Cassazione Penale, Sentenza n. 10918/2024 del 14/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del G.I.P. che ha disposto la correzione materiale della sentenza di patteggiamento (15/12/2022), inserendo nel dispositivo l'inciso che le condanne erano "riqualificate nell'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 629 c.p.". Il Procuratore eccepisce errore di applicazione della legge penale in relazione al richiamo a art. 629, secondo comma, e alla corretta individuazione della cornice aggravante prevista da art. 628 (in particolare la circostanza delle 'più persone riunite'), sostenendo che la qualificazione doveva ritenersi per estorsione aggravata e che il G.I.P. non poteva sostituire o modificare qualificazioni rilevanti già contestate nell'imputazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso del Procuratore. Ha ritenuto che dal verbale d'udienza del giudizio di cognizione risultasse chiaramente che le parti, nell'accordo ex art. 444 c.p.p., avevano concordato non solo la pena ma anche la riqualificazione delle fattispecie estorsive ai sensi del primo comma dell'art. 629 c.p. Il giudice dell'esecuzione ha quindi operato una correzione materiale del dispositivo della sentenza per eliminare la divergenza tra il testo del dispositivo e quanto verbalizzato in udienza, senza modificare un capo essenziale della decisione. La Corte ha sottolineato che il giudice che decide sull'accordo di cui all'art. 444 c.p.p. non ha potere discrezionale sulla misura della pena e deve conformare la sentenza alla qualificazione concordata e verbalizzata dalle parti, verificandone la correttezza.
Norme richiamate
L'accordo sulla pena può includere anche la riqualificazione giuridica; il giudice della cognizione può accogliere o rifiutare l'accordo ma non modificarne la misura della pena; la verbalizzazione dell'accordo vincola il dispositivo della sentenza e, in caso di divergenza materiale, è ammessa la correzione materiale.
La riqualificazione svolta dalle parti è stata ritenuta riferita al primo comma dell'art. 629 c.p.; la Corte ha dato rilievo al contenuto del verbale d'udienza che esprimeva esplicitamente tale riqualificazione, giustificando la correzione materiale del dispositivo.
Richiamato nel conflitto interpretativo proposto dal Procuratore in relazione alle aggravanti (es. 'più persone riunite'); la Corte, tuttavia, ha privilegiato la volontà concordata e verbalizzata delle parti rispetto all'argomentazione del ricorrente circa l'operatività automatica dell'aggravante originariamente contestata.
La sentenza di patteggiamento aveva escluso l'applicazione della circostanza aggravante di cui a tale articolo; la Corte ha rilevato che la correzione materiale non ha reinserito aggravanti escluse dall'accordo.
Richiamato per distinguere l'ipotesi in cui il provvedimento (di modifica) intervenuta sarebbe stata una modifica essenziale della decisione, vietata rispetto al potere del giudice; la Corte ha ritenuto che non si trattasse di modifica essenziale ma di correzione materiale.
Citato nella discussione sulle circostanze aggravanti equivalenti o sub-valenti; la Corte ha ritenuto irrilevante la censura del ricorrente circa un richiamo ad art. 112, posto che la riqualificazione pattuita risultava espressa nel verbale.
Massime di principio
- Se in un patteggiamento ex art. 444 c.p.p. le parti concordano anche la riqualificazione del fatto, il verbale d'udienza che attesta tale accordo vincola il dispositivo della sentenza e il giudice deve conformarvisi o rifiutare l'accordo, ma non può modificare unilateralmente la misura della pena concordata.
- La divergenza materiale tra il dispositivo della sentenza e quanto risultante dal verbale d'udienza può essere sanata tramite correzione materiale da parte del giudice dell'esecuzione: si tratta di emendare un errore formale, non di cambiare il contenuto essenziale della decisione.
- Il giudice della cognizione ha l'obbligo di verificare la correttezza giuridica della qualificazione concordata dalle parti; se la qualificazione è stata verbalizzata e accolta, essa prevale rispetto alla formulazione originaria dell'imputazione, salvo vizio insanabile.
- La presenza di aggravanti indicate nell'imputazione non impedisce che le parti, d'accordo, riqualifichino il fatto in termini meno aggravati, purché il giudice ne verifichi e accetti la correttezza; le questioni interpretative tra commi di norme penali vanno valutate alla luce dell'effettivo contenuto dell'accordo verbalizzato.
- In sede di impugnazione della correzione materiale è cruciale dimostrare che l'intervento ha modificato un elemento essenziale della decisione; altrimenti il ricorso sarà infondato.
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