Cassazione Penale, Sentenza n. 15662/2025 del 22/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello contestando principalmente: 1) la carenza, contraddittorietà e apparente della motivazione della Corte di appello su molteplici profili (in particolare riguardo alla posizione della persona offesa Luigi Vitiello e al suo collegamento con la Itaca Holding e la presunta intestazione fittizia); 2) l'omessa escussione o esame del Vitiello ex art. 210 c.p.p.; 3) l'inattendibilità del narrato del Vitiello e vizi nelle modalità di identificazione fotografica e riconoscimento (anche per mancanza delle formalità di cui all'art. 213 c.p.p.); 4) la sussistenza erronea o apodittica delle aggravanti, in particolare l'art. 416-bis.1 c.p. (contiguità mafiosa) e l'aggravante della pluralità di persone (art. 629/628 c.p.); 5) la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.; 6) errori nella applicazione della recidiva (art. 99 c.p.) e altri vizi di motivazione o travisamento della prova; 7) rilievi procedurali relativi all'uso di atti e documenti acquisiti nel rito abbreviato (art. 438 comma 6-bis e art. 603 c.p.p.).
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi per lo più infondati o reiterativi, respingendo i ricorsi. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse adeguatamente affrontato e motivato le censure sollevate in appello, che le critiche delle difese costituissero in larga parte una richiesta di rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità, e che non fossero emerse manifeste contraddizioni, aporie o travisamenti decisivi tali da annullare la decisione di merito. In particolare la Cassazione ha condiviso le risultanze sulla attendibilità della persona offesa, sulla regolarità (anche se informale) dei riconoscimenti ritenuti corroborati, sulla sussistenza delle aggravanti contestate e sulla legittimità del diniego delle attenuanti generiche; ha inoltre escluso la necessità, ex art. 210 c.p.p., di ulteriori escussioni non avendo rilevato connessioni probatorie tali da incidere sul giudizio. Conseguenza pratica: conferma delle condanne/decisioni di merito resistenti.
Norme richiamate
Strumento invocato per censurare la motivazione; la Cassazione ha ritenuto che la motivazione della Corte di appello fosse sufficientemente logica e non affetta da vizio manifesto, quindi non sindacabile in cassazione salvo evidenza di aporie o contraddizioni irrimediabili
Richiesta dalle difese di escutere la persona offesa Vitiello come indagato in procedimento connesso; la Cassazione ha confermato che il giudice di merito può escludere tale escussione se non sussistono collegamenti probatori rilevanti tra le vicende, valutazione discrezionale che, se adeguatamente motivata, è sottratta al sindacato di legittimità
Aggravante 'contiguità' o connotazione mafiosa: la Corte ha ritenuto integrata la circostanza laddove la condotta è stata valutata come funzionale a creare assoggettamento e timore derivante dal potere di un'associazione di tipo mafioso; non è sufficiente il mero richiamo al contesto territoriale se non vi è dimostrazione della funzione intimidatoria collegata all'associazione
Sull'esclusione delle circostanze attenuanti generiche la Corte ha confermato che lo stato di incensuratezza da solo non è più sufficiente (dopo la riforma) e che il giudice può legittimamente negare la diminuzione in presenza della gravità della condotta e dell'assenza di elementi positivi
art. 629 comma 2 e art. 628 comma 3 n.1 cod. pen.
L'aggravante della 'più persone riunite' richiede la simultaneità della presenza intimidatoria: la Corte di appello ha motivato la sussistenza della simultaneità e la Cassazione ha ritenuto la valutazione non viziata
Formalità previste per i riconoscimenti; la Cassazione ha ribadito che l'assenza di procedure formali non rende necessariamente invalido un riconoscimento informale se il giudice del merito ne valuta la credibilità e fornisce riscontri logici e probatori
Rilievi sulla applicazione della recidiva: la difesa ha lamentato un utilizzo improprio della recidiva per due volte; la Cassazione ha ritenuto le doglianze generiche e non dimostrato un errore formale tale da incidere sulla legittimità della determinazione della pena
art. 438 comma 6-bis e art. 603 comma 3 cod. proc. pen.
Riferiti all'uso degli atti nel rito abbreviato e alla rinnovazione istruttoria: la Corte ha sottolineato i limiti della possibilità di introdurre nuovi documenti in sede di cassazione; la scelta del rito abbreviato vincola l'utilizzabilità di atti/documenti e la possibilità di rinnovazione istruttoria è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito
art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.
Regola il sindacato della Cassazione sul travisamento o omissione della prova: la Corte ha ricordato che il travisamento è sindacabile solo se riguarda prova decisiva e dimostra un errore revocatorio evidente idoneo a disarticolare il ragionamento decisorio; le doglianze difensive non hanno fornito tale livello di dimostrazione
Massime di principio
- Per ottenere successo in cassazione su questioni di motivazione è necessario dimostrare una manifesta illogicità, contraddittorietà o aporia decisiva: meri rilievi alternativi o una diversa interpretazione del compendio probatorio non sono sufficienti
- La scelta del giudice di merito di non escutere una persona collegata ad altri procedimenti (art. 210 c.p.p.) è sindacabile solo se esiste un chiaro legame probatorio tra le vicende; l'omessa escussione va provata come idonea a incidere sul decisum
- I riconoscimenti informali e le prove atipiche sono ammissibili se il giudice del merito fornisce una motivazione puntuale che renda credibile la fonte e/o fornisca riscontri obiettivi; l'assenza di formalità non determina automaticamente l'invalidità
- L'aggravante per contiguità a organizzazioni mafiose richiede la dimostrazione che la condotta fosse funzionalmente finalizzata a creare assoggettamento o sfruttare il timore derivante dal potere dell'organizzazione; il contesto territoriale da solo non basta
- Il rifiuto delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se non emergono elementi positivi oltre l'incensuratezza: dopo le modifiche legislative l'incensuratezza da sola non impone la concessione della diminuzione
- In sede di cassazione non si possono introdurre documenti nuovi che non siano già nel fascicolo al momento della decisione impugnata; le contestazioni basate su nuova documentazione sono inammissibili
- La censura per travisamento della prova richiede l'indicazione puntuale di una prova decisiva omessa o valutata in modo 'revocatorio' rispetto al suo significante; se non dimostrato, la valutazione del merito resta impregiudicata
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 15659/2025 del 22/04/2025
- Sentenza penale · 22 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 15660/2025 del 22/04/2025
- Sentenza penale · 22 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 15661/2025 del 22/04/2025
- Sentenza penale · 22 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 15663/2025 del 22/04/2025
- Sentenza penale · 22 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 15664/2025 del 22/04/2025
- Sentenza penale · 22 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 15665/2025 del 22/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →