Cassazione Penale, Sentenza n. 9531/2022 del 21/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza d'appello per: 1) violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, sostenendo che la condotta contestata attiene a un impossessamento/rapina e non a estorsione; 2) vizio di motivazione per presunto travisamento delle prove dichiarative (discrasie sulle presenze di testimoni, sull'uso del coltello e sul contenuto delle minacce); 3) errata valutazione delle dichiarazioni del teste CARADONIO, in particolare con riferimento all'uso del coltello, confermato da una teste (SPINA) ma negato da CARADONIO; 4) violazione di legge e vizio di motivazione in tema di recidiva, per presunta incongruenza tra applicazione della recidiva al capo a) e sua esclusione per altri capi estinti per prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato la maggior parte del ricorso, ritenendo inammissibili o infondate le doglianze relative alla correlazione accusa-sentenza e alla valutazione della prova testimoniale (richiamando il principio che la Corte di merito può selezionare e valutare le dichiarazioni e che la Cassazione non è sede di merito). Tuttavia la Corte ha ritenuto insufficiente la prova in ordine all'aggravante consistente nell'uso del coltello: ha annullato la sentenza limitatamente al riconoscimento dell'aggravante per uso di arma e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Roma per nuovo esame di quel punto. Quanto al motivo sulla recidiva, è stato ritenuto infondato in relazione alla motivazione congrua e aderente della Corte territoriale; pertanto il resto della sentenza è stato integralmente confermato.
Norme richiamate
La contestazione riguardava il delitto di estorsione (art. 629), e la Corte d'Appello ha valutato le dichiarazioni della persona offesa alla luce di tale fattispecie, ritenendo che la consegna volontaria di beni dopo minacce sia compatibile con l'estorsione.
Nel capo d'imputazione erano richiamate aggravanti previste dall'art. 628; la Corte d'Appello ha comunque escluso l'aggravante della pluralità di persone e valutato separatamente le altre aggravanti (in particolare l'uso di arma è stato poi disconosciuto dalla Cassazione per insufficienza probatoria).
Richiama il principio di corrispondenza tra accusa e sentenza: in Cassazione va considerato non solo il fatto descritto in imputazione ma anche le risultanze probatorie emerse e sulle quali l'imputato ha potuto esercitare difese; pertanto la Corte d'Appello può valorizzare elementi emergenti in dibattimento purché l'imputato ne sia stato messo a conoscenza.
Le dichiarazioni rese in sede di indagini ma non confermate in dibattimento, pur se oggetto di contestazione ex art. 500, possono essere ritenute inutilizzabili: la Corte territoriale ha operato una selezione delle dichiarazioni effettivamente utilizzabili.
norme sulla recidiva (cod. pen.)
La ricorrenza della recidiva è valutata sulla base dei precedenti e del percorso criminale; una motivazione congrua della Corte territoriale, confermata in doppio grado, è idonea a sostenere l'applicazione della recidiva anche se vi sono questioni su calcoli prescrizionali relativi ad altre imputazioni.
Massime di principio
- La distinzione tra rapina/impossessamento e estorsione può dipendere dalla sussistenza di una volontaria consegna di beni sotto la spinta di minacce: la consegna "per evitare che la situazione degenerasse" può legittimare la qualificazione come estorsione.
- La Cassazione non è sede per ritrattare la valutazione della credibilità dei testimoni operata dalla Corte di merito, salvo che la motivazione sia mancante, manifestamente illogica o contraddittoria su aspetti essenziali.
- Le dichiarazioni raccolte in fase di indagini preliminari che non siano confermate in udienza possono essere dichiarate inutilizzabili: il giudice di merito deve selezionare le risultanze probatorie utilizzabili e motivare le scelte.
- Per riconoscere un'aggravante collegata all'uso di un'arma è necessaria prova chiara e coerente dell'uso dell'arma; testimonianze contrastanti e l'assenza di conferma da parte della persona offesa possono rendere l'aggravante insostenibile e comportare annullamento parziale con rinvio.
- L'applicazione della recidiva richiede una motivazione chiara sullo stato degli antecedenti e sul percorso criminale: se la Corte territoriale motiva adeguatamente e la decisione è conforme in più gradi, errori marginali nei calcoli prescrizionali di altri reati non bastano a escluderla.
- In casi simili, l'imputato deve puntare a dimostrare mancanze manifeste nella motivazione o contraddizioni decisive su elementi essenziali (p. es. prova dell'elemento soggettivo o materiale dell'aggravante) per ottenere esito favorevole in Cassazione.
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