Cassazione Penale, Sentenza n. 9617/2024 del 06/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente contestava la qualificazione giuridica della condotta ricondotta dalla Corte d'appello all'art. 393 c.p. (esercizio arbitrario delle proprie ragioni) anziché alla fattispecie originariamente inquadrata come tentata estorsione. Il difensore sosteneva che i canoni di locazione erano relativi a un contratto tra Farruggio Giuseppe e Giardina Diego; dopo il decesso di Farruggio i pagamenti venivano effettuati alle nipoti del defunto e Spampinato era solo il cognato delle titolari del credito, per cui, secondo il ricorrente, la sua condotta non poteva integrare il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni in quanto il suo interesse non coincideva con quello tutelato del titolare del credito. Richiami normativi nel ricorso: art. 581 c.p.p., art. 629 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancato concreto interesse del ricorrente: il ricorso mirava solo a ottenere una diversa (addirittura "deteriore") qualificazione giuridica del fatto senza indicare quale vantaggio concreto ne sarebbe derivato all'impugnante. Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'interesse alla cassazione deve essere concreto e rilevante e non può consistere nella mera pretesa di una diversa applicazione formale della legge. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma richiamata per la qualificazione ritenuta dalla Corte d'appello (esercizio arbitrario delle proprie ragioni). La Cassazione non ha esaminato il merito della riclassificazione perché ha dichiarato il ricorso inammissibile.
Norma richiamata dal ricorrente in relazione alla contestata qualificazione; la Corte però non ha affrontato la questione sostanziale perché il ricorso è stato ritenuto privo di interesse concreto.
Norma richiamata dal ricorrente (probabilmente in rapporto alla qualificazione per estorsione); la Cassazione non si è pronunciata sul merito della diversa qualificazione per inammissibilità del ricorso.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020
Richiamato per il rito: il procedimento in Cassazione si è celebrato con contraddittorio scritto ai sensi della norma emergenziale.
Norma applicata dalla Corte per imporre le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma (determinata equitativamente) alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione volto esclusivamente a ottenere una diversa qualificazione giuridica del fatto è inammissibile se il ricorrente non dimostra un interesse concreto e rilevante derivante dalla nuova qualificazione.
- L'interesse alla proposizione del ricorso deve essere sostanziale (es. incidere su pena, effetti civili o conseguenze processuali), non può consistere nella sola pretesa di una diversa applicazione formale della legge.
- Se il ricorrente chiede una "riqualificazione" peggiorativa o migliorativa, deve comunque indicare quale vantaggio o pregiudizio concreto consegue da tale riclassificazione; l'assenza di tale indicazione rende il gravame inammissibile.
- Quando la Corte dichiara il ricorso inammissibile, possono essere disposte condanne per spese e il versamento di somme alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- Questioni sostanziali sulla titolarità del diritto o sulla legittimità della condotta (es. esercizio di un proprio diritto vs. estorsione) devono essere sollevate con argomentazioni che dimostrino utilità processuale o sostanziale della impugnazione; altrimenti non saranno esaminate in Cassazione.
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