Cassazione Penale, Sentenza n. 34801/2023 del 09/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la misura di prevenzione della confisca disposta dal Tribunale di Lecce (decreto 9/02/2022) e confermata dalla Corte d'appello: contestano l'assenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per la confisca, la mancata attualità della pericolosità (in particolare per Salvatore Mignogna), la mancata prova del reimpiego di proventi illeciti a fondamento dell'acquisizione dei beni, la sproporzione tra redditi dichiarati e valore dei beni confiscati, l'erroneità e incompletezza della perizia contabile e la mancata considerazione di finanziamenti e flussi leciti (tra cui finanziamenti di 20.000, 40.000 e 120.000 euro), nonché l'illegittimità della intestazione dei beni a terzi (Lucia, Nicola, Ariana) per presunta interposizione familiare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché dedotti per motivi non consentiti o per difetto di specificità e vertevano su rivalutazioni di merito già affrontate dalla Corte territoriale. È stato ritenuto che la Corte d'appello si sia adeguatamente confrontata con le censure e abbia motivato in modo coerente la conferma della confisca (anche richiamando la qualificata appartenenza mafiosa di Salvatore MIGNOGNA e la palese sproporzione tra redditi e patrimonio). I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., sono stati ravvisati profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
d.lgs. 159/2011 (codice delle misure di prevenzione)
Disciplina i presupposti e le modalità delle misure di prevenzione patrimoniali; la Corte richiama che, una volta adeguatamente dimostrata l'appartenenza a un'associazione mafiosa, la confisca di prevenzione può essere disposta anche a prescindere dall'attualità della pericolosità salvo prova del recesso.
Riferimento procedurale attinente ai limiti e alle modalità di impugnazione in sede di cassazione (utilizzato nel contesto dei motivi di ricorso contro provvedimenti di misure di prevenzione).
Norma sulla motivazione degli atti; la sua violazione integra violazione di legge quando si denunci la mancanza o mera apparenza della motivazione.
Indica i motivi di cassazione (lett. e) riguarda i vizi di motivazione); la Corte precisa che non sono deducibili in cassazione vizi meramente riconducibili a carenze di motivazione già valutate in appello, salvo i casi di totale assenza o mera apparenza della motivazione ai sensi dell'art. 125.
Prevede la condanna alle spese processuali per i ricorrenti in caso di inammissibilità e disciplina i provvedimenti relativi alle spese; la Corte l'ha applicata per la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese e per aver ravvisato profili di colpa.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti di misure di prevenzione è ammesso principalmente per violazione di legge: non è lo strumento per una nuova valutazione del merito o per riformulare contestazioni già affrontate dal giudice di merito.
- La mancata o apparente motivazione costituisce motivo di cassazione solo se l'atto omette totalmente il confronto con un elemento potenzialmente decisivo che, singolarmente considerato, avrebbe potuto determinare esito opposto.
- Se l'appartenenza a un'associazione mafiosa è adeguatamente dimostrata, la confisca di prevenzione può essere ammessa anche senza una dimostrazione specifica dell'attualità della pericolosità, salvo prova positiva di recesso dall'associazione.
- Le censure generiche e non specificamente confutate (o non dimostranti la totale assenza di motivazione) sono inammissibili in cassazione: il ricorrente deve indicare chiaramente quali ragioni di fatto o di diritto sarebbero state omesse o illogiche.
- Il terzo intestatario (coniuge/figli) in procedimenti di misure di prevenzione non può contestare i presupposti dell'applicazione della misura nei confronti del proposto, ma può dimostrare la propria effettiva titolarità e l'assenza di collegamenti economici con il sottoposto a misura.
- Le contestazioni tecniche sulla perizia contabile o sulle ricostruzioni patrimoniali devono essere specifiche e dimostrate con elementi idonei: la semplice divergenza tra perizie non costituisce di per sé motivo di cassazione quando il giudice di merito ha adeguatamente motivato la scelta valutativa.
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