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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27600/2023 del 26/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha revocato l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e il conseguente decreto di liquidazione degli onorari emesso in favore dell'Avv. Casano. Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., e degli artt. 111 e 114 del d.P.R. n.115/2002, sostenendo l'esistenza di due orientamenti giurisprudenziali contrastanti: uno che ritiene che la revoca retroattiva dell'ammissione al gratuito patrocinio renda inefficace il decreto di pagamento e permetta il recupero delle somme, e un altro che ritiene invece che la revoca, pur retroattiva, non incida sull'efficacia del decreto di pagamento già emesso

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché proposto in autodifesa tecnica: nel giudizio di legittimità penale l'autodifesa tecnica non è ammessa, neppure se il ricorrente è avvocato iscritto all'albo. Per tale motivo la Corte non ha esaminato il merito delle questioni sostanziali circa l'efficacia del decreto di pagamento. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 in favore della cassa delle ammende

Norme richiamate

  • d.P.R. 30 maggio 2002 n.115, art.82

    Norma richiamata in relazione al decreto di liquidazione emesso in favore del difensore; il provvedimento impugnato aveva revocato il beneficio e la liquidazione disposta ai sensi di tale normativa

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    Norma invocata come motivo di ricorso in Cassazione (violazione di legge); la Corte ha però deciso l'inammissibilità per ragioni procedurali attinenti all'autodifesa, senza entrare nel merito di questa dedotta violazione

  • artt. 111 e 114 d.P.R. n.115/2002

    Norme richiamate dal ricorrente in tema di patrocinio a spese dello Stato e di eventuale recupero delle somme; il ricorrente sosteneva che l'interpretazione letterale porta a non incidere sull'efficacia del decreto di pagamento

  • art. 107 d.P.R. n.115/2002

    Norma richiamata nel collegamento dottrinale/giurisprudenziale sul recupero delle spese a carico dell'imputato ammesso al patrocinio e poi revocato

  • Giurisprudenza: Sez. 4, n. 17225 del 08/01/2019 (Spada)

    Orientamento che ammette la revoca retroattiva dell'ammissione al patrocinio con conseguente inefficacia del decreto di pagamento e possibilità di recupero delle somme

  • Giurisprudenza: Sez. 4, n. 10159 del 15/12/2020 (dep. 16/03/2021) (Marrara)

    Orientamento contrario secondo cui la revoca del beneficio non incide sull'efficacia del decreto di pagamento già emesso prima della revoca

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 5022 del 22/11/2022 (Rv. 283947)

    Principio richiamato dalla Corte che esclude l'autodifesa tecnica nel giudizio di legittimità penale, osservazione decisiva per dichiarare l'inammissibilità del ricorso

  • Giurisprudenza: Sez. 4, 15/10/2020, n. 1117

    Giurisprudenza che conferma l'impossibilità per l'avvocato di autorappresentarsi in Cassazione nel processo penale; citata a sostegno del principio di inammissibilità

Massime di principio

  • Nel processo penale davanti alla Corte di Cassazione l'autodifesa tecnica non è ammessa: anche un avvocato che sia parte non può rappresentare se stesso senza un difensore terzo; la mancanza di rappresentanza tecnica legittima l'inammissibilità del ricorso
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni procedurali formali (es. autodifesa non consentita), la Corte non esamina il merito delle questioni sostanziali sollevate
  • Sulla efficacia del decreto di pagamento emesso in favore del difensore prima della revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio esistono orientamenti contrastanti: alcuni ammettono che la revoca retroattiva renda inefficace il decreto e consenta il recupero delle somme; altri riten-gono che il decreto, se emesso prima della revoca, resti efficace
  • In situazioni analoghe è fondamentale curare la forma della impugnazione: se si intende proporre ricorso in Cassazione contro provvedimenti che incidono su compensi di difensori, occorre essere assistiti da un difensore diverso da chi è parte per evitare l'inammissibilità
  • Quando il decreto di liquidazione è già passato in giudicato o è divenuto definitivo, la possibilità di revoca o di recupero può dipendere dallo stato processuale e dall'orientamento giurisprudenziale su cui si fonda la decisione; va quindi valutata attentamente la fattispecie concreta e la giurisprudenza più recente
  • Se si contesta la revoca del pagamento, oltre al ricorso in cassazione, valutare ricorsi o istanze amministrative/di restituzione nei confronti dell'amministrazione finanziaria nel caso di pagamenti già eseguiti

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