Cassazione Penale, Sentenza n. 35831/2023 del 28/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il rigetto, da parte del Tribunale di sorveglianza di Roma, della richiesta di applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 16-nonies d.l. 15/01/1991, n. 8 (conv. legge 15/03/1991, n. 82) per espiare una pena di 24 anni. Il Tribunale aveva ritenuto prematuro concedere la misura alternativa per l'assenza di adeguata sperimentazione graduale (permessi premio attivi solo dal luglio 2020 e lavoro all'esterno più recente), per il parere contrario della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e per la necessità di approfondire la personalità del condannato e consolidare i risultati del percorso rieducativo. Buccino ha contestato la decisione denunciando illogicità e vizio di motivazione, rilevando invece la lunga collaborazione con l'autorità giudiziaria, l'assenza di reati da circa 20 anni, la partecipazione a percorsi di lavoro, studio e volontariato, l'utilizzo stabile di permessi premio, l'inserimento in programma di protezione e il riconoscimento giudiziale della collaborazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e, in particolare, il primo motivo relativo all'illogicità della motivazione. Pur riconoscendo che il principio di gradualità nell'accesso ai benefici penitenziari è corretto in astratto, la Corte ha ritenuto che nel caso concreto il Tribunale abbia valutato la gradualità in modo illogico e apodittico, non tenendo adeguatamente conto delle molteplici evidenze favorevoli (prolungati permessi premio dal luglio 2020, oltre un anno e mezzo di lavoro all'esterno, relazioni positive sulla collaborazione). Inoltre, la Corte ha osservato che il parere della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo era in realtà favorevole quanto agli elementi di collaborazione e che il rilievo espresso dall'ufficio (proseguire il percorso premiale per gradualità) è una valutazione tipicamente penitenziaria che non compete alla D.N.A.A. L'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa è stata rinviata al Tribunale di sorveglianza di Roma per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 16-nonies d.l. 15 gennaio 1991, n. 8 (conv. legge 15 marzo 1991, n. 82)
La norma disciplina la possibilità di misure alternative per i collaboratori di giustizia. La Corte rileva che il requisito del "ravvedimento" non può essere presunto solo dalla collaborazione, ma richiede ulteriori elementi specifici che dimostrino, anche in termini di ragionevole probabilità, l'effettiva revisione del passato criminale; tuttavia, ove esistano elementi concreti e prolungati di comportamento positivo all'esterno, il rifiuto del beneficio non può essere motivato in modo meramente assertivo richiedendo ulteriore osservazione senza adeguata giustificazione.
art. 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario)
La norma si riferisce ai benefici penitenziari e ai criteri per la loro concessione. La Corte ribadisce che, pur sussistendo un criterio di gradualità nell'accesso ai benefici, tale principio deve essere applicato con motivazioni logiche e proporzionate; non giustifica un rinvio indefinito quando siano emersi elementi concreti e prolungati di affidabilità e reinserimento.
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019 (Froncillo)
Precedente che afferma la legittimità per il Tribunale di sorveglianza di ritenere necessaria un'ulteriore osservazione anche in presenza di elementi positivi, a fondamento del principio di gradualità. Nella pronuncia attuale la Corte conferma il principio ma censura la sua applicazione illogica nel caso concreto, quando la progressione degli esperimenti premiali era già prolungata e positiva.
Massime di principio
- La collaborazione con l'autorità giudiziaria non produce automaticamente il diritto a misure alternative: è richiesto il "ravvedimento" dimostrabile con elementi specifici e concreti.
- Il principio di gradualità nell'accesso ai benefici penitenziari è legittimo, ma la sua applicazione deve essere motivata logicamente; non è sufficiente un rinvio generico alla necessità di ulteriore osservazione quando siano già emersi prolungati e positivi comportamenti all'esterno.
- I pareri di uffici esterni (es. Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo) devono fornire elementi di conoscenza extra-penitenziari sulla collaborazione e non sostituirsi a valutazioni di natura esclusivamente penitenziaria; la Corte controllerà la coerenza e la pertinenza della motivazione che si fonda su tali pareri.
- Se il giudice di merito nega un beneficio basandosi su valutazioni di gradualità, la motivazione deve spiegare perché gli elementi premiali prodotti non sono ancora sufficienti e quale specifico comportamento o rischio residuo giustifica il prolungamento dell'osservazione.
- In presenza di permessi premio prolungati, lavoro esterno continuativo e relazioni positive sul comportamento, il rinvio per ulteriore osservazione è giustificabile solo con specifiche e concrete ragioni; altrimenti il rigetto è vulnerabile al sindacato di legittimità.
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