Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 06/05/2024 n. 321 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo

IMU - Agevolazioni - Base imponibile ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni - Sussiste - La dimostrazione dell'inagibilità incombe alla parte contribuente - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Controversia sull'applicazione della riduzione al 50% della base imponibile IMU prevista per i fabbricati inagibili o inabitabili. Il Comune eccepiva che la contribuente non aveva fornito la prova formale dello stato di inagibilità nei termini e nelle forme previste dalla normativa e dal regolamento comunale (istanza all'Ufficio Tecnico con perizia o dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000), avendo quest'ultima limitato la propria dichiarazione IMU a indicare lo stato di inagibilità senza produrre documentazione adeguata. La contribuente aveva prodotto, invece, istanze e autorizzazioni (tra cui richiesta di autorizzazione al SUAP e autorizzazione sismica regionale) che, secondo la stessa, dimostravano la necessità di interventi di ristrutturazione e adeguamento sismico e quindi lo stato di fatto idoneo a giustificare l'agevolazione.

La decisione

La Corte di Giustizia Tributaria di II grado (Abruzzo, Sezione I) ha respinto l'appello del Comune e confermato la decisione di primo grado favorevole alla S. A. Srl. Il Collegio ha ritenuto che per l'anno 2016 lo stato di inagibilità/inabitabilità era provato per tabulas, in particolare dalla documentazione depositata presso gli uffici comunali (tra cui l'autorizzazione sismica regionale n. RA/52706/18 del 22/02/2018) e dalla richiesta di autorizzazione al SUAP che attestava la necessità di interventi di adeguamento sismico e funzionale. La Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui la riduzione IMU si applica ai fabbricati inagibili/inabitabili e di fatto non utilizzati e che, se lo stato è documentalmente noto al Comune, non può essere richiesto al contribuente di fornire ulteriori prove. Per questi motivi l'appello è stato rigettato e il Comune condannato a rifondere le spese del grado, liquidate in euro 500,00 oltre accessori di legge se dovuti.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992 n.504

    Prevede la riduzione al 50% dell'imposta per fabbricati inagibili o inabitabili; disciplina richiamata per l'applicazione al sistema IMU.

  • D.L. 6 dicembre 2011 n.201, conv. L. 214/2011

    art. 13, comma 3, lett. b

    Richiama l'art. 8 del D.Lgs. 504/1992 estendendo la disciplina dell'agevolazione al tributo IMU e stabilendo che la riduzione si applica limitatamente al periodo in cui sussistono le condizioni di inagibilità o inabitabilità.

  • D.P.R. 6 giugno 2001 n.380

    Fornisce criteri tecnici per valutare l'inagibilità/inabitabilità (requisiti di sicurezza statica e condizioni che rendono pericoloso o inopportuno l'uso dell'immobile).

  • D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445

    testo unico sulle dichiarazioni sostitutive

    Consente al contribuente di avvalersi della dichiarazione sostitutiva per attestare lo stato di inagibilità in alternativa alla perizia comunale.

  • L. 27 luglio 2000 n.212 (Statuto del Contribuente)

    art. 6, co. 4; art. 10, co. 1

    Principio di collaborazione e buona fede tra ente impositore e contribuente; il contribuente non è tenuto a provare fatti già documentalmente noti al Comune.

  • Cassazione ordinanza

    Ha affermato che l'IMU va ridotta del 50% anche in assenza di richiesta del contribuente quando lo stato di inagibilità è documentalmente noto al Comune.

  • Cassazione

    nn. 29966/2019; 11654/2021

    Definizione consolidata di inagibilità/inabitabilità come obiettiva inidoneità all'utilizzo dovuta a degrado, carenze strutturali o pericolo; conferma che la dimostrazione incombe al contribuente salvo fatti già noti all'ente.

  • Cassazione

    Se le condizioni di inagibilità permangono per l'intero anno, la riduzione si estende all'intero anno e ai periodi successivi finché perdurano le stesse condizioni.

  • Cassazione

    Ribadisce il principio per cui al contribuente non può essere chiesta la prova di fatti documentalmente noti all'ente impositore.

  • Giurisprudenza regionale

    C.G.T. Abruzzo n. 497/2023

    Menzionata dal Comune in contrasto con la decisione impugnata; il Collegio non la ritiene ostativa rispetto alla documentazione disponibile nel caso di specie.

Massime di principio

  • La riduzione IMU del 50% per inagibilità/inabitabilità si applica ai fabbricati che hanno perduto i requisiti minimi di sicurezza o presentano degrado tale da renderne pericoloso o inopportuno l'uso; se le condizioni perdurano per l'intero anno la riduzione si estende all'intero anno.
  • L'onere della prova circa lo stato di inagibilità grava sul contribuente, che deve fornire documentazione idonea (perizia tecnica, autorizzazioni, dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000), salvo che gli stessi fatti siano già documentalmente noti al Comune.
  • Se lo stato di inagibilità è noto e risulta nei registri o negli atti comunali (es. pratiche SUAP, autorizzazioni sismiche, perizie depositate), il Comune non può richiedere al contribuente ulteriori prove e deve applicare l'agevolazione o non opporsi alla sua applicazione.
  • I Comuni possono prevedere nei regolamenti i criteri per valutare la fatiscenza e le caratteristiche della sopravvenuta inagibilità, ma tali regolamenti non possono esonerare l'ente dal dovere di verifica degli atti in suo possesso.
  • La forma corretta per ottenere la riduzione è o la perizia comunale (a carico del proprietario) con allegata documentazione oppure la dichiarazione sostitutiva del contribuente; tuttavia la mancata presentazione formale può essere superata quando esistono documenti comunali che attestano lo stato dell'immobile.
  • In bilanciamento processuale, il principio di collaborazione e buona fede (statuto del contribuente) limita la possibilità per l'ente impositore di impugnare agevolazioni fondate su fatti già noti agli uffici comunali.
  • Per il contribuente: conservare e depositare presso il Comune ogni atto tecnico e amministrativo attinente allo stato dell'immobile (perizie, pratiche SUAP, autorizzazioni, provvedimenti di diniego o accoglimento) e, se possibile, integrare con dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000.
  • Per il Comune: verificare gli atti presenti negli uffici prima di emettere diniego o avvisi di accertamento e motivare specificamente perché la documentazione in atti non sarebbe idonea a provare l'inagibilità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.