Cassazione Penale, Sentenza n. 15660/2025 del 22/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la conferma della condanna per truffa (art. 640 c.p.) sostenendo: 1) omissione della traduzione dell'imputato detenuto all'udienza del 17/05/2024 e quindi nullità per violazione degli artt. 420-ter e 178 lett. c) c.p.p., in quanto l'assenza sarebbe stata erroneamente ritenuta derivante da una rinuncia non manifestata; 2) mancato accoglimento di una istanza di rinvio presentata dal difensore, con violazione delle norme processuali e contraddittorietà della motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso nella parte principale, ritenendo i motivi generici e infondati. Ha però rilevato l'avvenuta remissione di querela, accettata, da parte di Gogoch'uri Davit (06/02/2024) e di Speranzoni Wladimiro (25/02/2025), e ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente alle truffe commesse in danno di tali persone perché i reati si sono estinti. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dei querelanti. Ha dichiarato irrevocabile la responsabilità per gli altri capi e ha disposto la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte d'Appello di Bologna per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, dato che la singola truffa cancellata era stata usata come pena base.
Norme richiamate
Delitto contestato (truffa). La sentenza di merito ha ritenuto provata la responsabilità per i delitti ascritti in rubrica.
Norma richiamata in relazione alla partecipazione dell'imputato detenuto all'udienza. La Corte ha interpretato che la rinuncia espressa a comparire da parte del detenuto produce effetti anche per udienze successive fino a revoca espressa.
art. 178, lett. c) cod. proc. pen.
Norma sulle nullità processuali invocate. La Corte ha ritenuto che non sussista la nullità perché la rinuncia a comparire risultava agli atti (nota del Ministero della Giustizia) e le istanze di rinvio non fondate su censure specifiche non producono nullità.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma relativa ai limiti della motivazione del ricorso per cassazione; il ricorso è stato esaminato nei limiti strettamente necessari per la decisione.
Massime di principio
- La rinuncia espressa del detenuto a comparire all'udienza, se documentata, vale anche per udienze successive fino a revoca esplicita: il detenuto ha l'onere di manifestare chiaramente la volontà di partecipare di nuovo.
- Per ottenere la declaratoria di nullità per mancata traduzione o partecipazione è necessario provare specificamente l'assenza di una valida rinuncia e dimostrare la richiesta di traduzione o collegamento; mere asserzioni generiche sono inammissibili.
- Le istanze di rinvio devono essere motivate e tempestive; obiezioni generiche o aspecifiche rispetto alla motivazione della corte d'appello sono infondate in cassazione.
- La remissione di querela, una volta accettata, estingue il reato e comporta l'annullamento senza rinvio dei capi relativi; tuttavia, se tali capi hanno inciso sulla determinazione della pena, è necessaria la rimessione ad altro giudice per rideterminare il trattamento sanzionatorio.
- Anche in caso di estinzione di singoli reati per remissione, il giudice può comunque condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali in favore dei querelanti.
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