Cassazione Penale, Ordinanza n. 12893/2025 del 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di appello che lo aveva ritenuto responsabile dei reati di rapina e lesioni. Ha dedotto: 1) vizio di motivazione sulla valutazione delle prove, contestando l'attendibilità della persona offesa e di un teste; 2) violazione di legge e vizi motivazionali sulla ritenuta sussistenza del dolo di rapina; 3) mancata riqualificazione del fatto in esercizio arbitrario delle proprie ragioni, sostenendo che la condotta fosse finalizzata al recupero di un credito. La Corte rileva che le doglianze sono in larga parte rivolte a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità, e che la richiesta di riqualificazione è infondata anche perché il rito abbreviato limita il materiale valutabile a quello già presente nel fascicolo del pubblico ministero o acquisito con integrazione probatoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibilmente di merito, perché tendeva a una rilettura delle prove e dell'attendibilità dei testimoni; ha ritenuto manifestamente infondati il secondo e il terzo motivo, osservando che la motivazione di merito era congrua nel ritenere integrata la rapina, con violenza finalizzata a impossessarsi del portafoglio altrui senza titolo, e che non vi erano elementi per riqualificare il fatto in esercizio arbitrario delle proprie ragioni, anche perché nel giudizio abbreviato non potevano essere valorizzate dichiarazioni sopravvenute fuori dal perimetro probatorio consentito. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Disposizione richiamata per qualificare la condotta come rapina; la Corte ribadisce che la violenza era finalizzata all'impossessamento senza titolo del portafoglio della persona offesa.
Richiamato per la richiesta difensiva di riqualificazione del fatto in esercizio arbitrario delle proprie ragioni; la Corte esclude la riconducibilità della condotta a tale fattispecie per mancanza dell'allegazione di un credito da recuperare e per i limiti probatori del rito abbreviato.
Norma evincibile dal riferimento al giudizio abbreviato; la Corte afferma che, una volta ammesso il rito, il giudice decide sul materiale già presente nel fascicolo del pubblico ministero e su quello eventualmente acquisito con integrazione probatoria.
Norma non espressamente citata ma coerente con la declaratoria di inammissibilità del ricorso per doglianze di merito non consentite in cassazione.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una nuova lettura delle prove né una rivalutazione dell'attendibilità dei testimoni quando i giudici di merito abbiano motivato in modo logico, coerente e non manifestamente illogico.
- La censura sulla qualificazione giuridica del fatto non può ridursi a una diversa ricostruzione dei fatti già accertati: se la violenza è diretta all'impossessamento senza titolo di una cosa altrui, è configurabile la rapina e non l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
- Per configurare l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni occorre che emerga, quantomeno nella prospettazione difensiva e nel compendio valutabile, la finalizzazione della condotta al recupero di un preteso credito; in mancanza, la tesi riqualificatoria è infondata.
- Nel giudizio abbreviato il materiale probatorio utilizzabile è delimitato al fascicolo del pubblico ministero esistente al momento dell'ammissione, oltre a quanto eventualmente acquisito in integrazione probatoria nel contraddittorio delle parti; elementi esterni sopravvenuti non possono essere valorizzati per fondare la decisione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la condanna alle spese processuali e al versamento della somma alla Cassa delle ammende costituisce conseguenza processuale fisiologica della declaratoria.
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