenuanti generiche per l'assenza di elementi positivi a favore dell'imputato; e aveva escluso la conversione della pena perché, avuto riguardo alla personalità dell'imputato, non sarebbe stata idonea a perseguire la finalità rieducativa.
Norme richiamate
indica il reato oggetto della sentenza impugnata, ossia l'evasione.
la causa di non punibilità è stata ritenuta non concedibile perché ostata dal precedente riconoscimento del beneficio per un reato della stessa indole e dalla gravità della condotta.
le circostanze attenuanti generiche sono state negate per assenza di elementi positivi favorevoli all'imputato.
richiamato implicitamente nel riferimento alla pena sostitutiva e alla conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, ritenuta non idonea alla finalità rieducativa.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure generiche senza confrontarsi con la specifica motivazione della sentenza impugnata.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando il giudice di merito valorizzi, con motivazione logica, un precedente riconoscimento del medesimo beneficio per un reato della stessa indole e la gravità concreta della condotta.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se sorretto da una motivazione che individui l'assenza di elementi positivi apprezzabili a favore dell'imputato.
- La scelta di non applicare una pena sostitutiva è censurabile solo se la motivazione del giudice di merito sia mancante o illogica; è sufficiente il richiamo alla personalità dell'imputato e alla non adeguatezza della conversione rispetto alla funzione rieducativa.
- In cassazione non è sufficiente reiterare in memoria doglianze già esaminate e disattese dai giudici di merito, se manca un confronto puntuale con gli argomenti decisivi della decisione impugnata.
Come è indicizzato
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