Cassazione Civile, Ordinanza n. 31350/2025 del 01/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'ingiunzione ex r.d. n. 639/1910 con cui una Regione aveva intimato a una persona fisica il pagamento di una somma molto elevata, in esecuzione di una condanna penale. L'interessato aveva proposto opposizione sostenendo l'inesistenza del titolo e l'inammissibilità del ricorso all'ingiunzione fiscale; nel corso del giudizio era stata riunita anche l'opposizione alle cartelle di pagamento emesse dal concessionario della riscossione per le stesse somme. Il Tribunale aveva revocato l'ingiunzione, annullato le cartelle e, accogliendo la domanda riconvenzionale dell'amministrazione, aveva condannato l'opponente al pagamento della somma richiesta. La Corte d'appello aveva confermato integralmente la decisione di primo grado. In cassazione il soccombente proponeva quattro motivi, ma il testo non ne riporta il contenuto specifico; la Corte rileva però che le censure erano formulate in modo generico e non autosufficiente, perché non riproducevano adeguatamente la sentenza impugnata, non illustravano compiutamente il fatto processuale, le difese delle controparti, le prove e i documenti rilevanti, né chiarivano l'acquisizione degli elementi tratti dal processo penale su cui si fondavano le doglianze.
La decisione
La Corte ha respinto l'istanza di rinvio per la pendenza di una revocazione, ritenendo autonomi i due mezzi di impugnazione e non sussistenti ragioni per sospendere il giudizio di legittimità. Ha poi dichiarato il ricorso inammissibile per violazione dell'art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6, c.p.c., per difetto di adeguata esposizione dei fatti e dei documenti posti a base delle censure e per genericità dei motivi, non calati nella concreta vicenda processuale e non confrontati con la motivazione della sentenza d'appello. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore dell'amministrazione controricorrente e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
r.d. n. 639 del 1910
normativa posta a base dell'ingiunzione fiscale oggetto di opposizione; la Corte non entra nel merito della sua applicazione, ma prende atto che l'atto opposto era emesso ai sensi di tali disposizioni.
art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6, c.p.c.
il ricorso è inammissibile quando non contiene una sufficiente esposizione dei fatti di causa, l'indicazione specifica dei motivi e l'adeguata riproduzione degli atti e documenti su cui le censure si fondano.
consente la decisione in camera di consiglio con deposito dell'ordinanza nei successivi sessanta giorni.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
in caso di definizione sfavorevole al ricorrente, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per individuare la misura dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione vige un rigoroso onere di autosufficienza: la parte deve esporre compiutamente il fatto processuale, riportare in modo pertinente gli atti e i documenti rilevanti e consentire alla Corte di comprendere la decisività delle censure senza dover ricostruire autonomamente il fascicolo.
- La censura è inammissibile quando si limita a richiamare astrattamente giurisprudenza di legittimità senza calarla nella concreta motivazione della sentenza impugnata e senza confrontarsi con le ragioni della decisione di merito.
- Quando il ricorso non chiarisce se i documenti o le circostanze invocati siano stati introdotti nel giudizio di merito, il motivo difetta di specificità e non supera il filtro di ammissibilità ex art. 366 c.p.c.
- La pendenza di un autonomo giudizio di revocazione contro la sentenza impugnata non impone, di regola, la sospensione o il rinvio del giudizio di cassazione, potendo l'ordinamento apprestare strumenti di coordinamento tra le due decisioni.
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