Cassazione Civile, Ordinanza n. 20267/2026 del 16/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
Un agente della riscossione, quale successore di un soggetto pubblico creditore, aveva agito in revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. per far dichiarare inefficace nei propri confronti la compravendita con cui una debitrice aveva venduto a una terza persona un fabbricato e due terreni. La pretesa si fondava sulla circostanza che il debito della venditrice derivava dall’escussione di una fideiussione prestata a garanzia di un finanziamento, poi soddisfatta dal soggetto garantito che si era surrogato nei diritti del creditore e aveva affidato il recupero all’agente della riscossione. I giudici di merito avevano accolto la revocatoria ritenendo provato il pagamento alla banca mutuante sulla base di due disposizioni di pagamento e di elementi presuntivi, tra cui la comunicazione di surroga e la mancata richiesta di restituzione delle somme da parte della banca. La ricorrente ha proposto due motivi di cassazione: con il primo ha denunciato violazione delle norme sulle prove e sulla revocatoria, sostenendo che mancasse la prova del pagamento e che la corte d’appello avesse illegittimamente fatto ricorso a presunzioni, oltre a contestare gli effetti della cartella non opposta; con il secondo ha dedotto violazione delle norme sulla ripartizione dell’onere della prova e sulle presunzioni, sostenendo che mancasse precisione quanto all’accipiens e che non potesse gravare su di lei la prova negativa della mancata restituzione da parte del creditore originario.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la corte territoriale avesse correttamente apprezzato il materiale istruttorio, valorizzando un documento che costituiva prova diretta del pagamento e utilizzando, solo in via presuntiva, elementi ulteriori per decifrarne il contenuto e collegarlo alla surroga e all’accipiens. Ha escluso la violazione degli artt. 2721, 2724, 2726, 2729 c.c. e ha precisato che non esisteva un vincolo legale a provare il pagamento mediante quietanza o mediante esibizione del conto ai sensi dell’art. 119 t.u.b. Ha inoltre osservato che il vizio di cui all’art. 2697 c.c. ricorre solo quando il giudice attribuisca l’onere della prova alla parte sbagliata, non quando compia una valutazione complessiva delle risultanze istruttorie. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese e con atto della debenza dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
È la norma azionata per ottenere la revoca dell’atto di compravendita reputato pregiudizievole per il creditore.
Richiamato dalla ricorrente per censurare l’uso della prova testimoniale/presuntiva; la Corte esclude la violazione perché il giudice di merito ha svolto un legittimo apprezzamento istruttorio.
Richiamato dalla ricorrente nel contesto delle prove; la Corte non ravvisa alcuna violazione.
Richiamato dalla ricorrente; non è ritenuto violato dalla Corte.
La Corte chiarisce che le presunzioni possono essere utilizzate per decifrare il contenuto di una prova documentale e per inferire fatti secondari rilevanti.
Richiamato con riferimento alla surrogazione del soggetto che ha pagato il debito garantito.
La violazione della norma sussiste solo se il giudice di merito ripartisce erroneamente l’onere della prova; non se valuta complessivamente le prove acquisite.
La Corte esclude che esista un vincolo legale a provare il pagamento mediante esibizione del conto corrente bancario ai sensi di tale norma.
art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123 del 1998
Norma richiamata per la procedura di recupero mediante iscrizione a ruolo e affidamento all’agente della riscossione dopo il pagamento del garante pubblico.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002
Applicata per dare atto dei presupposti dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.
art. 13, comma 1-bis, d.p.r. 115/2002
Richiamato quale parametro per la misura dell’ulteriore importo del contributo unificato.
Massime di principio
- Il pagamento posto a base della surrogazione può essere provato anche mediante documenti contabili e non solo tramite quietanza formale o esibizione del conto; il giudice di merito può valorizzare, con apprezzamento insindacabile se logicamente motivato, la corrispondenza tra movimenti, importi e ulteriori elementi documentali.
- La prova presuntiva può essere legittimamente impiegata per chiarire il contenuto e il significato di una prova documentale già acquisita, non solo per supplire all’assenza di una prova diretta; il divieto di ricorrere a presunzioni non impedisce di decifrare il documento attraverso inferenze ragionevoli.
- Il vizio di violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre soltanto quando il giudice attribuisca l’onere della prova alla parte sbagliata; non sussiste, invece, quando la censura investe il modo in cui il giudice ha valutato complessivamente il materiale probatorio.
- La mancata opposizione a una cartella di pagamento non determina, di per sé, una cristallizzazione del credito analogamente a quanto avviene per i crediti tributari o previdenziali, se il contesto normativo non prevede termini decadenziali specifici per contestarlo.
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