Cassazione Civile, Ordinanza n. 04799/2026 del 03/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fideiussore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di euro 700.000 in favore della banca, sulla base di una fideiussione omnibus del 14/9/2001 e di una successiva scrittura del 3/10/2002 che avrebbe esteso il massimale garantito. Il fideiussore ha proposto opposizione deducendo il disconoscimento della sottoscrizione riferibile alle scritture azionate; il Tribunale ha accolto l'opposizione ritenendo che la banca non avesse chiesto la verificazione della scrittura privata. La banca ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: 1) falsa applicazione dell'art. 214 c.p.c. per avere il Tribunale ritenuto valido il disconoscimento, asseritamente generico e tardivo, della sottoscrizione; 2) violazione degli artt. 1399 c.c., 214 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. per non avere ravvisato nella sottoscrizione della scrittura del 3/10/2002 una ratifica della fideiussione precedente; 3) omessa pronuncia sull'eccezione di malafede/abuso del diritto nel ricorso al disconoscimento e nell'opposizione a decreto ingiuntivo; 4) violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. per non aver valorizzato la pretesa scorrettezza del comportamento del fideiussore, che aveva contestato la garanzia solo quando la banca l'aveva azionata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del merito sulla specificità, determinabilità e tempestività del disconoscimento della sottoscrizione, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua. Ha inoltre rilevato la carenza di autosufficienza di più motivi, perché la banca non aveva riportato con precisione il contenuto delle difese/ eccezioni asseritamente formulate in primo e secondo grado. Quanto alla pretesa ratifica, la Corte ha condiviso l'impostazione del merito secondo cui la scrittura del 3/10/2002 era meramente integrativa e ancillare, non un autonomo contratto né una ratifica della fideiussione del 2001. Quanto all'abuso del diritto e alla malafede, ha osservato che il fideiussore aveva contestato la garanzia quando questa era stata azionata, anche in via stragiudiziale, e che la banca avrebbe dovuto utilizzare lo strumento della verificazione, rimasto inutilizzato. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il disconoscimento di una scrittura privata non richiede una forma vincolata, ma deve essere specifico e determinato; la valutazione della sua idoneità è apprezzamento di fatto del giudice di merito.
Il profilo della tempestività del disconoscimento è irrilevante se la censura non si confronta con la ratio decidendi sulla natura complementare della seconda scrittura e sull'unitarietà del negozio di fideiussione.
Il ricorso è inammissibile quando deduce l'inidoneità del disconoscimento senza riportarne con precisione il contenuto e senza consentire il controllo di autosufficienza.
È richiamato nel quadro processuale per l'ordinanza di inammissibilità dell'appello.
Quando l'appello è dichiarato inammissibile, contro il provvedimento di primo grado può essere proposto ricorso per cassazione.
Vengono dedotti vizi di violazione di legge e nullità per omessa pronuncia; tuttavia le censure sono dichiarate inammissibili perché dirette a contestare il merito e prive di autosufficienza.
Richiamato dal ricorrente per sostenere che la scrittura successiva integrasse ratifica della precedente fideiussione, ma la Corte esclude tale ricostruzione perché la scrittura del 2002 è solo integrativa.
È evocato dalla ricorrente per sostenere l'irretrattabilità della confessione stragiudiziale; la Corte non ne fa applicazione positiva, perché nega che la scrittura del 2002 integri una ratifica/confessione idonea a sanare il disconoscimento della prima fideiussione.
La Corte non ravvisa un comportamento abusivo del fideiussore: il disconoscimento è stato ritenuto legittimo perché effettuato quando la garanzia è stata azionata, con possibilità per la banca di chiedere la verificazione.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
Poiché il ricorso è disatteso, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 relativo all'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Il disconoscimento di una scrittura privata ex art. 214 c.p.c. non richiede formule sacramentali, ma deve essere specifico e determinato; la valutazione della sua sufficienza è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se motivato in modo logico e congruo.
- Quando una seconda scrittura si limita a modificare un elemento accessorio di un rapporto già definito, senza introdurre un nuovo autonomo regolamento negoziale, il disconoscimento della scrittura originaria può travolgere anche la scrittura successiva se questa è meramente ancillare o integrativa.
- La censura per violazione di legge è inammissibile se, sotto la veste di deduzione ex art. 360 c.p.c., mira in realtà a ottenere una rivalutazione del contenuto dei documenti e dell'apprezzamento compiuto dal giudice di merito.
- È inammissibile il motivo di ricorso che deduce omessa pronuncia o abuso del diritto senza riportare in modo autosufficiente il contenuto dell'eccezione o della domanda che si assume non esaminata.
- Non è configurabile comportamento abusivo nel disconoscimento di una scrittura privata quando la contestazione sia sollevata al momento in cui il documento viene effettivamente azionato contro il soggetto che lo nega, restando a disposizione della controparte lo strumento della verificazione.
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