Cassazione Penale, Ordinanza n. 15450/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva rigettato la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione tra tre condanne definitive: due per resistenza a pubblico ufficiale e una per associazione per delinquere. Il ricorso deduceva violazione di legge, sostenendo che il giudice di merito avesse trascurato la contiguità cronologica e spaziale dei fatti e la loro asserita medesimezza tipologica, elementi che avrebbero dovuto condurre al riconoscimento del medesimo disegno criminoso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato. Ha rilevato che il giudice dell'esecuzione aveva già svolto una puntuale analisi dei singoli fatti, della loro genesi prossima e delle modalità esecutive, giungendo a conclusioni sorrette da argomentazioni di fatto logiche. La censura difensiva mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del merito, operazione preclusa in sede di legittimità. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma evocata solo per individuare due dei reati giudicati in precedenza e posti a base della richiesta di continuazione
norma evocata solo per individuare uno dei reati giudicati in precedenza e posti a base della richiesta di continuazione
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo ipotesi di esonero
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione degli elementi di fatto già esaminati dal giudice dell'esecuzione quando la decisione sia sorretta da motivazione logica e puntuale.
- Il riconoscimento della continuazione tra reati già giudicati richiede una verifica concreta della genesi dei fatti, delle modalità esecutive e degli indici sintomatici del medesimo disegno criminoso; la sola contiguità cronologica o spaziale non impone, di per sé, l'accoglimento della richiesta.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando deduce violazione di legge ma, in sostanza, mira a una rivalutazione del merito non consentita nel giudizio di legittimità.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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