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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35638/2026 del 08/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (indagata)

La controversia

Il Procuratore europeo delegato ha impugnato l’ordinanza del 29 aprile 2026 con cui il Tribunale del riesame di Napoli aveva annullato il decreto di sequestro preventivo emesso il 28 gennaio 2026 dal G.i.p. di Napoli nei confronti dell’indagata, in proprio e quale legale rappresentante della società immobiliare. Con un unico motivo ha dedotto violazione dell’art. 325 c.p.p., sostenendo che l’acquisto dell’immobile nel 2014 dalla società venditrice fosse fittizio e volto a sottrarre il bene alle pretese erariali, considerato che la venditrice era già oggetto di indagini per frodi carosello e che reati tributari analoghi, riferiti ad annualità precedenti, erano stati dichiarati prescritti. Ha inoltre richiamato i passaggi e i pagamenti dell’acquisto descritti nella richiesta di sequestro, la contestazione di associazione per delinquere riferita a epoca anteriore al 2010 e la tesi secondo cui l’immobile sarebbe stato acquistato con i profitti del sodalizio. Ha infine sostenuto che il bene fosse strumentale alle condotte illecite, essendo sede operativa della società venditrice, luogo di intercettazioni ambientali e deposito di merce connessa alla fatturazione fittizia. La difesa ha eccepito l’inammissibilità per deposito non telematico, difetto di legittimazione del Procuratore europeo delegato e, inoltre, per il contenuto del motivo.

La decisione

La Corte ha dichiarato manifestamente infondate le eccezioni difensive preliminari. Nel periodo in cui il ricorso era stato depositato, il pubblico ministero poteva ancora depositare il ricorso per cassazione in forma analogica presso la Corte di cassazione; inoltre, il Procuratore europeo delegato era legittimato a impugnare, in quanto esercita le funzioni e i poteri spettanti al pubblico ministero nazionale nei procedimenti di competenza della Procura europea. Nel merito, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso: ai sensi dell’art. 325 c.p.p., contro le misure cautelari reali è deducibile soltanto la violazione di legge, inclusa una motivazione radicalmente assente o meramente apparente. Il Tribunale del riesame aveva invece motivato in modo adeguato che l’immobile era stato acquistato nel 2014, prima dei reati tributari contestati a partire dal 2017, con denaro proveniente dai conti personali dell’indagata; non risultava quindi dimostrato che fosse stato acquistato con il profitto di quei reati. La contestazione associativa non rendeva autonomamente confiscabile il bene: il profitto dell’associazione è costituito dalla sommatoria dei profitti dei reati-fine e, nel caso concreto, questi erano successivi all’acquisto. Il Tribunale aveva inoltre ritenuto non dimostrato il nesso di strumentalità necessaria richiesto per il sequestro impeditivo, poiché nell’immobile operavano anche società lecite. Le contrarie deduzioni del ricorrente, relative alla natura fittizia della vendita, alle indagini pregresse, ai pagamenti e all’uso operativo dell’immobile, investivano valutazioni di fatto non sindacabili in cassazione ai sensi dell’art. 325 c.p.p. La Corte ha dunque confermato l’esito favorevole all’indagata dell’ordinanza del riesame; il dispositivo riportato dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 325 c.p.p.

    In tema di misure cautelari reali, il ricorso per cassazione è consentito esclusivamente per violazione di legge, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., tale dovendosi intendere, con riguardo alla motivazione del provvedimento impugnato, il caso in cui questa sia radicalmente assente o, comunque, sviluppata in termini di mera apparenza, così da non rendere comprensibile lo svolgimento logico e giuridico seguito dal Giudice, la cui pronuncia, pertanto, appare priva di un accettabile percorso argomentativo.

    Nel ricorso per cassazione contro un provvedimento in materia di misure cautelari reali, la violazione di legge relativa alla motivazione è configurabile soltanto quando questa sia radicalmente assente o meramente apparente; non consente di rimettere in discussione valutazioni di fatto sorrette da un percorso argomentativo comprensibile.

  • art. 321, comma 1, c.p.p.

    Infine, con argomento di merito che questa Corte non è ammessa a verificare, il Tribunale di riesame ha ritenuto del pari indimostrato il nesso di strumentalità necessaria tra lo stesso immobile e le condotte illecite, tale da giustificare il sequestro impeditivo di cui all'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., dato che il bene risulta essere sede anche di società che lì operano lecitamente, non solo della citata "Global Trading".

    Il sequestro impeditivo presuppone un nesso di strumentalità necessaria tra il bene e le condotte illecite; la presenza nel bene di attività lecite può rilevare nella valutazione della sussistenza di tale nesso.

  • art. 416 c.p.

    il reato di associazione per delinquere di cui all'art. 416 cod. pen. non genera autonomamente dai reati-fine vantaggi economici costituenti prodotto o profitto illecito immediatamente riconducibili al sodalizio criminale, come tali suscettibili di confisca, in quanto il mero fatto di associarsi al fine della commissione di più delitti è di per sé improduttivo di ricchezze illecite, dovendosi unicamente precisare che il profitto del reato associativo, essendo il frutto della sommatoria del profitto dei reati-fine, necessariamente li ricomprende.

    L’associazione per delinquere non produce, per il solo fatto associativo, un profitto illecito autonomo confiscabile. Il profitto associativo consiste nella sommatoria dei profitti generati dai reati-fine e li ricomprende.

  • art. 324, comma 5, c.p.p.

    sulla richiesta di riesame decide, in composizione collegiale, il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento nel termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti.

    La competenza a decidere sulla richiesta di riesame delle misure reali è individuata in base alla sede dell’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato; tale criterio rileva anche per individuare il tribunale del riesame contro la cui ordinanza il Procuratore europeo delegato può proporre impugnazione.

  • art. 111-bis c.p.p.

    A norma dell'art. 3, comma 5, d.m. n. 217 del 2023, nel testo vigente fino al 29/6/2026, dunque, il Pubblico Ministero che intendeva depositare un'impugnazione presso gli uffici citati, compresa la Corte di cassazione, poteva utilizzare anche modalità non telematiche, quindi analogiche, ossia cartacee: esattamente quanto si riscontra nel ricorso in esame.

    Per il periodo esaminato, l’obbligo di deposito telematico previsto in riferimento all’art. 111-bis c.p.p. non era ancora applicabile al deposito del ricorso del pubblico ministero presso la Corte di cassazione; era pertanto ammesso il deposito analogico.

  • art. 4 del Regolamento (UE) 2017/1939

    stabilisce che: «[I'EPPO è competente per individuare, perseguire e portare in giudizio gli autori dei reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, previsti dalla direttiva UE 2017/1371 e stabiliti dal presente regolamento, e i loro complici. A tale proposito l'EPPO svolge indagini, esercita l'azione penale ed esplica le funzioni di pubblico ministero dinanzi gli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri fino alla pronuncia del provvedimento definitivo»;

    La Procura europea svolge le funzioni di pubblico ministero nei procedimenti di propria competenza fino alla pronuncia del provvedimento definitivo.

  • art. 13 del Regolamento (UE) 2017/1939

    l'art. 13 dello stesso Regolamento precisa che: «[i] procuratori europei delegati sono altresì responsabili di portare casi in giudizio e dispongono, in particolare, del potere di formulare l'imputazione, partecipare all'assunzione delle prove ed esercitare i rimedi disponibili in conformità del diritto nazionale»;

    Il Procuratore europeo delegato può esercitare i rimedi previsti dal diritto nazionale, compresa l’impugnazione, nell’ambito delle funzioni di portare i casi in giudizio.

  • art. 25, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2017/1939

    il successivo art. 25, par. 1, prescrive che «[s]e l'EPPO decide di esercitare la sua competenza, le autorità nazionali competenti non esercitano la loro competenza in relazione alla stessa condotta criminosa»;

    Quando la Procura europea decide di esercitare la propria competenza, le autorità nazionali non esercitano la competenza sulla medesima condotta criminosa.

  • art. 9, commi 1 e 2, d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 9

    l'art. 9, commi 1 e 2, del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 9 (contenente "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea «EPPO»"), stabilisce che, restano «[f]erme in ogni caso le regole ordinarie sulla competenza del giudice, i procuratori europei delegati esercitano le funzioni requirenti sull'intero territorio nazionale, indipendentemente dalla sede di assegnazione» e che «in relazione ai procedimenti per i quali la Procura europea ha assunto la decisione di avviare o avocare un'indagine, i procuratori europei delegati esercitano, in via esclusiva e fino alla definizione del procedimento, nell'interesse della Procura europea e conformemente alle disposizioni del regolamento e del presente decreto, le funzioni e i poteri spettanti ai pubblici ministeri nazionali»;

    Nei procedimenti avviati o avocati dalla Procura europea, il Procuratore europeo delegato esercita in via esclusiva, fino alla definizione del procedimento, le funzioni e i poteri del pubblico ministero nazionale, pur operando sull’intero territorio nazionale e nel rispetto delle ordinarie regole di competenza del giudice.

Massime di principio

  • Nei ricorsi per cassazione contro provvedimenti in materia di misure cautelari reali, la violazione di legge relativa alla motivazione ricorre soltanto se essa è radicalmente assente o meramente apparente, al punto da non rendere comprensibile il percorso logico-giuridico; non è invece consentito ottenere una nuova valutazione del merito attraverso la riproposizione di argomenti di fatto.
  • Il reato di associazione per delinquere non genera autonomamente, per il solo fatto dell’associazione, un profitto illecito confiscabile. Il profitto associativo è costituito dalla sommatoria dei profitti dei reati-fine e necessariamente li ricomprende.
  • Il sequestro preventivo impeditivo richiede un nesso di strumentalità necessaria tra il bene e le condotte illecite; la valutazione della sussistenza di tale nesso, quando sorretta da motivazione non apparente, non può essere trasformata in una rivalutazione di merito in sede di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 325 c.p.p.
  • Nei procedimenti di competenza della Procura europea, il Procuratore europeo delegato esercita i poteri del pubblico ministero nazionale e può utilizzare i rimedi d’impugnazione previsti dal diritto interno.
  • Nel periodo temporale esaminato, il pubblico ministero poteva depositare in forma analogica il ricorso per cassazione presso la Corte di cassazione, non essendo ancora vigente per tale deposito l’obbligo esclusivo di modalità telematica.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSequestro preventivo
RamiProcesso penaleMisure cautelari
IstitutiConfisca

Testo integrale

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