Cassazione Penale, Sentenza n. 04830/2026 del 05/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Pace impugnava la sentenza di condanna per il reato di simulazione del reato (art. 367 c.p.) chiedendo la rimessione in termine ex art. 175 c.p.p. per omessa notificazione del dispositivo della sentenza della Corte d'appello (pronunciata in camera di consiglio il 08/04/2025). Sosteneva che la cancelleria non aveva comunicato l'avviso di deposito previsto dall'art. 23-bis d.l. 137/2020 (o dall'art. 167-bis disp. att. c.p.p.), che egli aveva mostrato diligenza nella vigilanza sull'esito del procedimento e che l'omessa comunicazione configurava caso fortuito/forza maggiore. In subordine proponeva questione di legittimità costituzionale dell'art. 598-bis c.p.p. per presunta irragionevolezza della equiparazione tra deposito e lettura in udienza senza meccanismi di conoscibilità per i procedimenti pendenti.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto applicabile la nuova disciplina introdotta dal d.lgs. n. 150/2022 (art. 598-bis c.p.p.), poiché l'atto d'appello era stato depositato dopo il 30/06/2024 e la proroga delle disposizioni emergenziali (art. 94, comma 2 del d.lgs. 150/2022) valeva solo per le impugnazioni proposte sino a quella data. Secondo la Corte il deposito della sentenza in udienza equivale alla lettura ai fini del decorso dei termini e pertanto il termine per proporre impugnazione era già decorso; la comunicazione prevista dall'art. 167-bis disp. att. c.p.p. è una forma di comunicazione di cancelleria che non altera il dies a quo fissato dalla norma sostanziale (art. 598-bis). Non si è riconosciuto il caso fortuito/forza maggiore né l'affidamento rilevante a giustificare la rimessione in termini; la censura di illegittimità costituzionale è stata respinta. Non è stata disposta la condanna alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma delittuosa oggetto della condanna (simulazione del reato).
Regola i presupposti per la rimessione in termine (caso fortuito/forza maggiore, tempestività, giudice competente). La Corte ha ritenuto che tali presupposti non fossero stati provati.
art. 23-bis, comma 3, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Disposizione emergenziale che imponeva alle cancellerie la comunicazione del deposito della sentenza agli imputati durante la pandemia. La Corte ha osservato che tale obbligo era stato prorogato solo per le impugnazioni proposte entro il 30/06/2024 e quindi non si applicava al caso concreto.
art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Norma transitoria che stabiliva la durata dell'applicazione delle disposizioni emergenziali (fino al 30/06/2024). La Corte si è richiamata a questa disposizione per stabilire quale regime normativa fosse applicabile al ricorso.
Stabilisce che, per le sentenze emesse in camera di consiglio, il deposito equivale alla lettura in udienza ai fini del decorso dei termini processuali. La Corte ha interpretato la norma come fissatrice del dies a quo per il computo dei termini di impugnazione.
art. 167-bis disp. att. cod. proc. pen.
Prevede che la cancelleria comunichi l'avviso del deposito del provvedimento al procuratore generale e ai difensori. La Corte ha ritenuto tale comunicazione non costitutiva della conoscenza ai fini dell'avvio del termine, definendola sostanzialmente di carattere non costitutivo ("cortesia").
art. 585, comma 2, cod. proc. pen.
Individua il dies a quo dei termini per impugnare i provvedimenti emessi in camera di consiglio; la Corte ha ritenuto che, alla luce dell'art. 598-bis, il termine decorra dal deposito/lettura equiparata.
art. 544, comma 2 e art. 545 cod. proc. pen.
Richiamati in relazione ai termini di deposito e alla rilevanza della lettura/deposito ai fini della decorrenza dei termini di impugnazione.
Norma richiamata dal ricorrente per sostenere l'obbligo generale di osservanza delle norme da parte degli uffici giudiziari; la Corte non ha ritenuto che ciò altersse il regime sostanziale stabilito dall'art. 598-bis.
Prevede la sanzione pecuniaria in caso di impugnazione temeraria o inammissibile; la Corte ha esercitato la discrezionalità e non ha disposto versamento alla Cassa delle ammende.
art. 24 e art. 111 Cost., art. 6 CEDU
Principi invocati dal ricorrente (difesa effettiva, parità delle armi, diritto ad un equo processo). La Corte ha ritenuto che la novazione normativa e la disciplina transitoria non violassero tali principi nel caso concreto.
Massime di principio
- Per stabilire quale regime si applichi ai termini d'impugnazione occorre verificare la disciplina transitoria: la data di proposizione dell'atto (es. impugnazione) può essere decisiva se la legge transitoria così lo dispone; in presenza di una norma transitoria chiara (es. art. 94 d.lgs. 150/2022) prevale quella indicazione.
- Dopo l'entrata in vigore dell'art. 598-bis c.p.p., per le sentenze pronunciate in camera di consiglio il deposito della sentenza equivale alla lettura in udienza ai fini del decorso dei termini: la mancata comunicazione della cancelleria (art. 167-bis disp. att.) non interrompe necessariamente il decorso se la norma primaria assimila il deposito alla lettura.
- Per ottenere la rimessione in termini ex art. 175 c.p.p. è necessario provare i presupposti specifici (caso fortuito/forza maggiore, diligenza soggettiva e tempestività): la sola omissione o inadempimento della cancelleria non basta se la norma applicabile non prevedeva tale obbligo.
- L'errore formale o contraddittorio della cancelleria (es. richiamo a norma non più vigente nel verbale) difficilmente è sufficiente a modificare il regime sostanziale dei termini se la legge transitoria è chiara; va comunque documentata la confusione effettivamente determinante dell'affidamento.
- Prassi difensiva consigliata: sollecitare copia del dispositivo via PEC, richiedere l'esito alla cancelleria, conservare prove di contatti e tentativi di acquisizione della decisione (PEC, messaggi, visite in cancelleria) e presentare tempestivamente l'istanza di rimessione non appena si viene a conoscenza dell'esecutività della sentenza.
- Le questioni di illegittimità costituzionale verso norme disciplinari di termini sono difficili da accogliere quando il legislatore ha espressamente adottato una disciplina transitoria ragionata; la via principale resta la prova dei presupposti per la rimessione in termine.
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