Cassazione Penale, Ordinanza n. 33479/2025 del 09/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, somma ritenuta equa in relazione alle questioni dedotte.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia del 12 dicembre 2024, deducendo censure in tema di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. In sintesi, sosteneva che la Corte di merito avrebbe dovuto riconoscere la non punibilità per tenuità, ma la Suprema Corte rileva che il giudice di merito aveva escluso sia l'oggettiva tenuità del fatto sia la possibilità di applicare la causa ostativa della reiterazione delle condotte; tali apprezzamenti non presentano vizi logici evidenti e non possono essere rivalutati in sede di legittimità. Sono ritenute irrilevanti anche eventuali difformi valutazioni compiute in altro procedimento per fatti analoghi.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando il giudice di merito esclude sia la tenuità oggettiva del fatto sia la possibilità di superare la condizione ostativa della reiterazione delle condotte; tali valutazioni, se non manifestamente illogiche, non sono rivalutabili in cassazione.
In caso di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La valutazione sulla particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. è rimessa al giudice di merito e in cassazione può essere censurata solo per evidenti vizi logici o giuridici; non è consentita una nuova autonoma rivalutazione del fatto.
- Quando il giudice di merito ha escluso sia la tenuità oggettiva sia l'assenza di cause ostative, il ricorso che si limiti a sollecitare una diversa lettura del materiale fattuale è inammissibile.
- Le valutazioni compiute in altri procedimenti su fatti analoghi non impongono, di per sé, una diversa decisione nel procedimento in esame, se la motivazione della sentenza impugnata è logica e coerente.
- L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente, ex art. 616 c.p.p., la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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