Cassazione Penale, Sentenza n. 15664/2025 del 22/04/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto che aveva dichiarato estinti per prescrizione numerosi reati di ricettazione (qualificati dal Tribunale nell'ipotesi attenuata del secondo comma dell'art. 648 c.p.) e aveva riconosciuto la recidiva specifica. Il Procuratore Generale eccepiva la errata determinazione del termine prescrizionale (uso della pena attenuata invece che del limite edittale massimo) e la scorretta qualificazione della recidiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto in parte il ricorso. Ha ritenuto errata la valutazione del Tribunale secondo cui ai fini della prescrizione doveva applicarsi la pena prevista dal secondo comma dell'art. 648 c.p. (fattispecie attenuata). La Corte ha affermato che la speciale tenuità è una circostanza attenuante e non una autonoma fattispecie di reato, quindi non può ridurre il termine prescrizionale che va calcolato sul limite edittale massimo dell'ipotesi-base. Ha inoltre richiamato la necessità di considerare il periodo di sospensione quantificato dal Tribunale in 449 giorni e gli eventuali effetti della recidiva, pur rilevando che l'accertamento della recidiva è rimesso all'esito del nuovo giudizio sulla responsabilità. Per questi motivi la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente ai capi C.1, D.1, E.1, H.1, I.1, L.1 e ha disposto il rinvio al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in diversa composizione per nuovo giudizio. Ha dichiarato inammissibile il resto del ricorso.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen. (secondo comma)
La Corte rileva che l'ipotesi di speciale tenuità non costituisce una autonoma fattispecie di reato ma una circostanza attenuante; pertanto non può essere assunta quale base per la determinazione del termine di prescrizione.
art. 157 cod. pen.
Ai sensi dell'art. 157 la circostanza attenuante non può essere considerata ai fini della determinazione del termine di prescrizione, che va calcolato con riferimento al limite edittale massimo dell'ipotesi-base.
art. 611 cod. proc. pen.
Richiamato implicitamente in relazione alla memoria difensiva pervenuta tardivamente: la memoria difensiva è stata disattesa perché prodotta oltre il termine previsto dall'art. 611 c.p.p.
Ordinanza Sez. 2, n. 39944 del 08/07/2022 (Dahani), Rv. 284186-01
Giurisprudenza di legittimità richiamata dalla Corte che conferma il principio secondo cui la speciale tenuità è attenuante e non può incidere sul computo della prescrizione, che si calcola sul massimo edittale dell'ipotesi-base.
Massime di principio
- La qualificazione della fattispecie come attenuata per speciale tenuità non modifica il termine prescrizionale: per il computo della prescrizione si deve prendere a riferimento il limite edittale massimo dell'ipotesi-base.
- Le circostanze attenuanti devono essere valutate separatamente dalla determinazione del termine di prescrizione ai sensi dell'art. 157 c.p.; quindi non possono essere utilizzate per diminuire il periodo prescrizionale.
- Nel calcolo della prescrizione vanno considerati anche i periodi di sospensione eventualmente intervenuti (qui quantificati in 449 giorni) e gli effetti eventuali della recidiva, fermo restando che l'accertamento della recidiva dipende dall'esito del giudizio di responsabilità.
- Le impugnazioni di decisioni dichiarative di estinzione per prescrizione possono ottenere l'annullamento parziale e il rinvio quando il tribunale abbia errato nel parametro di computo della pena ai fini prescrizionali.
- Memorie difensive presentate oltre i termini previsti dall'art. 611 c.p.p. possono essere disattese per tardività; è quindi importante rispettare i termini processuali per far valere osservazioni sul calcolo della prescrizione.
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