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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01884/2025 del 15/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, qualificandolo come proposto "de plano" ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., perché generico e non rientrante nei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha impugnato la sentenza del Tribunale che, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., aveva applicato la pena su richiesta delle parti in relazione al reato di resistenza a pubblico ufficiale e a un ulteriore reato non meglio specificato nel testo. Con il ricorso ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando il mancato esame delle cause di proscioglimento previste dall'art. 129 c.p.p. La Corte ha rilevato che il ricorso era formulato in modo generico ed era proposto al di fuori dei casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., trattandosi di impugnazione avverso sentenza ex art. 444 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato come base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti

  • art. 337 c.p.

    indicato come uno dei reati oggetto dell'accordo di patteggiamento

  • art. 129 c.p.p.

    invocato dalla ricorrente per sostenere l'omesso esame di eventuali cause di proscioglimento

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    richiamato per la declaratoria de plano dell'inammissibilità del ricorso

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    indicato come norma che delimita i casi in cui è proponibile il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammissibile solo nei limiti espressamente previsti dalla legge; fuori da tali casi, l'impugnazione è inammissibile.
  • La censura fondata sul mancato rilievo di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è di per sé sufficiente a superare i limiti di ammissibilità del ricorso contro il patteggiamento, se proposta in modo generico o al di fuori delle ipotesi consentite.
  • L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata de plano quando emerge ictu oculi la sua proposizione fuori dai casi consentiti e la genericità dei motivi.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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