Cassazione Penale, Sentenza n. 28309/2022 del 19/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva confermato il sequestro preventivo del bar "Blue Marine III" nell'ambito di indagini per il reato previsto dall'art. 74 d.P.R. 309/90. I principali motivi di doglianza erano: assenza di nesso tra le condotte contestate agli indagati e l'attività lecita del bar; la ricorrente, quale legale rappresentante e terza di buona fede, non doveva provare nulla e non era responsabile; inesistenza del periculum in mora poiché non era mai stato rinvenuto stupefacente all'interno del locale; violazione dei requisiti di adeguatezza e proporzionalità della misura poiché il bene era di proprietà di terzi estranei al reato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, in sede di legittimità avverso misure cautelari reali, il terzo può dedurre soltanto la propria titolarità/disponibilità del bene e l'assenza di un proprio contributo al reato, non potendo invece sindacare i presupposti della misura (fumus e periculum) che sono oggetto della valutazione di merito. Il Tribunale del riesame aveva motivato adeguatamente il periculum anche in ragione del rinvenimento nel bar di un bilancino di precisione e di un taser collegato a un indagato; la proporzionalità del sequestro è stata ritenuta ponderata e insindacabile in Cassazione. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Norme richiamate
Norma sostanziale relativa ai delitti in materia di stupefacenti, cui si riferiscono le indagini che giustificano il sequestro preventivo dell'esercizio commerciale come possibile luogo di spaccio.
Codice di procedura penale, art. 325
Richiamato per delimitare il controllo di legittimità sulle ordinanze di sequestro preventivo: la Cassazione può esaminare i vizi di violazione di legge e motivazionali tanto gravi da rendere il provvedimento privo dei requisiti minimi di coerenza e ragionevolezza.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U. n. 25932/2008; Sez. 3 n. 36347/2019)
Principio consolidato secondo cui il terzo che chiede il dissequestro può contestare in sede di merito e di legittimità solo la propria titolarità/disponibilità del bene e l'assenza di un proprio contributo al reato, senza poter sindacare l'esistenza dei presupposti della misura cautelare.
Corte costituzionale, sent. n. 186/2000
Richiamata in relazione alla statuizione sulle spese e la sanzione per ricorso inammissibile, sul presupposto dell'assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
Massime di principio
- Il soggetto terzo al processo (proprietario o gestore non indagato) che richiede la restituzione di un bene sequestrato può, in sede di riesame e in Cassazione, impugnare primariamente la propria titolarità/disponibilità del bene e dimostrare la mancanza di un suo contributo personale al reato, ma non può sindacare i presupposti di fumus e periculum che sono valutati dal giudice di merito.
- In Cassazione il vizio deducibile contro ordinanze di sequestro preventivo è limitato a violazioni di legge o a vizi motivazionali talmente gravi da rendere il provvedimento privo dei requisiti minimi di ragionevolezza e coerenza; semplici censure di merito o ricostruzioni alternative dei fatti non sono ammesse.
- Il periculum di prosecuzione dell'attività illecita può essere desunto non solo dal rinvenimento di sostanze, ma anche da elementi strumentali o indizi concreti rinvenuti nel luogo (strumenti di pesatura, armi o altri oggetti riconducibili agli indagati), e tali elementi possono giustificare la prosecuzione del sequestro.
- La proporzionalità del vincolo reale tiene conto anche della funzione preventiva della misura: l'appartenenza del bene a terzi non esclude automaticamente il sequestro se sussiste un fondato pericolo di ripresa o continuazione dell'attività criminosa nel luogo.
- In situazioni analoghe, il terzo interessato dovrebbe documentare in modo chiaro la propria titolarità (atto di proprietà, contratto di locazione, organigrammi societari) e fornire prove concrete della propria estraneità (assenza di rapporti con gli indagati, attività commerciali lecite, contabilità), privilegiando gli strumenti procedurali di merito per far valere tali ragioni.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 27962/2022 del 19/07/2022
- Sentenza penale · 19 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 27963/2022 del 19/07/2022
- Sentenza penale · 19 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 27964/2022 del 19/07/2022
- Sentenza penale · 19 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 27966/2022 del 19/07/2022
- Sentenza penale · 19 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 27967/2022 del 19/07/2022
- Sentenza penale · 19 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 27968/2022 del 19/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →