Cassazione Penale, Sentenza n. 15659/2025 del 22/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza del GIP di Bari che aveva rigettato la loro istanza di dichiarare illegittima e non eseguibile la sentenza di patteggiamento (art. 444 c.p.p., resa il 18/12/2019 e passata in giudicato) e la confisca disposta con essa, sostenendo che il patteggiamento è stato concesso in violazione dell'art. 13-bis comma 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (mancato integrale pagamento del debito tributario prima della dichiarazione di apertura del dibattimento per i delitti dichiarativi, in particolare l'art. 5 d.lgs. n. 74/2000). I ricorrenti deducono tre motivi: (1) contrasto interpretativo e vizio di motivazione sull'applicabilità dell'art.13-bis ai reati dichiarativi e sulla condizione di pagamento come requisito per il patteggiamento; (2) illegittimità dell'accordo di patteggiamento perché comprensivo di reati per i quali il patteggiamento sarebbe precluso; interesse a rimuovere la pena e la confisca; (3) illegittimità della confisca conseguente ad una pena illegittima.
La decisione
La Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, ha rigettato i ricorsi e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Il Collegio ha ritenuto infondati i motivi: pur riconoscendo che l'accesso al rito del patteggiamento per i reati dichiarativi è condizionato dall'integrale pagamento del debito tributario secondo la giurisprudenza richiamata, ha stabilito che l'eventuale violazione di tali presupposti determina una pena 'illegittima' ma non una 'pena illegale' nella nozione delineata dalle Sezioni Unite. Dunque il vizio dedotto non rientra nel sindacato del giudice dell'esecuzione e non legittima la rimozione del titolo esecutivo né della confisca davanti al giudice dell'esecuzione. Inoltre non è stato ravvisato un contrasto interpretativo tale da deferire la questione alle Sezioni Unite.
Norme richiamate
art. 13-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
«per i delitti di cui al presente decreto l’applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale può essere chiesta dalle parti solo quando ricorra la circostanza di cui al comma 1»
La Corte interpreta la norma nel senso che, per i reati tributari dichiarativi, l'integrale pagamento del debito prima della dichiarazione di apertura del dibattimento è condizione di ammissibilità del patteggiamento; in mancanza l'accesso al rito è illegittimo (produce pena illegittima ma non 'pena illegale' nel senso stabilito dalle Sezioni Unite).
art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Rientra nelle fattispecie dichiarative per le quali la Corte ha richiamato l'interpretazione secondo cui il pagamento integrale del debito tributario prima dell'apertura del dibattimento è condizione per il patteggiamento.
Norma che disciplina il patteggiamento; la Corte ricorda che l'accesso al rito speciale disciplinato dall'art. 444 è subordinato, per i reati dichiarativi, al rispetto delle condizioni previste dall'art. 13-bis d.lgs. 74/2000.
Norma richiamata in relazione alla confisca per equivalente quale misura disposta nella sentenza di patteggiamento; la Corte ha ritenuto che la confisca sia derivata da un titolo formato regolarmente e non impugnabile davanti al giudice dell'esecuzione con la motivazione proposta.
art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Norma collegata alla disciplina delle circostanze attenuanti e conseguenze in tema di pene accessorie; rilevante per la qualificazione degli effetti dell'estinzione del debito e delle misure patrimoniali.
Richiamato come norme che regolano la giurisdizione del giudice dell'esecuzione; la Corte afferma che il sindacato del giudice dell'esecuzione non investe questioni di cognizione o vizi processuali deducibili con i mezzi ordinari d'impugnazione.
Massime di principio
- Per i reati dichiarativi (es. artt. 4 e 5 d.lgs. 74/2000) l'integrale pagamento del debito tributario prima della dichiarazione di apertura del dibattimento è condizione necessaria per accedere legittimamente al patteggiamento; se tale condizione manca, l'applicazione del patteggiamento è illegittima.
- La violazione dei presupposti sostanziali per il patteggiamento può rendere la pena 'illegittima' ma non necessariamente una 'pena illegale' nel senso definito dalle Sezioni Unite (ossia pena non prevista dall'ordinamento o eccedente i limiti legali): questa distinzione è decisiva per stabilire quale giudice e quale rimedio sono utilizzabili.
- Il giudice dell'esecuzione non può sindacare vizi della fase di cognizione che non rientrano nella nozione di 'pena illegale' così come delineata dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite; le doglianze inerenti motivazioni, presupposti di ammissibilità del rito e vizi procedurali devono essere esperite con i mezzi ordinari o straordinari previsti a valle della cognizione.
- La confisca disposta con una sentenza di patteggiamento che sia divenuta irrevocabile si presume fondata su un titolo esecutivo formatosi regolarmente e non può essere rimossa dal giudice dell'esecuzione salvo che emerga una 'pena illegale' secondo i criteri delle Sezioni Unite.
- Quando si valuta la possibilità di patteggiamento in materie tributarie, è fondamentale determinare la tipologia del reato (se tra quelli che la norma considera estinguibili con il pagamento o tra quelli per cui il pagamento è solo attenuante) e la temporizzazione dell'adempimento rispetto alla conoscenza e all'apertura del dibattimento.
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