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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32677/2025 del 15/12/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da un precetto notificato per il pagamento di somme asseritamente dovute in forza del dispositivo di una sentenza di primo grado del Tribunale di Bari. La debitrice intimata propose opposizione deducendo che il titolo esecutivo non consentiva il calcolo operato dalla creditrice: secondo l'opponente, la sentenza conteneva solo una condanna generica alle differenze retributive per mansioni superiori e una condanna specifica solo per il TFR e per le spese; inoltre il precetto era stato quantificato assumendo un rapporto a tempo pieno, mentre il contratto e le buste paga mostravano un rapporto part-time, senza che nella sentenza posta a base del precetto vi fosse stato un accertamento sull'orario pieno. La Corte d'appello ha accolto parzialmente l'opposizione, ritenendo il titolo esecutivo idoneo ma erronei i conteggi perché fondati sul full time anziché sul part time, e ha annullato il precetto per la parte eccedente il dovuto. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 2909 c.c., sostenendo che i conteggi a base del precetto coincidevano con quelli del ricorso ex art. 414 c.p.c. e non erano mai stati contestati; 2) nullità della sentenza per motivazione illogica, contraddittoria e incomprensibile; 3) nullità per travisamento della prova e violazione dell'art. 115 c.p.c., lamentando che la Corte territoriale avesse disconosciuto il risultato probatorio e riesaminato vicende istruttorie del giudizio di merito. La resistente ha proposto ricorso incidentale lamentando la compensazione delle spese e, in via condizionata, la violazione dell'art. 474 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non confrontato con la reale ratio della sentenza impugnata, fondata sull'interpretazione del titolo esecutivo e sulla formazione del giudicato interno sulla mancata pronuncia relativa al full time; inoltre ha rilevato il difetto di autosufficienza per mancata trascrizione dei conteggi. Il secondo motivo è stato dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato: il vizio di motivazione denunciato non rientra più, nei termini prospettati, nel sindacato di legittimità, e comunque la sentenza d'appello era ampiamente motivata. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, nel giudizio di opposizione a precetto, il giudice deve valutare la natura e la portata del titolo esecutivo, non riesaminare le vicende istruttorie del merito. È stato rigettato anche il primo motivo del ricorso incidentale sulla compensazione delle spese, ritenuta legittima in presenza di soccombenza reciproca/parziale accoglimento dell'opposizione; il secondo motivo incidentale è stato assorbito. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate, con attestazione del raddoppio del contributo unificato per entrambe le ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato come parametro della censura sulla formazione del giudicato; la Corte osserva che il motivo non coglie la ratio decidendi, centrata sull'interpretazione del titolo esecutivo e sul giudicato interno relativo alla mancata pronuncia sul full time.

  • art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.

    Usato per veicolare la censura di violazione di legge; la Corte ne dichiara l'inammissibilità quando il motivo non è pertinente alla motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c.

    È il parametro invocato per dedurre nullità della sentenza; la Corte chiarisce che non può essere utilizzato per riproporre vizi motivazionali ormai non riconducibili al sindacato di legittimità nei termini prospettati.

  • art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.

    La Corte ribadisce che, dopo la riforma del 2012, è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione, non le mere insufficienze, illogicità o contraddittorietà della motivazione.

  • art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c.

    È richiamato per individuare il vizio di motivazione apparente o mancante, configurabile solo nei casi estremi di assenza grafica, motivazione apparente, contrasto irriducibile o perplessità obiettiva.

  • art. 116 Cost.

    Citato nel ragionamento sulla motivazione apparente, quale presidio dell'obbligo del giudice di esporre le ragioni della decisione in modo comprensibile.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura di travisamento della prova è dichiarata inammissibile perché il giudice dell'opposizione a precetto non può riesaminare le vicende istruttorie del giudizio di merito, ma solo la portata del titolo esecutivo.

  • art. 615 c.p.c.

    Qualifica il giudizio come opposizione all'esecuzione sub specie di opposizione a precetto, con conseguente delimitazione del thema decidendum alla verifica della natura e della portata del titolo esecutivo.

  • art. 92, co. 2, c.p.c.

    La Corte afferma che la compensazione delle spese è legittima in presenza di esito alterno o soccombenza reciproca/parziale, e che il relativo apprezzamento è discrezionale del giudice di merito.

  • art. 474 c.p.c.

    È richiamato nel motivo incidentale condizionato sulla idoneità del titolo esecutivo, ma tale motivo viene assorbito e non esaminato nel merito.

  • art. 384, ult. co., c.p.c.

    La Corte usa il potere di correzione/integrazione della motivazione per precisare che la compensazione delle spese è giustificata dal parziale accoglimento dell'opposizione.

  • art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico delle ricorrenti.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a precetto il giudice deve verificare esclusivamente la natura, il contenuto e la portata del titolo esecutivo posto a base dell'intimazione, senza riesaminare le vicende istruttorie del giudizio di merito da cui il titolo è scaturito.
  • La censura per violazione di legge è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; è necessario colpire la specifica regola applicata dal giudice di merito.
  • Nel ricorso per cassazione, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda soltanto l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non consente di denunciare semplici insufficienze, illogicità o contraddizioni della motivazione.
  • La motivazione è censurabile per nullità solo nei casi estremi di mancanza grafica, motivazione meramente apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o obiettiva incomprensibilità.
  • La compensazione delle spese è legittima quando il giudizio abbia avuto esito parzialmente favorevole per entrambe le parti o comunque alterno; il relativo apprezzamento appartiene al potere discrezionale del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti della violazione del principio di soccombenza o di totale mancanza di motivazione.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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