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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23973/2024 del 06/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un appalto pubblico avente ad oggetto il completamento della Scuola Brigadieri e Marescialli dei Carabinieri di Firenze. Nel giudizio arbitrale instaurato tra la pubblica amministrazione e l'impresa appaltatrice, l'Amministrazione aveva eccepito la competenza arbitrale. La Corte d'appello di Roma, investita dell'impugnazione per nullità del lodo ai sensi degli artt. 828 e segg. c.p.c., ha ritenuto inefficace la declinatoria della competenza arbitrale perché sottoscritta dall'Avvocatura dello Stato e non direttamente dall'Amministrazione titolare del relativo diritto potestativo. Il Ministero ricorre per cassazione deducendo la violazione dell'art. 1 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, dell'art. 829 c.p.c., dell'art. 47 d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 12 l. 3 aprile 1979, n. 103: sostiene che, in base all'immedesimazione organica e alle prerogative dell'Avvocatura dello Stato, la declinatoria era validamente e efficacemente firmata dall'avvocato dello Stato; aggiunge che la natura sostanziale dell'atto non esclude la sua efficacia processuale, trattandosi di atto negoziale unilaterale ad effetti processuali. I motivi primo e secondo vengono esaminati congiuntamente e sono accolti, con assorbimento dei restanti.

La decisione

La Corte di cassazione accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata nei limiti dei motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte afferma che la decisione di declinare la competenza arbitrale ex art. 47 d.P.R. n. 1063/1962 ha natura processuale e rientra nella disponibilità tecnica del procuratore; per la P.A. può dunque essere validamente esercitata dall'Avvocatura dello Stato, che consiglia e dirige l'ente difeso quando si tratti di promuovere, contestare o abbandonare giudizi. Di conseguenza, non era corretto ritenere inefficace la declinatoria firmata dall'Avvocatura e la sentenza di appello è cassata per nuovo esame sul punto.

Norme richiamate

  • art. 1 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611

    Richiamato come norma invocata per sostenere il ruolo e le prerogative dell'Avvocatura dello Stato nella rappresentanza delle amministrazioni difese ex lege.

  • art. 829 c.p.c.

    Richiamato tra le disposizioni invocate a sostegno dell'impugnazione del lodo e della censura della decisione di appello.

  • artt. 828 e segg. c.p.c.

    Indicano il regime dell'impugnazione per nullità del lodo arbitrale, nel cui ambito si colloca la controversia.

  • art. 47 d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063

    La Corte afferma che la declinatoria della competenza arbitrale prevista da questa norma ha natura processuale.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme violate dalla sentenza impugnata.

  • art. 12 l. 3 aprile 1979, n. 103

    Richiamato dal ricorrente tra le norme che fonderebbero la validità dell'operato dell'Avvocatura dello Stato.

  • art. 13 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611

    "promuovere, contestare o abbandonare giudizi"

    Attribuisce all'Avvocatura dello Stato il compito di consigliare e dirigere le amministrazioni difese ex lege nelle scelte processuali, compresa la declinatoria della competenza arbitrale.

Massime di principio

  • La declinatoria della competenza arbitrale prevista dalla disciplina speciale delle opere pubbliche ha natura processuale, poiché si colloca nell'ambito della scelta del giudice competente e concorre alla costituzione del rapporto processuale.
  • Quando l'atto di declinatoria ha natura processuale, esso rientra nella disponibilità tecnica del procuratore e, per le amministrazioni pubbliche assistite ex lege, può essere validamente compiuto dall'Avvocatura dello Stato.
  • La dichiarazione di declinatoria della competenza arbitrale non integra una modifica del patto contrattuale, ma un atto processuale idoneo a far valere un diritto potestativo sostanziale attraverso l'organo tecnico che rappresenta la parte in giudizio.
  • Se il giudice di merito esclude erroneamente l'efficacia della declinatoria della competenza arbitrale, la decisione che abbia ritenuto sussistente la potestas iudicandi del collegio arbitrale deve essere cassata con rinvio per nuovo esame.

Come è indicizzato

MaterieArbitrato
RamiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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