Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12423/2025 del 31/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello del 13/03/2024: Mucollari deduce la contraddittorietà della motivazione per l'omessa concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione, riferendosi alla offerta risarcitoria di complessivi €3.000, al proprio stato di incensuratezza e all'atteggiamento collaborativo. Dammacco propone tre motivi: (1) carenza, contraddittorietà e travisamento probatorio per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del fatto di lieve entità (richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 120/2023); (2) violazione di legge e illogicità nella determinazione della pena e nel mancato riconoscimento della lieve entità, anche alla luce dei precedenti datati; (3) violazione dell'art. 133 c.p. per difetto di motivazione circa l'unitarietà della condotta (sostenendo che si tratta di un unico episodio e non di plurimi), e censura per la statuizione civile con cui sarebbe stato condannato alla rifusione di spese relative a parti civili non costituite nei suoi confronti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Mucollari perché circa la graduazione della pena la valutazione del giudice di merito è discrezionale e il motivo non era consentito. Il ricorso di Dammacco è stato dichiarato inammissibile nella maggior parte delle censure (per difetto di specificità o per insindacabilità della discrezionalità sul trattamento sanzionatorio), ma è stato parzialmente accolto: la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Dammacco limitatamente alle statuizioni civili relative alla rifusione delle "ulteriori spese di giudizio" (poiché nel processo non risultava costituita parte civile nei suoi confronti). Di conseguenza le statuizioni civili verso Dammacco sono state eliminate; per il resto i ricorsi sono stati respinti. Inoltre Mucollari è stato condannato alle spese processuali e, per responsabilità nella causa di inammissibilità, al versamento di €3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Usato per inquadrare i motivi di ricorso (contraddittorità e vizio di motivazione/travisamento delle prove); la Corte ha ritenuto alcuni motivi non consentiti perche attengono a valutazioni di merito insindacabili o erano generici/ini specifici.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato quale criterio che il giudice di merito deve utilizzare per la determinazione della pena; la Cassazione ha confermato che una motivazione generica che richiami i criteri di cui all'art. 133 è sufficiente salvo che la pena non sia di gran lunga superiore alla media edittale.

  • art. 591, comma 4, cod. proc. pen.

    Richiama la disciplina secondo la quale il vizio di specificità dell'impugnazione in appello è rilevabile anche in cassazione; la Corte ha dichiarato inammissibili motivi di ricorso corrispondenti a motivi d'appello non sufficientemente specifici.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma invocata per la condanna alle spese del procedimento e per l'ammenda inflitta a Mucollari per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 120/2023

    Riferita come fonte che ha introdotto/rivisitato la disciplina della circostanza attenuante del fatto di lieve entità; la Corte di Cassazione ha comunque richiamato l'obbligo di specificità in appello per far valere tale circostanza.

Massime di principio

  • Le censure relative alla determinazione della pena che si fondano su una diversa valutazione della gravità del reato o sui criteri di cui all'art. 133 c.p. sono, di norma, di esclusiva competenza del giudice di merito e risultano difficilmente sindacabili in Cassazione se la motivazione di merito ha richiamato i criteri legali in modo congruo.
  • Per ottenere in sede di appello e poi di Cassazione il riconoscimento della circostanza attenuante del fatto di lieve entità (anche dopo Corte cost. n.120/2023) è necessario che il motivo di impugnazione in appello sia formulato con specificità e che evidenzi in modo documentato le ragioni per cui l'offesa e il danno risultano di lieve entità.
  • I motivi di ricorso sono inammissibili quando il motivo di appello corrispondente è generico o manca di specificità: chi impugna deve indicare punti precisi della decisione e i profili di fatto o di diritto contestati, non semplici affermazioni astratte.
  • La qualificazione dell'unitarietà o pluralità di condotte ai fini della continuazione e dell'aumento di pena dipende dall'atteggiamento processuale (rinunce, deduzioni in appello) e dalla valutazione del giudice di merito; se la difesa ha rinunciato a determinate doglianze di responsabilità, tali profili non sono più sindacabili in cassazione.
  • Le statuizioni civili (liquidazione delle spese a carico dell'imputato) richiedono la corretta presenza e qualificazione delle parti civili: l'imposizione di rifusione di spese relative a inesistenti costituzioni di parte civile è viziabile e annullabile.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.