Cassazione Penale, Sentenza n. 15685/2025 del 22/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del 23/01/2025 che respingeva la sua istanza di applicazione della disciplina della continuazione tra due sentenze di condanna a suo carico: sentenza Corte d'appello di Bologna 20/03/2023 (art. 73 DPR 309/1990, reati commessi a Rimini e Misano Adriatico fino al 2/08/2022) e sentenza Tribunale di Viterbo 15/05/2024 (due reati ex art. 73 DPR 309/1990, commessi a Viterbo il 4/10/2023). Il ricorrente sosteneva che la diversità dei luoghi era casuale (dovuta al regime detentivo e al successivo arresto domiciliare a Viterbo) e che la distanza temporale era apparente poiché era stato detenuto dal 2/08/2022 al 27/06/2023 e poi agli arresti domiciliari dal 28/06/2023 al 18/10/2023, per cui la ripresa dell'attività delinquenziale sarebbe riconducibile a un unico disegno criminoso motivato dalla necessità di procurarsi risorse economiche. Il giudice dell'esecuzione aveva ritenuto invece che mancassero elementi per la programmazione unitaria dei reati, richiamando l'ampia distanza temporale (oltre un anno e due mesi) e spaziale (più di 300 km) e valutando il regime detentivo intermedio e la difficoltà di reperire canali di rifornimento in un luogo diverso come indici contrari alla unità di volizione.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato infondato. La Corte ha confermato il rigetto dell'istanza di applicazione della continuazione, ritenendo che: la detenzione intermedia non annulli la distanza temporale quale parametro di valutazione della unità di volizione; la distanza spaziale sia rilevante, specie alla luce della consistenza degli stupefacenti sequestrati (113,65 g di cocaina nei fatti di Rimini e 184,37 g a Viterbo) e delle limitazioni di spostamento imposte dal regime degli arresti domiciliari; la mera identità di indole dei reati e il generico movente economico non sono sufficienti a dimostrare un disegno criminoso unitario. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sostanziale in materia di stupefacenti: i reati di cui il ricorrente è stato condannato sono ex art. 73 e costituiscono l'oggetto delle sentenze tra le quali si chiedeva la continuazione.
La nozione di programmazione unitaria (continuazione) richiede una volizione o disegno criminoso unitario; non può essere desunta dalla sola spinta o tendenza a delinquere o da un movente generico come il bisogno economico.
Parametro di valutazione per il giudice: tra gli indici astratti da considerare rientrano l'identità dell'indole dei reati, la vicinanza temporale e spaziale, ma nessuno è decisivo di per sé; il giudice valuta la prevalenza degli indici nel caso concreto.
Norma processuale che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La continuità/continuazione tra reati si valuta complessivamente: vicinanza temporale e spaziale sono parametri rilevanti e la loro ampia distanza può escludere un disegno unitario anche se i reati sono della stessa natura.
- La detenzione intermedia non esclude a priori la possibilità di riconoscere una volizione unitaria, ma non annulla la rilevanza della distanza temporale; anzi, la detenzione può costituire una controspinta che indica la cessazione del precedente progetto criminoso.
- La mera identità dell'indole dei reati o un movente generico (es. necessità economica) non sono sufficienti a dimostrare la programmazione unitaria: occorrono elementi concreti che evidenzino una deliberazione e un disegno comune.
- La valutazione della possibilità materiale di reperire mezzi/merce nel luogo successivo (canali di rifornimento, limiti agli spostamenti) è pertinente per accertare se l'autore potesse avere pianificato l'azione criminale in modo unitario.
- Chi proponga la continuazione dovrebbe fornire elementi probatori sulla pianificazione unitaria (es. contatti con fornitori, messaggi, prove di organizzazione logistica) per controbilanciare indici contrari quali ampia distanza temporale/spaziale o periodi di detenzione.
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