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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34801/2023 del 09/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la misura di prevenzione della confisca disposta dal Tribunale di Lecce (decreto 9/02/2022) e confermata dalla Corte d'appello: contestano l'assenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per la confisca, la mancata attualità della pericolosità (in particolare per Salvatore Mignogna), la mancata prova del reimpiego di proventi illeciti a fondamento dell'acquisizione dei beni, la sproporzione tra redditi dichiarati e valore dei beni confiscati, l'erroneità e incompletezza della perizia contabile e la mancata considerazione di finanziamenti e flussi leciti (tra cui finanziamenti di 20.000, 40.000 e 120.000 euro), nonché l'illegittimità della intestazione dei beni a terzi (Lucia, Nicola, Ariana) per presunta interposizione familiare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché dedotti per motivi non consentiti o per difetto di specificità e vertevano su rivalutazioni di merito già affrontate dalla Corte territoriale. È stato ritenuto che la Corte d'appello si sia adeguatamente confrontata con le censure e abbia motivato in modo coerente la conferma della confisca (anche richiamando la qualificata appartenenza mafiosa di Salvatore MIGNOGNA e la palese sproporzione tra redditi e patrimonio). I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., sono stati ravvisati profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • d.lgs. 159/2011 (codice delle misure di prevenzione)

    Disciplina i presupposti e le modalità delle misure di prevenzione patrimoniali; la Corte richiama che, una volta adeguatamente dimostrata l'appartenenza a un'associazione mafiosa, la confisca di prevenzione può essere disposta anche a prescindere dall'attualità della pericolosità salvo prova del recesso.

  • codice di procedura penale

    Riferimento procedurale attinente ai limiti e alle modalità di impugnazione in sede di cassazione (utilizzato nel contesto dei motivi di ricorso contro provvedimenti di misure di prevenzione).

  • codice di procedura penale

    Norma sulla motivazione degli atti; la sua violazione integra violazione di legge quando si denunci la mancanza o mera apparenza della motivazione.

  • codice di procedura penale

    Indica i motivi di cassazione (lett. e) riguarda i vizi di motivazione); la Corte precisa che non sono deducibili in cassazione vizi meramente riconducibili a carenze di motivazione già valutate in appello, salvo i casi di totale assenza o mera apparenza della motivazione ai sensi dell'art. 125.

  • codice di procedura penale

    Prevede la condanna alle spese processuali per i ricorrenti in caso di inammissibilità e disciplina i provvedimenti relativi alle spese; la Corte l'ha applicata per la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese e per aver ravvisato profili di colpa.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti di misure di prevenzione è ammesso principalmente per violazione di legge: non è lo strumento per una nuova valutazione del merito o per riformulare contestazioni già affrontate dal giudice di merito.
  • La mancata o apparente motivazione costituisce motivo di cassazione solo se l'atto omette totalmente il confronto con un elemento potenzialmente decisivo che, singolarmente considerato, avrebbe potuto determinare esito opposto.
  • Se l'appartenenza a un'associazione mafiosa è adeguatamente dimostrata, la confisca di prevenzione può essere ammessa anche senza una dimostrazione specifica dell'attualità della pericolosità, salvo prova positiva di recesso dall'associazione.
  • Le censure generiche e non specificamente confutate (o non dimostranti la totale assenza di motivazione) sono inammissibili in cassazione: il ricorrente deve indicare chiaramente quali ragioni di fatto o di diritto sarebbero state omesse o illogiche.
  • Il terzo intestatario (coniuge/figli) in procedimenti di misure di prevenzione non può contestare i presupposti dell'applicazione della misura nei confronti del proposto, ma può dimostrare la propria effettiva titolarità e l'assenza di collegamenti economici con il sottoposto a misura.
  • Le contestazioni tecniche sulla perizia contabile o sulle ricostruzioni patrimoniali devono essere specifiche e dimostrate con elementi idonei: la semplice divergenza tra perizie non costituisce di per sé motivo di cassazione quando il giudice di merito ha adeguatamente motivato la scelta valutativa.

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