Cassazione Penale, Sentenza n. 29943/2023 del 10/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente chiedeva la restituzione di circa 21.500 euro posti in sei buste nella cassaforte dell'ex marito, indagato per il reato previsto dall'art. 319‑quater c.p.; il sequestro probatorio era stato disposto dal PM con decreto del 2/02/2023 e eseguito il 6/02/2023. Dopo la richiesta di riesame presentata tramite difensore, il Tribunale del riesame ha dichiarato inammissibile l'istanza per mancata procura speciale ai sensi dell'art. 100 c.p.p. La ricorrente ha proposto ricorso sostenendo che la nomina del difensore di fiducia, allegata, conteneva comunque la procura speciale richiesta dalla giurisprudenza anche senza formule sacramentali.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché l'atto di nomina non consentiva di dedurre in modo chiaro il conferimento della facoltà di proporre l'impugnazione specifica nella procedura di riesame/dissequestro. La giurisprudenza consente forme non sacramentali purché emerga con chiarezza il potere di proporre l'impugnazione, ma nel caso concreto la nomina non indicava né il petitum né lo strumento processuale, quindi non era idonea. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiede che il difensore del terzo interessato sia munito di procura speciale per proporre determinate impugnazioni/istanze a pena di inammissibilità; tuttavia la giurisprudenza ammette che la procura speciale non richieda formule sacramentali, purché dall'atto emerga chiaramente il conferimento del potere di proporre la specifica impugnazione nella specifica procedura.
Si distingue dall'art. 100: attribuisce la capacità di essere soggetto del rapporto processuale (procura alle liti), mentre l'art. 100 attiene al conferimento del mandato difensivo concreto e delle facoltà di agire in quella determinata procedura.
Riferimento alle facoltà difensive che possono essere conferite al difensore; l'atto di nomina può menzionare l'esercizio di tali attività, ma resta necessario che emerga il potere di proporre l'impugnazione specifica richiesta.
Norma richiamata quale titolo del procedimento penale a carico dell'ex marito che ha giustificato il sequestro probatorio; è il reato che ha determinato l'azione cautelare e la conseguente controversia sulla restituzione del denaro.
Massime di principio
- Per il terzo interessato che chiede il dissequestro o la restituzione di cose, la procura speciale ai sensi dell'art. 100 c.p.p. è essenziale: senza essa l'istanza o l'impugnazione può essere dichiarata inammissibile.
- La procura speciale non richiede formule sacramentali: è sufficiente una manifestazione di volontà chiara che conferisca al difensore il potere di proporre la specifica impugnazione (es. richiedere il dissequestro e proporre appello/ricorso).
- Nella redazione della nomina è consigliabile indicare esplicitamente il petitum e lo strumento processuale (espressamente 'procura speciale per proporre istanza di riesame/dissequestro e/o appello avverso il rigetto'), per evitare contestazioni di inammissibilità.
- La mancanza o l'ambiguità della procura può comportare non solo l'inammissibilità del ricorso ma anche sanzioni: spese processuali e, se non giustificata la condotta, ammenda.
- Occorre distinguere e, se necessario, conferire contestualmente sia la procura alle liti (art. 122 c.p.p.) sia la procura speciale (art. 100 c.p.p.) quando il difensore deve svolgere attività difensive specifiche in una determinata procedura.
- Se sorgono dubbi sulla validità della nomina, è prudente integrare o chiarire la procura prima dell'atto processuale decisivo o chiedere tempestiva ratifica per evitare il rischio di inammissibilità.
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