Cassazione Penale, Sentenza n. 27600/2023 del 26/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha revocato l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e il conseguente decreto di liquidazione degli onorari emesso in favore dell'Avv. Casano. Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., e degli artt. 111 e 114 del d.P.R. n.115/2002, sostenendo l'esistenza di due orientamenti giurisprudenziali contrastanti: uno che ritiene che la revoca retroattiva dell'ammissione al gratuito patrocinio renda inefficace il decreto di pagamento e permetta il recupero delle somme, e un altro che ritiene invece che la revoca, pur retroattiva, non incida sull'efficacia del decreto di pagamento già emesso
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché proposto in autodifesa tecnica: nel giudizio di legittimità penale l'autodifesa tecnica non è ammessa, neppure se il ricorrente è avvocato iscritto all'albo. Per tale motivo la Corte non ha esaminato il merito delle questioni sostanziali circa l'efficacia del decreto di pagamento. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 in favore della cassa delle ammende
Norme richiamate
d.P.R. 30 maggio 2002 n.115, art.82
Norma richiamata in relazione al decreto di liquidazione emesso in favore del difensore; il provvedimento impugnato aveva revocato il beneficio e la liquidazione disposta ai sensi di tale normativa
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Norma invocata come motivo di ricorso in Cassazione (violazione di legge); la Corte ha però deciso l'inammissibilità per ragioni procedurali attinenti all'autodifesa, senza entrare nel merito di questa dedotta violazione
artt. 111 e 114 d.P.R. n.115/2002
Norme richiamate dal ricorrente in tema di patrocinio a spese dello Stato e di eventuale recupero delle somme; il ricorrente sosteneva che l'interpretazione letterale porta a non incidere sull'efficacia del decreto di pagamento
Norma richiamata nel collegamento dottrinale/giurisprudenziale sul recupero delle spese a carico dell'imputato ammesso al patrocinio e poi revocato
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 17225 del 08/01/2019 (Spada)
Orientamento che ammette la revoca retroattiva dell'ammissione al patrocinio con conseguente inefficacia del decreto di pagamento e possibilità di recupero delle somme
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 10159 del 15/12/2020 (dep. 16/03/2021) (Marrara)
Orientamento contrario secondo cui la revoca del beneficio non incide sull'efficacia del decreto di pagamento già emesso prima della revoca
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 5022 del 22/11/2022 (Rv. 283947)
Principio richiamato dalla Corte che esclude l'autodifesa tecnica nel giudizio di legittimità penale, osservazione decisiva per dichiarare l'inammissibilità del ricorso
Giurisprudenza: Sez. 4, 15/10/2020, n. 1117
Giurisprudenza che conferma l'impossibilità per l'avvocato di autorappresentarsi in Cassazione nel processo penale; citata a sostegno del principio di inammissibilità
Massime di principio
- Nel processo penale davanti alla Corte di Cassazione l'autodifesa tecnica non è ammessa: anche un avvocato che sia parte non può rappresentare se stesso senza un difensore terzo; la mancanza di rappresentanza tecnica legittima l'inammissibilità del ricorso
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni procedurali formali (es. autodifesa non consentita), la Corte non esamina il merito delle questioni sostanziali sollevate
- Sulla efficacia del decreto di pagamento emesso in favore del difensore prima della revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio esistono orientamenti contrastanti: alcuni ammettono che la revoca retroattiva renda inefficace il decreto e consenta il recupero delle somme; altri riten-gono che il decreto, se emesso prima della revoca, resti efficace
- In situazioni analoghe è fondamentale curare la forma della impugnazione: se si intende proporre ricorso in Cassazione contro provvedimenti che incidono su compensi di difensori, occorre essere assistiti da un difensore diverso da chi è parte per evitare l'inammissibilità
- Quando il decreto di liquidazione è già passato in giudicato o è divenuto definitivo, la possibilità di revoca o di recupero può dipendere dallo stato processuale e dall'orientamento giurisprudenziale su cui si fonda la decisione; va quindi valutata attentamente la fattispecie concreta e la giurisprudenza più recente
- Se si contesta la revoca del pagamento, oltre al ricorso in cassazione, valutare ricorsi o istanze amministrative/di restituzione nei confronti dell'amministrazione finanziaria nel caso di pagamenti già eseguiti
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