Cassazione Penale, Ordinanza n. 00348/2026 del 07/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania che lo aveva ritenuto responsabile del reato di riciclaggio. Con l'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, contestando il giudizio di responsabilità e sostenendo una diversa ricostruzione storica dei fatti rispetto a quella accolta dal giudice di merito. La Corte di cassazione rileva però che la censura riproponeva in modo pedissequo le doglianze già formulate in appello e già disattese, senza sviluppare una critica specifica e argomentata della sentenza impugnata. La contestazione mirava sostanzialmente a sostituire alla ricostruzione dei giudici di merito una lettura alternativa del materiale probatorio, operazione non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo era non specifico e meramente reiterativo di censure già esaminate e respinte in appello. Ha inoltre affermato che non è consentito in cassazione chiedere una nuova valutazione del compendio probatorio o un diverso apprezzamento dei fatti mediante il confronto tra la motivazione della sentenza impugnata e modelli argomentativi esterni. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice posta a base del giudizio di responsabilità; il ricorso la contesta indirettamente ma la Corte conferma che la sussistenza del reato è stata correttamente affermata dal giudice di merito.
Richiamato solo in termini impliciti come parametro dei motivi di ricorso per cassazione, che devono essere specifici e non possono risolversi nella mera riproposizione di doglianze già esaminate.
Base della condanna del ricorrente, in caso di declaratoria di inammissibilità, al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo di ricorso deve contenere una critica specifica e argomentata della sentenza impugnata; la mera ripetizione delle doglianze già dedotte in appello e disattese dal giudice di merito è inidonea a integrare un motivo ammissibile.
- Non è consentito alla Corte di cassazione sovrapporre una propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio, né rivalutare il fatto proponendo una diversa ricostruzione storica degli eventi.
- La censura di vizio di motivazione è inammissibile quando si limiti a contrapporre alla motivazione della sentenza impugnata un differente modello di lettura delle prove, senza evidenziare reali illogicità, contraddizioni o violazioni di legge.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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