Cassazione Civile, Ordinanza n. 13437/2025 del 20/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
I ricorrenti avevano già ottenuto una pronuncia di cassazione con rinvio in materia tributaria, nella quale la Corte aveva stabilito che la riassunzione del giudizio di ottemperanza era tempestiva e aveva rimesso al giudice del merito anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Definito il giudizio di rinvio, la Corte di giustizia tributaria del Veneto ha accolto l'ottemperanza e ha condannato il Ministero alle spese del grado di rinvio, ma non ha liquidato le spese del precedente giudizio di cassazione, nonostante il preciso comando della Suprema Corte. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione i contribuenti hanno dedotto violazione degli artt. 112 e 384 c.p.c., lamentando l'omessa pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità e la mancata distrazione in favore del difensore antistatario.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che, quando la sentenza di cassazione con rinvio rimette al giudice di rinvio anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, quel giudice deve provvedervi espressamente, applicando il principio di soccombenza all'esito globale della lite. Poiché la sentenza impugnata aveva omesso di liquidare tali spese, è stata cassata limitatamente a questo capo. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito e ha condannato il Ministero al pagamento delle spese di entrambi i giudizi di legittimità, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
violazione degli artt. 112 e 384 c.p.c.
è il parametro processuale invocato per denunciare l'omessa pronuncia del giudice di rinvio sulle spese dovute in forza della precedente cassazione con rinvio
violazione degli artt. 112 e 384 c.p.c.
impone al giudice di pronunciarsi su tutta la domanda e su quanto richiesto dal precedente giudice di legittimità
interpretazione dell’art. 384 c.p.c. conforme al principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost.
consente alla Corte, quando non occorrano ulteriori accertamenti di fatto, di decidere nel merito e di liquidare direttamente le spese evitando un inutile ulteriore rinvio
art. 385, secondo comma, c.p.c.
gli ampi poteri che in tema di spese processuali l'art. 385, secondo comma, c.p.c. accorda alla Corte
attribuisce alla Corte il potere di provvedere sulle spese del giudizio di cassazione e del giudizio complessivo secondo l'esito finale della lite
art. 111 Cost.
principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost.
giustifica la decisione immediata nel merito e impedisce rinvii inutili quando la liquidazione può essere compiuta dalla Corte
non è poi superfluo aggiungere... la dedotta circostanza dell’avvenuto pagamento delle spese di lite
il fatto estintivo o impeditivo del credito per spese doveva essere allegato e provato nella fase di merito, non potendo essere valorizzato per la prima volta in cassazione
Massime di principio
- Se la Corte di cassazione, cassando con rinvio, demanda espressamente al giudice di rinvio anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, il giudice di rinvio deve pronunciare su tale capo; l'omissione integra vizio denunciabile ai sensi dell'art. 112 c.p.c. in relazione al vincolo conformativo derivante dall'art. 384 c.p.c.
- In tema di spese processuali, il giudice del rinvio deve applicare il principio della soccombenza avuto riguardo all'esito finale globale della lite, non ai singoli gradi separatamente considerati; ciò può condurre anche alla compensazione o alla condanna della parte risultata vittoriosa in un grado ma complessivamente soccombente.
- Quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare il capo errato e decidere direttamente nel merito, liquidando essa stessa le spese del giudizio di rinvio e del giudizio di legittimità, in coerenza con l'economia processuale e la ragionevole durata del processo.
- Fatti impeditivi o estintivi del diritto alle spese, come l'avvenuto pagamento, devono essere allegati e provati nel giudizio di merito; non possono essere utilmente introdotti solo in sede di legittimità per paralizzare la liquidazione delle spese.
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