Cassazione Penale, Sentenza n. 15663/2025 del 22/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna per tentata estorsione aggravata nella quale era stato condannato (pena di anni tre, mesi non specificati di reclusione ed euro 750,00 di multa) per aver chiesto ad Antonella Guzzo il versamento di una somma di denaro per rientrare in possesso di un'autovettura oggetto di furto. Il ricorso in Cassazione articolava tre motivi: (1) vizio di motivazione e travisamento della prova, sostenendo mancanza di prova circa l'effettiva disponibilità del mezzo rubato, assenza di stato di coartazione della persona offesa e non convincente identificazione dell'imputato nelle intercettazioni; (2) errata qualificazione giuridica del fatto, che sarebbe truffa e non estorsione perché l'imputato non avrebbe mai avuto il possesso dell'auto e il danno prospettato era ipotetico; (3) vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancanza dei presupposti di ammissibilità e per genericità delle censure, richiamando i limiti del giudizio di legittimità in materia di travisamento della prova nel caso della cosiddetta "doppia conforme" e la necessità di specificità ex artt. 581 e 591 c.p.p. La Corte ha ritenuto che la motivazione della corte territoriale fosse logica e coerente con le risultanze processuali (dichiarazioni della persona offesa e di altri testimoni, riscontri dalle intercettazioni, coinvolgimento dei familiari del Casamonica per l'incasso della somma) e che fosse provata la disponibilità dell'auto e la prospettazione della perdita definitiva del bene in caso di mancato pagamento, giustificando la qualificazione come tentata estorsione. Il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto congruamente motivato sulla base di precedenti penali e della recidiva. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di € 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Richiama il requisito di specificità richiesto per i motivi di cassazione; il ricorso è inammissibile se privo della specificità necessaria.
Indica i motivi di inammissibilità del ricorso per mancata specificità; la Corte ha ritenuto che i motivi fossero generici e non confrontati con la motivazione di merito.
La possibilità di dedurre il travisamento della prova in cassazione è limitata: nel contesto della doppia conforme il travisamento è deducibile solo se il presunto dato probatorio è stato introdotto per la prima volta nella motivazione del secondo grado; non è consentito rinnovare una rivalutazione globale delle prove.
Richiamata per la modifica dell'art. 606 c.p.p.; la Corte sottolinea che, anche dopo la modifica, la Cassazione non può sostituirsi alla valutazione di merito, limitando l'esame dei motivi che impugnano la valutazione probatoria.
Giurisprudenza consolidata (Sez. 3, n. 45537/2022; Sez. 3, n. 18521/2018; Sez. 6, n. 36546/2006)
sentenze citate nella motivazione
Principi richiamati: nel caso di doppia conforme non è ammessa una nuova valutazione del fatto da parte della Cassazione; le censure che propongono una semplice lettura alternativa delle risultanze provano essere inidonee; il travisamento della prova è sindacabile in Cassazione solo in casi specifici e circoscritti.
Massime di principio
- In caso di 'doppia conforme' (conferma sia in primo che in secondo grado) la Corte di Cassazione è molto limitata nel sindacare la valutazione delle prove: non può sostituirsi ai giudici di merito né proporre una lettura alternativa delle stesse.
- Il motivo per travisamento della prova è ammissibile in Cassazione solo se si dimostra che un elemento probatorio è stato introdotto per la prima volta nella motivazione del secondo grado; accuse generiche di travisamento sono inammissibili.
- Le censure in Cassazione devono essere specifiche e confrontarsi puntualmente con la motivazione di merito; l'assenza di specificità determina l'inammissibilità del ricorso ai sensi degli artt. 581 e 591 c.p.p.
- La qualificazione giuridica del fatto (es. truffa vs estorsione) dipende dagli elementi fattuali provati: la disponibilità del bene e la prospettazione della perdita definitiva in caso di mancato pagamento sono indici rilevanti per configurare l'estorsione.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimo se motivato con riferimenti alla personalità negativa dell'imputato, precedenti penali e recidiva; richiami generici alla situazione di vita del condannato sono inidonei senza specifica argomentazione.
- La declaratoria di inammissibilità comporta, salvo eccezioni, la condanna alle spese processuali e talvolta al pagamento di una sanzione pecuniaria (es. Cassa delle Ammende), per cui i ricorrenti devono valutare il rischio economico di un ricorso carente di specificità.
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