Cassazione Penale, Sentenza n. 3954/2022 del 04/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma della condanna per detenzione e spaccio di stupefacenti (marijuana e cocaina). Il ricorrente contestava: 1) l'attribuzione della detenzione della cocaina trovata in casa, sostenendo che aveva ammesso solo la marijuana ritrovata nell'auto e che la cocaina fosse di esclusiva pertinenza del coimputato Skerdi; 2) l'insufficienza e contraddittorietà delle prove per le cessioni di cocaina a Giordani Fulvio e Grue Alfredo e l'opportunità di applicare l'art. 114 cod. pen. (concorso minimo/partecipazione minima); 3) l'errata applicazione della recidiva reiterata e specifica e la mancata valutazione di circostanze attenuanti generiche e della disapplicazione della recidiva per effetto della prevalenza delle condotte del coimputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e genericità, confermando la sentenza della Corte d'appello di Venezia che aveva confermato la condanna (4 anni e 8 mesi di reclusione e 18.000 euro di multa) per reati di detenzione e spaccio di stupefacenti. La Corte ha ritenuto adeguatamente motivate le valutazioni di merito della sentenza impugnata (richiamo ai numerosi contatti telefonici, identificazione fotografica da parte degli acquirenti, dichiarazioni precise degli acquirenti, elementi sul comportamento abituale del ricorrente) e corretta l'applicazione della recidiva per i precedenti e l'inserimento stabile nel traffico di stupefacenti. Ha ritenuto generiche e non specifiche le doglienze sui benefici attenuanti e sulla riduzione ex art. 114. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Usata nel quadro della continuazione e cumulazione di reati per configurare gli effetti della pluralità di delitti commessi dallo stesso autore
Rilevante per i reati commessi in concorso o per la contestazione di più fattispecie nel quadro della stessa condotta
art. 73 T.U. stupefacenti (commi 1, 4, 5)
Norma applicata per le fattispecie di detenzione e cessione di stupefacenti; la sentenza ha qualificato come detenzione e spaccio le condotte contestate (marijuana e cocaina) in base agli elementi probatori
Disposizione sulla partecipazione minima/ruolo secondario nel reato: il giudice di legittimità ha rilevato che la doglianza non è stata svolta in appello e, comunque, è risultata generica e non idonea a riorientare la valutazione di merito
Riferita alla recidiva; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della recidiva reiterata e specifica in presenza di precedenti e di stabile inserimento nel traffico di stupefacenti
Norma di riferimento per il calcolo della pena e delle circostanze: la Corte ha escluso l'emersione di circostanze attenuanti meritevoli di prevalere
Riguarda l'individuazione della pena: la sentenza ha motivato la scelta sanzionatoria richiamando la gravità e la personalità del condannato
Norma invocata per l'obbligo di pagamento in caso di ricorso dichiarato inammissibile: condanna al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende
disp. att. art. 173, comma 1, cod. proc. pen.
Richiama il limite alla motivazione del ricorso in cassazione rispetto ai motivi già svolti, con indicazione dei limiti per la doglianza e il divieto di nuova valutazione di merito
Massime di principio
- Se l'imputato ammette una parte della detenzione (es. marijuana) ma nega altra (es. cocaina), il giudice può ritenere la responsabilità anche per la seconda sostanza se sussistono elementi corroboranti (contatti telefonici, identificazioni fotografiche, dichiarazioni coerenti di acquirenti).
- La Cassazione non riesamina il merito dei fatti: argomentazioni generiche, la mera riproposizione delle doglianze di appello o la richiesta di rivalutazione fattuale sono inammissibili.
- La richiesta di applicazione dell'art. 114 cod. pen. (partecipazione minima) va proposa e specificamente motivata già in sede di appello; se sollevata per la prima volta in cassazione è di regola inammissibile o manifestamente generica.
- La recidiva viene valutata sul complesso delle condotte e sui precedenti: la sua applicazione è legittima quando emergono precedenti e un inserimento stabile nel traffico di stupefacenti, anche se il ricorrente contesta la rilevanza dei precedenti.
- Per contestare efficacemente dichiarazioni di testi/acquirenti occorre indicare contraddizioni precise e rilevanti; la mera affermazione di imprecisione non basta qualora la motivazione del giudice sia puntuale.
- La Cassazione può ordinare condanne pecuniarie per ricorsi manifestamente infondati; valutare il rischio di tali conseguenze quando si propone un ricorso senza argomentazione specifica.
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