Sentenza del 06/05/2024 n. 321 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo
IMU - Agevolazioni - Base imponibile ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni - Sussiste - La dimostrazione dell'inagibilità incombe alla parte contribuente - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Controversia sull'applicazione della riduzione al 50% della base imponibile IMU prevista per i fabbricati inagibili o inabitabili. Il Comune eccepiva che la contribuente non aveva fornito la prova formale dello stato di inagibilità nei termini e nelle forme previste dalla normativa e dal regolamento comunale (istanza all'Ufficio Tecnico con perizia o dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000), avendo quest'ultima limitato la propria dichiarazione IMU a indicare lo stato di inagibilità senza produrre documentazione adeguata. La contribuente aveva prodotto, invece, istanze e autorizzazioni (tra cui richiesta di autorizzazione al SUAP e autorizzazione sismica regionale) che, secondo la stessa, dimostravano la necessità di interventi di ristrutturazione e adeguamento sismico e quindi lo stato di fatto idoneo a giustificare l'agevolazione.
La decisione
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado (Abruzzo, Sezione I) ha respinto l'appello del Comune e confermato la decisione di primo grado favorevole alla S. A. Srl. Il Collegio ha ritenuto che per l'anno 2016 lo stato di inagibilità/inabitabilità era provato per tabulas, in particolare dalla documentazione depositata presso gli uffici comunali (tra cui l'autorizzazione sismica regionale n. RA/52706/18 del 22/02/2018) e dalla richiesta di autorizzazione al SUAP che attestava la necessità di interventi di adeguamento sismico e funzionale. La Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui la riduzione IMU si applica ai fabbricati inagibili/inabitabili e di fatto non utilizzati e che, se lo stato è documentalmente noto al Comune, non può essere richiesto al contribuente di fornire ulteriori prove. Per questi motivi l'appello è stato rigettato e il Comune condannato a rifondere le spese del grado, liquidate in euro 500,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
Prevede la riduzione al 50% dell'imposta per fabbricati inagibili o inabitabili; disciplina richiamata per l'applicazione al sistema IMU.
D.L. 6 dicembre 2011 n.201, conv. L. 214/2011
art. 13, comma 3, lett. b
Richiama l'art. 8 del D.Lgs. 504/1992 estendendo la disciplina dell'agevolazione al tributo IMU e stabilendo che la riduzione si applica limitatamente al periodo in cui sussistono le condizioni di inagibilità o inabitabilità.
Fornisce criteri tecnici per valutare l'inagibilità/inabitabilità (requisiti di sicurezza statica e condizioni che rendono pericoloso o inopportuno l'uso dell'immobile).
testo unico sulle dichiarazioni sostitutive
Consente al contribuente di avvalersi della dichiarazione sostitutiva per attestare lo stato di inagibilità in alternativa alla perizia comunale.
L. 27 luglio 2000 n.212 (Statuto del Contribuente)
art. 6, co. 4; art. 10, co. 1
Principio di collaborazione e buona fede tra ente impositore e contribuente; il contribuente non è tenuto a provare fatti già documentalmente noti al Comune.
Cassazione ordinanza
Ha affermato che l'IMU va ridotta del 50% anche in assenza di richiesta del contribuente quando lo stato di inagibilità è documentalmente noto al Comune.
Cassazione
nn. 29966/2019; 11654/2021
Definizione consolidata di inagibilità/inabitabilità come obiettiva inidoneità all'utilizzo dovuta a degrado, carenze strutturali o pericolo; conferma che la dimostrazione incombe al contribuente salvo fatti già noti all'ente.
Cassazione
Se le condizioni di inagibilità permangono per l'intero anno, la riduzione si estende all'intero anno e ai periodi successivi finché perdurano le stesse condizioni.
Cassazione
Ribadisce il principio per cui al contribuente non può essere chiesta la prova di fatti documentalmente noti all'ente impositore.
Giurisprudenza regionale
C.G.T. Abruzzo n. 497/2023
Menzionata dal Comune in contrasto con la decisione impugnata; il Collegio non la ritiene ostativa rispetto alla documentazione disponibile nel caso di specie.
Massime di principio
- La riduzione IMU del 50% per inagibilità/inabitabilità si applica ai fabbricati che hanno perduto i requisiti minimi di sicurezza o presentano degrado tale da renderne pericoloso o inopportuno l'uso; se le condizioni perdurano per l'intero anno la riduzione si estende all'intero anno.
- L'onere della prova circa lo stato di inagibilità grava sul contribuente, che deve fornire documentazione idonea (perizia tecnica, autorizzazioni, dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000), salvo che gli stessi fatti siano già documentalmente noti al Comune.
- Se lo stato di inagibilità è noto e risulta nei registri o negli atti comunali (es. pratiche SUAP, autorizzazioni sismiche, perizie depositate), il Comune non può richiedere al contribuente ulteriori prove e deve applicare l'agevolazione o non opporsi alla sua applicazione.
- I Comuni possono prevedere nei regolamenti i criteri per valutare la fatiscenza e le caratteristiche della sopravvenuta inagibilità, ma tali regolamenti non possono esonerare l'ente dal dovere di verifica degli atti in suo possesso.
- La forma corretta per ottenere la riduzione è o la perizia comunale (a carico del proprietario) con allegata documentazione oppure la dichiarazione sostitutiva del contribuente; tuttavia la mancata presentazione formale può essere superata quando esistono documenti comunali che attestano lo stato dell'immobile.
- In bilanciamento processuale, il principio di collaborazione e buona fede (statuto del contribuente) limita la possibilità per l'ente impositore di impugnare agevolazioni fondate su fatti già noti agli uffici comunali.
- Per il contribuente: conservare e depositare presso il Comune ogni atto tecnico e amministrativo attinente allo stato dell'immobile (perizie, pratiche SUAP, autorizzazioni, provvedimenti di diniego o accoglimento) e, se possibile, integrare con dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000.
- Per il Comune: verificare gli atti presenti negli uffici prima di emettere diniego o avvisi di accertamento e motivare specificamente perché la documentazione in atti non sarebbe idonea a provare l'inagibilità.
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