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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05300/2026 del 10/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato il motivo sulla mancata applicazione dell'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale che lo aveva condannato per una vicenda in materia di stupefacenti, deducendo un solo motivo relativo al diniego di riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Secondo il ricorso, la condotta avrebbe dovuto essere ricondotta alla fattispecie di lieve entità. La Corte rileva però che i giudici di merito avevano già motivato in modo adeguato, valorizzando la quantità e la pluralità delle sostanze detenute e le modalità di confezionamento, elementi ritenuti incompatibili con la derubricazione invocata.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    La riqualificazione per lieve entità può essere esclusa quando il giudizio di merito, adeguatamente motivato, valorizzi elementi fattuali come la quantità, la pluralità delle sostanze detenute e il loro confezionamento, non sindacabili in cassazione se logicamente argomentati.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la censura contro il diniego della fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti è inammissibile quando si risolve in una sollecitazione a rivalutare il merito, a fronte di una motivazione congrua del giudice di merito.
  • Ai fini dell'esclusione della lieve entità ex art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990, possono rilevare la quantità di sostanza, la pluralità delle sostanze detenute e le modalità di confezionamento, quali indici sintomatici di una condotta non occasionale o non minima.
  • La Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito se quest'ultimo ha indicato con motivazione logica gli elementi fattuali posti a base del diniego della derubricazione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità

Testo integrale

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