Cassazione Penale, Sentenza n. 17869/2024 del 07/05/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la misura della custodia cautelare in carcere contestando la partecipazione all'associazione di tipo mafioso ('ndrina di Paravati). Il ricorrente ha dedotto: vizio di motivazione sulla gravità indiziaria per essere stata fondata principalmente sulla sua precedente condanna ex art. 416-bis per una diversa locale (Cabiate) senza prova di mantenuti collegamenti con la 'ndrina di Paravati; omissione nella valutazione delle dichiarazioni e dei documenti difensivi che avrebbero giustificato i rapporti economici con Domenico Colloca; travisamento del contenuto delle intercettazioni e carenza di elementi probatori sull'erogazione continuativa di assistenza economica da parte dell'associazione; mancanza di elementi specifici a dimostrare la perdurante partecipazione durante il periodo in esame (considerando anche la prolungata detenzione del ricorrente) e mancata considerazione del fattore temporale ("tempo silente").
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha accolto le censure in punto di insufficiente e lacunosa motivazione del Tribunale del riesame, rilevando che la decisione si era basata su elementi indiziari non adeguatamente vagliati e privi del necessario collegamento logico con la perdurante partecipazione associativa. Ha altresì rilevato l'assenza di prove certe di un vincolo solidale con la 'ndrina e la mancata dimostrazione del nesso tra la presunta interposizione fittizia di Colloca e l'appartenenza continuativa all'associazione. Per questi motivi l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio, con rimessione alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Norme richiamate
La norma è richiamata in relazione alla contestazione di associazione di tipo mafioso. La Corte ha interpretato che la semplice precedente condanna per associazione mafiosa non è di per sé sufficiente a provare la perdurante partecipazione alla medesima o ad altra 'ndrina: è necessario che emergano elementi concreti, specifici e attuali che colleghino il ricorrente all'attività del sodalizio.
Norma richiamata per individuare la competenza del giudice al quale rinviare il nuovo giudizio. La sentenza dispone il rinvio al Tribunale di Catanzaro 'competente ai sensi' di tale disposizione, ossia per la corretta individuazione del giudice competente a decidere sulla custodia cautelare in sede di revisione.
Richiamata in relazione agli adempimenti amministrativi di cancelleria da eseguire in seguito alla pronuncia (comunicazioni e registrazioni inerenti la misura cautelare). La Corte ha ordinato l'invio degli atti alla cancelleria per gli adempimenti previsti.
Massime di principio
- La precedente condanna per associazione mafiosa non costituisce automaticamente prova della perdurante partecipazione: è necessario dimostrare collegamenti attuali, continuità di rapporti e comportamenti riconducibili all'associazione.
- Le intercettazioni isolate necessitano di contestualizzazione e corrobazione; da sole possono non essere sufficienti a fondare la gravità indiziaria se non risultano chiaramente connesse all'attuale adesione associativa.
- L'affermazione che terzi (es. un presunto prestanome) gestiscano attività per conto del ricorrente richiede che sia dimostrato il nesso tra tale gestione e la perdurante partecipazione all'associazione, non bastando l'esistenza di rapporti economici o di patrimoni pregressi.
- Il giudice deve esaminare puntualmente e motivare il rigetto delle deduzioni difensive; la mancanza di confronto specifico con le argomentazioni difensive può comportare l'annullamento della misura cautelare per carenza motivazionale.
- Occorre valutare il 'fattore tempo' ("tempo silente"): periodi prolungati di detenzione o inattività possono incidere sull'attualità della partecipazione associativa, a meno che non emergano elementi che attestino la continuità del vincolo criminale.
- In presenza di lacune motivazionali o di un quadro indiziario fragile, la via corretta è l'annullamento con rinvio per un nuovo esame, nel quale il giudice di merito deve colmare le omissioni e chiarire il nesso causale tra gli elementi emersi e la sussistenza del reato associativo.
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