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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29933/2025 del 12/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fideiussori)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca nei confronti della debitrice principale e di due fideiussori per il pagamento di un’esposizione bancaria. Gli opponenti, dopo il fallimento della società debitrice e l’istruttoria anche tecnica in primo grado, hanno visto revocare il decreto solo in parte, con condanna residua al pagamento. In appello hanno censurato: la nullità delle fideiussioni per violazione dell’art. 1956 c.c., per indeterminatezza dell’oggetto e per mancata conoscenza preventiva delle obbligazioni garantite; la nullità delle clausole conformi allo schema ABI e la conseguente rilevabilità d’ufficio, anche in relazione all’art. 2, comma 2, l. 287/1990; l’illegittima segnalazione alla Centrale Rischi senza adeguata istruttoria e senza preavviso; la carenza di legittimazione della società intervenuta quale cessionaria del credito, per mancata prova della inclusione del credito nella cessione in blocco ex art. 58 TUB. In cassazione hanno riproposto i primi quattro profili, denunciando violazioni di norme sostanziali e processuali. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo, assorbito il terzo, e infondato il quarto.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso nei limiti dei primi due motivi, cassando in relazione la sentenza d’appello e rinviando alla Corte d’Appello di Genova, in diversa sezione, per nuovo esame alla luce dei principi richiamati. Ha ritenuto errata la qualificazione della violazione dell’art. 1956 c.c. come mera inefficacia della fideiussione non rilevabile d’ufficio e ha censurato anche le conclusioni sulla tempestività e rilevabilità della nullità delle clausole anticoncorrenziali; il terzo motivo è stato assorbito e il quarto rigettato perché la prova della cessione risultava anche da una dichiarazione della cedente oltre che dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Le spese sono state rimesse al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    è il parametro di deduzione dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge.

  • art. 1175 c.c.

    richiamato come fonte del dovere di correttezza e buona fede nell’esecuzione del rapporto, applicabile anche alla banca nei confronti del fideiussore.

  • art. 1375 c.c.

    richiamato come norma che impone l’esecuzione del contratto secondo buona fede.

  • art. 1418 c.c.

    invocato dai ricorrenti per sostenere la nullità della fideiussione e delle clausole contestate.

  • art. 1956 c.c.

    la Corte afferma che tutela il fideiussore contro l’aggravamento dell’obbligazione futura; il creditore deve chiedere autorizzazione prima di concedere nuovo credito al debitore peggiorato; la violazione, in presenza di clausole di esonero incompatibili con la causa concreta, può determinare nullità della garanzia.

  • art. 2, comma 2, l. 287/1990

    richiamato come fonte della nullità delle clausole conformi allo schema ABI ritenuto anticoncorrenziale.

  • art. 2969 c.c.

    richiamato dai ricorrenti in relazione alla rilevabilità e al regime delle eccezioni di nullità/decadenza.

  • art. 125 TUB

    richiamato dalla Corte d’appello, ma nel ricorso si contesta che non fosse la norma pertinente per l’istruttoria e il preavviso della segnalazione a sofferenza.

  • art. 51 TUB

    indicato come base del potere regolamentare della Banca d’Italia in materia di Centrale Rischi.

  • art. 53, primo comma, lett. b, TUB

    richiamato come base del potere regolamentare della Banca d’Italia in materia di istruzioni di vigilanza e segnalazioni.

  • art. 58 TUB

    la Corte ribadisce che il cessionario in blocco deve provare l’inclusione del credito nella cessione, ma nel caso concreto la prova è stata ritenuta raggiunta anche tramite dichiarazione della cedente.

  • art. 1957 c.c.

    richiamato in relazione alla decadenza del creditore dall’azione verso il fideiussore, la cui eccezione deve essere tempestivamente proposta se non rilevabile d’ufficio.

  • art. 1337 c.c.

    richiamato insieme agli artt. 1175 e 1375 c.c. quale fondamento dei doveri di correttezza e informazione.

  • art. 1366 c.c.

    usato come criterio di interpretazione secondo buona fede e ragione pratica del contratto.

  • art. 1372 c.c.

    richiamato con riferimento alla vincolatività della regola contrattuale e alla sua funzione nella disciplina del rapporto.

  • art. 1460 c.c.

    citato nel quadro dei doveri di buona fede oggettiva e correttezza.

  • art. 1374 c.c.

    menzionato per distinguere l’integrazione del contratto secondo buona fede dalla fonte eteronoma suppletiva.

  • art. 1339 c.c.

    menzionato per distinguere l’integrazione del contratto secondo buona fede dalla fonte cogente esterna.

Massime di principio

  • Nella fideiussione per obbligazioni future, il creditore deve rispettare in modo continuo gli obblighi di buona fede e correttezza verso il garante e, prima di concedere nuovo credito al debitore in peggioramento patrimoniale, deve richiedere l’autorizzazione del fideiussore quando prevista dalla disciplina applicabile.
  • La violazione dell’art. 1956 c.c. non va ridotta a un mero inadempimento contrattuale privo di riflessi sulla validità della garanzia: quando la clausola contrattuale o il comportamento del creditore svuotano la funzione protettiva della norma e della causa concreta del contratto, può configurarsi nullità della fideiussione o della clausola incompatibile.
  • La buona fede oggettiva opera come criterio di interpretazione e di integrazione del contratto, imponendo una lettura conforme alla causa concreta e alla ragione pratica dell’operazione, e impedendo interpretazioni cavillose o formalistiche che contraddicano l’assetto di interessi realmente perseguito.
  • In presenza di più rapporti negoziali collegati, la loro interpretazione deve tenere conto del collegamento causale e della reciproca interdipendenza, poiché le vicende di un contratto possono riflettersi sulla validità ed efficacia dell’altro.
  • La nullità di clausole che riproducono intese anticoncorrenziali può essere rilevata d’ufficio quando attiene a norme imperative e all’ordine pubblico economico; tuttavia, la diversa eccezione di decadenza del creditore ex art. 1957 c.c. resta soggetta alle regole di tempestiva allegazione se non è rilevabile d’ufficio.
  • Chi agisce o resiste come cessionario di un credito ceduto in blocco ex art. 58 TUB deve fornire prova dell’inclusione del singolo credito nella cessione, ma tale prova può risultare anche da più documenti convergenti, non necessariamente dal solo contratto di cessione integrale.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneInadempimentoMutuoConto correnteContenzioso tributario
RamiContrattiObbligazioniBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaNullitàOnere della provaRisoluzione del contratto

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