Cassazione Penale, Sentenza n. 46020/2023 del 15/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso deduceva vizi di motivazione e violazione di legge per omesso assorbimento del reato di oltraggio (capo 2, art. 341-bis c.p.) nella fattispecie di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.). La difesa non contestava la configurazione della resistenza ma sosteneva che le ingiurie, rivolte ai militari al fine di impedire il controllo, fossero funzionali e quindi assorbite dalla resistenza nei confronti del medesimo pubblico ufficiale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha confermato che l'art. 341-bis (oltraggio) non si assorbe nell'art. 337 (resistenza), richiamando consolidata giurisprudenza: i due reati hanno struttura diversa e tutelano beni giuridici differenti (sicurezza/libertà di azione del pubblico ufficiale vs onorabilità/prestigio). Inoltre la Corte ha rilevato che l'illecito di resistenza aveva due persone offese (Trifone e Cucco), escludendo la coincidenza della persona offesa invocata dalla difesa. Per questi motivi la condotta di oltraggio concorre con la resistenza e non è stata assorbita. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
resistenza a pubblico ufficiale
Il reato tutela la sicurezza e la libertà di azione del pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni; la condotta di resistenza può coesistere con altre condotte come l'oltraggio, non assorbendole.
oltraggio a pubblico ufficiale
L'oltraggio tutela l'onorabilità e il prestigio del pubblico ufficiale; non è strutturalmente elemento della resistenza e pertanto costituisce reato autonomo che può concorrere con l'art. 337.
rimodulazione dell'istituto dell'oltraggio
La riforma ha reintrodotto l'oltraggio nella forma attuale, eliminando precedenti aggravanti che ne evidenziavano l'autonomia rispetto alla resistenza.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
condanna per spese e ammenda in caso di ricorso inammissibile
Prevede l'obbligo di condanna alle spese processuali e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende quando il ricorso è dichiarato inammissibile o manifestamente infondato.
Massime di principio
- Il reato di oltraggio (art. 341-bis) è autonomo rispetto alla resistenza a pubblico ufficiale (art. 337) e non viene automaticamente assorbito anche se le ingiurie sono rivolte per ostacolare l'attività degli agenti.
- Se le condotte offendono più persone offese, viene meno la possibilità di sostenere la coincidenza della persona offesa come motivo di assorbimento.
- Nel valutare concorso o assorbimento tra reati occorre considerare la diversa struttura delle fattispecie e i differenti beni giuridici tutelati: sicurezza/libertà d'azione dell'operatore vs onore/prestigio.
- La difesa che intenda invocare l'assorbimento deve dimostrare elementi tali da integrare un unico comportamento strutturalmente riconducibile a un solo reato; la mera finalità di ostacolare l'azione non è di per sé sufficiente.
- In casi simili è prudente valutare il rischio di condanna alle spese e all'ammenda per ricorsi manifestamente infondati, dato il consolidato orientamento di legittimità in materia.
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