Cassazione Penale, Ordinanza n. 32478/2026 del 31/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello, deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettere b) ed e), c.p.p., violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla propria responsabilità, ritenuta ai sensi degli artt. 110 e 644 c.p., alla configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 644, comma quinto, n. 4, c.p. e al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull'aggravante. Con il primo motivo è stata contestata la consapevolezza dell'imputato circa il carattere usurario dei prestiti concessi dal fratello, sostenendo che egli non conoscesse le condizioni illecite dei finanziamenti. Con il secondo motivo è stata contestata l'aggravante connessa all'esercizio, da parte della persona offesa, di un'attività protetta, sostenendo l'assenza di un collegamento tra il finanziamento e tale attività e, comunque, che l'attività imprenditoriale non fosse direttamente svolta dal soggetto finanziato. Con il terzo motivo è stata censurata la mancata prevalenza delle attenuanti generiche, già ritenute equivalenti all'aggravante, deducendo l'erroneità della valutazione operata dai giudici di merito. La Corte di cassazione ha rilevato che le doglianze riproducevano quelle già formulate in appello e puntualmente disattese, senza confrontarsi con le specifiche rationes decidendi della sentenza impugnata. Quanto alla consapevolezza, la Corte territoriale aveva valorizzato le dichiarazioni della persona offesa e conversazioni intercettate, dalle quali emergeva la conoscenza dell'ammontare del debito e delle condizioni del prestito. Quanto all'aggravante, era stata valorizzata la conoscenza delle difficoltà finanziarie della persona offesa e delle esigenze imprenditoriali sottese al prestito. Quanto alle attenuanti generiche, erano stati considerati il carattere generico del motivo, la reiterazione delle condotte nei confronti di più vittime e l'assenza di resipiscenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che tutti i motivi costituissero una reiterazione delle censure già esaminate e motivatamente respinte dalla Corte d'appello e che, quanto alla valutazione della prova, il ricorrente sollecitasse una non consentita rivalutazione del compendio probatorio. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui l'usura è un reato a consumazione prolungata e che l'esattore incaricato di riscuotere una rata del debito usurario, quando siano già state pagate altre somme in esecuzione del patto, concorre nel reato e non risponde quale mero favoreggiatore reale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Prevede il ricorso per cassazione per violazione di legge; la Corte ha ritenuto le relative censure meramente reiterative e non idonee a evidenziare violazioni rilevanti.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Consente di dedurre il vizio di motivazione; la Corte ha escluso un vizio deducibile, ravvisando una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio.
È stato applicato per affermare il concorso dell'imputato nel reato di usura.
È la fattispecie di usura contestata e ritenuta integrata anche con riguardo alla consapevole riscossione di rate del debito usurario.
art. 644, comma quinto, n. 4, c.p.
L'aggravante è stata ritenuta configurabile per il solo fatto che la persona offesa esercitasse un'attività protetta, anche se il finanziamento non aveva diretta attinenza con tale attività; la Corte ha inoltre richiamato la configurabilità quando la somma sia destinata a un'attività imprenditoriale non direttamente svolta dal soggetto finanziato.
La decisione applica la conseguenza della condanna del ricorrente inammissibile al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile il ricorso che riproponga, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, le medesime doglianze già dedotte in appello e da quel giudice puntualmente disattese.
- La censura di vizio di motivazione non può trasformarsi in una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio quando la motivazione di merito abbia ricostruito in modo congruo gli elementi a carico dell'imputato.
- Poiché l'usura è un reato a consumazione prolungata, concorre nel reato l'esattore che, consapevole del patto usurario, riscuota una rata del debito quando siano già state eseguite altre prestazioni in attuazione dell'accordo; tale condotta non costituisce mero favoreggiamento reale.
- L'aggravante prevista dall'art. 644, comma quinto, n. 4, c.p. è configurabile per il solo fatto che la persona offesa eserciti un'attività protetta, senza necessità che il finanziamento sia direttamente collegato a tale attività.
- La medesima aggravante può configurarsi anche quando la somma ottenuta a interessi usurari sia destinata a un'attività imprenditoriale non direttamente svolta dalla persona finanziata, purché ne siano accertate le condizioni rilevanti secondo la motivazione di merito.
- La richiesta di prevalenza delle attenuanti generiche deve essere sorretta da argomentazioni specifiche idonee a contestare la motivazione sul giudizio di bilanciamento; la mera riproposizione di una doglianza generica è inammissibile.
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