Cassazione Penale, Sentenza n. 19583/2026 del 28/05/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Bari che aveva dichiarato il non doversi procedere per difetto della condizione di procedibilità della querela per il reato di truffa commesso il 31/10/2018. Fatti: tra le parti era stato stipulato un atto transattivo per euro 30.000; l'imputato aveva precedentemente consegnato un assegno scoperto da 60.000 e, dopo due pagamenti regolari, un assegno da euro 3.000 è stato protestato il 14/04/2019. La querela è stata presentata il 22/11/2019. Il Procuratore Generale deduce che la vittima ha avuto la piena consapevolezza della natura fraudolenta solo in ottobre 2019, in seguito a ulteriori rassicurazioni ingannevoli dell'imputato e all'intervento di un nuovo avvocato, per cui la querela del 22/11/2019 sarebbe tempestiva. Il Tribunale aveva invece fissato il dies a quo al protesto dell'assegno (14/04/2019) e, ritenendo decorso il termine, aveva pronunciato il non doversi procedere.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato i principi in tema di truffa contrattuale secondo cui gli artifici possono manifestarsi anche nella fase esecutiva del contratto e che il dolo può desumersi dalle modalità di condotta. Ha altresì ribadito che il termine per proporre querela decorre dal momento in cui la vittima ha conoscenza certa, su base di elementi concreti, degli elementi oggettivi e soggettivi del reato. La Cassazione ha censurato la motivazione del Tribunale per non aver adeguatamente valutato le successive condotte ingannevoli (continue rassicurazioni e promesse) che avrebbero potuto ritardare la piena percezione del reato da parte della vittima fino a ottobre 2019. Ne è conseguito l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bari in diversa persona fisica.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Richiamato come motivo di ricorso per violazione di legge; la Corte ha ritenuto che il vizio dedotto (mancata valutazione delle condotte successive) giustificasse l'annullamento della sentenza.
Richiamato in relazione alla posizione di garanzia/elementi della responsabilità nel contesto del reato di truffa; in concreto è stato considerato nel quadro dell'accertamento dell'elemento soggettivo e della decorrenza del termine di querela.
Norma sostanziale sul reato di truffa; la Corte ha interpretato che la truffa contrattuale può realizzarsi anche mediante artifici successivi all'accordo iniziale, nella fase esecutiva, e che il dolo si desume dalle condotte ingannevoli poste in essere.
Massime di principio
- Il dies a quo per la querela decorre quando la vittima ha conoscenza certa, su elementi seri e concreti, sia dell'evento oggettivo sia dell'elemento soggettivo (dolo): non necessariamente dall'evento materiale iniziale (es. protesto di un assegno).
- Nella truffa contrattuale, le condotte ingannevoli possono manifestarsi anche durante l'esecuzione del contratto; le successive rassicurazioni e promesse possono costituire artifici rilevanti e posticipare la piena scoperta del reato.
- Il giudice di merito deve valutare espressamente le condotte successive al fatto materiale iniziale e la loro capacità di mantenere la vittima in errore: omissioni motivazionali su tali aspetti possono portare all'annullamento in Cassazione.
- Per la vittima è utile documentare tutte le comunicazioni, promesse e comportamenti rassicuratori dopo il primo inadempimento (messaggi, email, colloqui, atti transattivi) per dimostrare che la scoperta effettiva del reato è avvenuta in momento successivo.
- La tempestività della querela va sempre valutata in relazione alla concreta percezione del fatto e del dolo da parte della vittima; la semplice conoscenza formale di un evento (es. protesto) non esclude automaticamente che elementi ulteriori abbiano ritardato la piena consapevolezza.
- Quando si è destinatari di rassicurazioni persistenti circa l'adempimento, è prudente consultare un legale e valutare la tempestiva proposizione della querela non appena emergano elementi concreti che rendano certa la volontà fraudolenta dell'altra parte.
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