Cassazione Penale, Sentenza n. 41020/2025 del 19/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Milano che, in funzione di giudice del riesame e parzialmente accogliendo l'appello della Procura, ha disposto gli arresti domiciliari per vari reati (accesso abusivo, rivelazione di segreto d'ufficio ecc.). Il ricorrente deduce un unico motivo articolato, censurando la violazione di legge (art. 274 c.p.p.) e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari: a) mancato confronto con le posizioni dei coindagati non sottoposti a misura; b) errata valutazione della disponibilità di altri canali illeciti di approvvigionamento di informazioni; c) eccessiva generalizzazione sul 'modus operandi' e sulla capacità di reiterazione del reato; d) errata valutazione circa la cessazione delle cariche societarie e l'allontanamento dai gruppi investigati; e) produzione tardiva di documenti non considerati.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le censure generiche e prive di interesse concreto quanto al mancato raffronto con altri coindagati, ha condiviso la valutazione del Tribunale del riesame sulla sussistenza del pericolo di reiterazione fondato su un consistente quadro indiziario (frequenza e durata delle richieste di dati, canone forfettario elevato, intercettazioni e dichiarazioni eteroaccusatorie, disponibilità a usare canali alternativi comprese pressioni su appartenenti alle Forze dell'Ordine). Ha precisato che il clamore mediatico può attenuare ma non eliminare il rischio di recidiva. Ha escluso la possibilità di valutare in questa sede documenti nuovi prodotti dopo la decisione impugnata. Ha condannato il ricorrente alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., da liquidare equitativamente.
Norme richiamate
Riferimento al criterio di valutazione delle esigenze cautelari (in particolare pericolo di reiterazione): la Corte richiede che la censura indichi vizi specifici o manifesta illogicità della motivazione per essere fondata in cassazione.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per la sintesi del motivo di impugnazione; usata come riferimento formale per l'esposizione del motivo in cassazione.
artt. 81, 110, 326, 615-ter cod. pen.
Norme penali relative ai reati contestati (concorso, rivelazione di segreto d'ufficio, accesso abusivo a sistemi informatici, ecc.), indicate come oggetto dell'imputazione e della valutazione cautelare.
art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
Limiti del giudizio di legittimità: la Corte verifica la presenza degli errores denunciati entro i motivi tassativi indicati da questa norma.
art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
Richiamata la distinzione tra 'motivi nuovi' ammessi in impugnazione e la non ammissibilità di produzioni documentali nuove in sede di cassazione.
art. 311, comma 4, cod. proc. pen.
Ulteriore richiamo al divieto di introdurre documenti nuovi nel giudizio di legittimità e alla possibilità di sollevare solo motivi nuovi nei limiti previsti.
Base normativa per la condanna alle spese e per la sanzione pecuniaria a carico del ricorrente, disposta per inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La valutazione delle esigenze cautelari è personale e può giustificare misure differenziate per coindagati: il giudice valuta il profilo individuale e non è obbligato a uniformare le misure tra tutti gli indagati.
- Perché un ricorso in cassazione contro misure cautelari sia ammissibile, occorre indicare vizi di legge specifici o la manifesta illogicità della motivazione; mere divergenze di valutazione degli stessi elementi non sono sufficienti.
- La sussistenza del pericolo di reiterazione può essere fondata su un quadro indiziario complessivo fatto di frequenza e continuità dei contatti illeciti, entità dei corrispettivi pattuiti, intercettazioni, dichiarazioni di terzi e manifestata disponibilità a ricorrere a canali alternativi (anche corruttivi).
- Il clamore mediatico o la pubblicità della vicenda possono attenuare ma non automaticamente eliminare il rischio di recidiva; il giudice deve valutare l'effettiva incidenza di tale elemento sul pericolo concreto.
- In cassazione non sono ammissibili documenti nuovi prodotti dopo la decisione impugnata; eventuali elementi nuovi devono essere dedotti con i rimedi di merito o mediante motivi nuovi nei limiti previsti dalle norme procedurali.
- Chi impugna deve specificare il concreto interesse e l'effetto demolitorio che il confronto con altre posizioni processuali dovrebbe avere sulla logica del provvedimento impugnato, pena l'insufficienza della censura.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 40781/2025 del 19/12/2025
- Sentenza penale · 19 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 40782/2025 del 19/12/2025
- Sentenza penale · 19 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 40783/2025 del 19/12/2025
- Sentenza penale · 19 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 40785/2025 del 19/12/2025
- Sentenza penale · 19 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 40787/2025 del 19/12/2025
- Sentenza penale · 19 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 40788/2025 del 19/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →